• Non ci sono risultati.

3.4 Gli esiti quello positivo

Con riguardo alle possibili conclusioni della misura terapeutica, non è dato rinvenire alcuna indicazione all'interno dell'articolata disciplina di cui all'art. 94 T.U. 309/1990. Perciò, deve farsi esplicito riferimento alla normativa prevista per la fattispecie ordinaria. Cominciando con il prendere in considerazione il caso di un eventuale esito positivo, è da ritenersi operante la regola stabilita dall'art. 47 co. 12° ordinamento penitenziario, in vista della quale deve annettersi alla buona riuscita del trattamento alternativo l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale92. In

relazione alla iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, non può prodursi però, alcun effetto penale estintivo: si deve escludere, in altre parole, che l'esito positivo della prova comporti la cancellazione della sentenza di condanna dal casellario giudiziale non solo perchè ciò si

92 In dottrina, era stato escluso che l’effetto estintivo potesse riguardare anche la iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. Una simile conclusione si basava essenzialmente, però, sulla presenza del divieto di concedere per più di due volte la misura terapeutica (cfr., in tal senso, A. Presutti, Tossicodipendenze, cit., p.99). Essendo venuta meno tale limitazione -a seguito della soppressione del co. 5° dell’art. 94 operata dal d.l. 146/2013 conv. in l. 10/2014 - sembra, non essere più rinvenibile, dunque, alcuna decisiva argomentazione per escludere che l’effetto estintivo coinvolga anche la suddetta iscrizione

verifica solamente nei casi tassativamente previsti dall'art.5 T.U.313/02, ma anche e soprattutto per la presenza del divieto di concedere l'affidamento particolare per più di due volte93.

Il fatto maggiormente controverso, riguarda, la definizione stessa di esito positivo della misura. Per una parte della dottrina, esso equivale sostanzialmente alla mera disintossicazione fisica della sostanza94; per altri, deve invece,

ritenersi necessario anche il superamento dello stato di tossicodipendenza95, se non, addirittura, il recupero sociale96.

A fronte di posizioni cosi variamente diversificate, va probabilmente data la preferenza per chi, si colloca in una posizione intermedia, sottolineando l'inevitabile sfasatura che viene normalmente a prodursi tra il tempo occorrente per il successo della terapia e il tempo di durata della pena da espiare con il trattamento alternativo, nonché la estrema variabilità soggettiva dei destinatari della misura, propende a ritenere che la positività della prova coincida con l'accertata osservanza del programma terapeutico concordato97.

93 Presutti, op. cit., pag. 99

94 C. Castellani – E.Fassone, Tossicodipendenza e processo penale. Osservazioni sulle proposte di riforma della l. 685/1987, in QG, 1985, 377, i quali, tuttavia, prospettano in termini assaiproblematici la possibilità di accertare l’avvenuta

“disintossicazione”.

95 Corbi, L'esecuzione nel processo penale, Torino, 1992, op. ult. Cit., 1159

96 R. Stocco, L’affidamento in prova al sevizio sociale, in AA.VV., Le nuove norme sull’ordinamento penitenziario, a cura di G.Flora, Milano, 1997, pag.201

L'adempimento, da parte del condannato, dell'impegno assunto anche attraverso la sottoscrizione del verbale di prescrizioni sarebbe, in sostanza,indicativo di una sua proiezione comportamentale almeno verso l'uscita dalla dipendenza, impregiudicato restando che la rimozione di tale situazione dipenda da tempi e modi di attuazione dell'intervento terapeutico. Come si può notare, la realizzazione di un simile obiettivo risulta di per sé apprezzabile per i casi in cui tra stato di tossicodipendenza e commissione del reato sussista un rapporto di causalità,ma si rivela del tutto inappagante dove non sia rinvenibile una simile connessione98. Anche sotto questo profilo si conferma

dunque, l'impressione che la misura in esame sia stata essenzialmente pensata per risolvere il problema endemico del sovraffollamento degli istituti penitenziari più che non la questione del recupero del condannato che sia tossicodipendente99. Ancora una volta, emerge quel profilo di

ambiguità che caratterizza la misura in esame e che, tende continuamente a riemergere nei diversi profili di cui si compone questa disciplina. Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui è demandata la funzione di controllo, va tenuto presente quanto dispone la previsione dell'art.94 co. 6°-ter

98 A. Presutti, sub art. 94,cit., pag. 555 99 Presutti,ibidem, pag.331

T.U. 309/90. Questa obbliga il responsabile della struttura incaricata della gestione del programma a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dal condannato prevedendo che l'omissione di quelle integranti reato possa comportare sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento, rispettivamente, di cui agli artt. 116 e 117 T.U. 309/90, ferma restando l'adozione di misure idonee alla tutela dei condannati in trattamento presso la struttura stessa. Come si ricava dalla severità della sanzione stabilita, questa norma mira ad evitare usi strumentali del regime di favore ( infatti, considera certa la sua riferibilità anche ai responsabili del servizio pubblico per i quali ritiene applicabile la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 362c.p.) ; non pare in grado, perciò, di escludere che una funzione di controllo debba essere riconosciuta anche al servizio sociale100 e

persino agli organi di polizia, a loro volta e comunque tenuti a riferire circa le violazioni eventualmente constatate al Magistrato di sorveglianza nonché al P.M. nel caso di perpetrazione di reati anche se al riguardo va segnalato come una particolare cautela si imponga in ragione della finalità di recupero terapeutico101. La taratura quasi obbligata

dell'affidamento particolare sulle esigenze di cura del

100Presutti, op.cit. In Grevi, op. cit.pag. 329

tossicodipendente è senz'altro funzionale ad evitare la reiterazione di reati che originino da una situazione di dipendenza; tuttavia, poiché la misura non si rivolge al tossicodipendente condannato per reati connessi al suo stato, bensì al condannato che sia tossicodipendente al momento della esecuzione della pena, la previsione di un trattamento terapeutico che fagocita il trattamento rieducativo è valutata criticamente dalla dottrina. Si osserva infatti che la misura risulta insufficiente a rimuovere la pericolosità del condannato e quindi a garantire la sua non recidiva nei casi in cui manchi una connessione tra crimine e tossicodipendenza102: da qui la convinzione che più che al

soddisfacimento delle esigenze di recupero sociale del condannato tossicodipendente, la misura risponda alle istanze di buon funzionamento degli istituti penitenziari evitando almeno la massiccia presenza di soggetti che causano problemi di governabilità. Ne costituisce conferma l'ambito oggettivo di applicabilità della misura, dilatato, dalla legge 49/06, fino a sei anni di pena “da eseguire”, limite, a dir poco, spropositato a fronte delle proclamate intenzioni deterrenti sottintese al più rigoroso regime sanzionatorio della fattispecie in tema di stupefacenti.

Documenti correlati