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Conclusioni. Prospettive di riforma

Per concludere l'esame di questo complesso tema riguardante la gestione e il trattamento dei tossicodipendenti , possiamo evidenziare, come lo stesso Tavolo IV degli Stati generali si è prefissato di rilevare, quali siano le proposte concretamente possibili per la realizzazione di un quadro socialmente condiviso, tenuto conto dell'opportunità di promuovere tempo e risorse tramite sviluppi culturali, sperimentali e di ricerca. L'eventuale attuazione dei suggerimenti qui di seguito riportati, richiedono l'avvio di uno sviluppo evolutivo che non è realizzabile essenzialmente tramite decreto.

Per garantire un maggiore scambio e penetrabilità delle differenti visioni di azione, vengono offerti spazi ed occasioni di confronto, coordinamento, programmazione e sviluppo, in grado di far riferimento a una pluralità di discipline e istituzioni. In particolar modo si rileva l'urgente bisogno di predisporre, tramite un progetto di collegamento tra Giustizia, Servizi Sociali, Sanità e Volontariato, intese, convenzioni che

rinnovino la formazione intellettuale delle Istituzioni e degli addetti, supporto, peraltro, indispensabile per ogni progetto di riforma legislativa. In linea con quanto appena esposto, vengono altresì designate risorse collettive tra differenti organi, capaci, concretamente di far fronte alle molteplici situazioni problematiche di cui via via ne prendono parte i vari protagonisti, laddove un progetto predisposto ma praticamente non attuato, rischia di creare uno stallo con conseguenze tutt'altro che positive, sia dal punto di vista della salute personale con l'aumento di recidive di atti delittuosi e patologie, sia dal punto di vista dell'aggravamento delle spese e sprechi. Considerato che oggi l'accesso alle misure alternative al carcere, che primariamente dovrebbero essere misure volte alla tutela della salute, si realizza su istanza del soggetto, come se la salute fosse un bene individuale e non pubblico, ed il risultato è quasi sempre discordante e dubitabile. L'iniziativa della proposta terapeutica-riabilitativa dovrebbe invece avvenire su istanza e per interesse istituzionale. La valutazione è complessa e complicata e non può che fare riferimento a una pluralità di discipline e considerare differenti prospettive interpretative.

Ecco che tra gli obiettivi, “vengono proposte modifiche della normativa in tema di dipendenza, considerata comportamento penalmente rilevante in sé, e in tema di

misure alternative per gli stati di dipendenza, che devono essere “automatiche” e non a richiesta del soggetto, in quanto tutelanti un diritto alla salute e interesse della collettività”.110

Più nello specifico, tra i vari obiettivi designati, emerge la possibilità di individuare, concordare e far propri i parametri di diagnosi e il processo per attestare le situazioni di dipendenza, volti a penalizzare il problema di salute dal comportamento sviante. Si rende, perciò necessario un approccio uniforme e coerente alla patologia da dipendenza come situazione di primaria necessità dal punto di vista di salute e come aspetto delicato e complicato quale è.

Detto questo l'offerta deve sottendere a due precisi aspetti; per un verso è necessaria la creazione di un determinante intervento terapeutico e di sostegno per quei soggetti affetti da dipendenze e da problematiche di carattere giudiziario, anche attraverso un più cospicuo impegno da parte dello Stato, di destinare le risorse necessarie per far fronte a questo mandato; dall'altro si rende utile impedire l'accesso a misure esterne al carcere, alla mera iniziativa del soggetto, dovendo essere le stesse Istituzioni a occuparsene, predisponendo un progetto ad hoc per soggetti con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, eccetto il caso in cui l'individuo manifesti il suo consenso in tal verso.

Si tratta di introdurre, presso ogni Tribunale, un gruppo di

operatori distaccati presso lo stesso tribunale, che si occupano di dipendenze, in grado di comunicare, su istanza degli interessati o d'ufficio, al giudice competente lo svolgimento del programma terapeutico in corso, o la definizione del programma da inviare all'organo competente per l'udienza prefissata. I servizi pubblici per le dipendenze dovranno in questo modo, prendere in carico i soggetti tossicodipendenti, indicando senza ritardo, i singoli casi al nucleo operativo presso i tribunali. Chiaramente i tribunali dovranno offrire la possibilità per i servizi pubblici per le dipendenze, di usufruire dei locali idonei per permetterne l'attuazione. Un medesimo sistema potrebbe operare anche per la fase dell'esecuzione, prevedendosi forme di collaborazione più nette tra magistratura di sorveglianza e servizi socio sanitari territoriali. Un importante richiamo riguarda i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alle misure esterne al carcere. “Per la fase cautelare, occorre superare la preclusione “assoluta” - prevista dall'art.89 DPR 309/90 – all'adozione della misura degli arresti domiciliari “terapeutici”in sostituzione della custodia cautelare, per il solo fatto di essere indagati/imputati per uno dei delitti previsti dall'art.4-bis ord. Penit., apparendo sufficiente “riassegnare” al giudice il compito di vagliare, caso per caso, la concretezza del pericolo connessa alla concessione di una misura extramuraria, rimodulando il

catalogo dei reati caratterizzati da una presunzione, relativa, di pericolosità ai sensi del “nuovo” art.275 comma 3 c.p.p.”111.

Per quanto attiene la fase esecutiva, è ipotizzabile che l'accesso alla misura terapeutica non sia legata ad una soglia di pena da espiare e non sia diverso, come oggi avviene, a seconda dei delitti in questione, considerando che nella comune esperienza, solitamente al titolo di reato grave non equivale un'altrettanta offensività. Alternativamente è auspicabile l'introduzione del “Programma di reintegrazione sociale nell'ambito del programma terapeutico e riabilitativo”112, abbinato al vigente affidamento terapeutico,

ovvero la previsione di un limite di pena detentiva fino a otto anni, volto a consentire l'applicazione fuori dai casi in cui opera l'affidamento terapeutico. Tale misura sarebbe cosi caratterizzata da un duplice programma: uno terapeutico e riabilitativo e l'altro di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili.

111 Ministero della Giustizia, Tavolo 4, op. cit. 112 Ministero della Giustizia, Tavolo 4, op. cit.

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