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U. (ZITIELLO LUCA) contro V. (URSINI GIUSEPPE) Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Giudizio d'appello - Questione nuova prospettata nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento – Conseguenze.

Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art.

190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190 Massime precedenti Conformi: N. 16582 del 2005 Rv. 582835 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20269 del 23/06/2022 (Rv. 665226 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

M. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro A. (FLORIDIA GIORGIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/11/2017

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Cessione del marchio patronimico - Decadenza ex art. 14, comma 2, lett. a), del c.p.i. - Presupposti - Accertamento - Questione di fatto - Conseguenze.

In tema di cessione di marchio patronimico, l'art. 14, comma 2, lett. a), c.p.i., nel prevedere la generale decadenza del marchio divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la qualità o la provenienza dei prodotti, non richiede semplicemente che si verifichi un peggioramento dei livelli qualitativi dei prodotti contraddistinti, essendo necessaria una relazione eziologica col modo e col contesto in cui il marchio viene utilizzato dal nuovo titolare, fermo restando che l'accertamento di tali profili, e della stessa relazione eziologica, è questione di fatto e il relativo giudizio, se debitamente motivato, resta sottratto al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14 com. 2 lett. A

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022 (Rv. 665072 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

E. (PENNA FABRIZIO) contro C. (TOFFOLETTI LUCA) Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2017

022001 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Associazione in partecipazione - Patto di non concorrenza - Requisiti di validità - Limiti di luogo o di attività - Alternatività - Possibilità di estensione dei limiti di luogo all'intero territorio nazionale - Sussistenza - Fattispecie.

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE In genere.

In tema di associazione in partecipazione, il patto di non concorrenza di cui all'art. 2596 c.c., il quale prevede che lo stesso è valido se circoscritto ad una determinata zona o a una determinata attività, può essere esteso a tutto il territorio nazionale, qualora l'attività dell'altro contraente

concorrenza dell'associato nei confronti dell'associante, per una durata infra-quinquennale ed interna al rapporto associativo, pur se con oggetto determinato "per relationem" con riguardo all'attività merceologica esercitata dall'associante ed esteso all'intero territorio nazionale, stante l'analoga rilevanza territoriale di detta attività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6976 del 1995 Rv. 492967 - 01, N. 24159 del 2014 Rv. 633176 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20181 del 22/06/2022 (Rv. 665224 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

C. (DE PAULIS PAOLO) contro M. (SAMORI' GIANPIERO) Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/09/2016

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Abuso di personalità giuridica - Nozione - Effetti - Applicabilità dell'istituto in favore dei creditori personali del socio - Esclusione - Fondamento.

In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c., o con il consentire un'accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ.

art. 2332

Massime precedenti Vedi: N. 804 del 2000 Rv. 533122 - 01, N. 14870 del 2000 Rv. 541790 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022 (Rv. 665072 - 02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

E. (PENNA FABRIZIO) contro C. (TOFFOLETTI LUCA) Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2017

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Nozione - Prestazione avente ad oggetto una somma di denaro - Applicabilità - Esclusione.

L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256 Massime precedenti Conformi: N. 2691 del 1987 Rv. 451797 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

C. (ZITIELLO LUCA) contro A. (COLUCCI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/02/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come "species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art.

1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc.

Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 36353 del 2021 Rv. 662922 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01, N. 26243 del 2014 Rv. 633566 - 01, N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20159 del 22/06/2022 (Rv. 664978 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

P. (CASARINI FRANCO) contro I. (RAMPELLI ELISABETTA) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2017

022002 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE Autonomia dell'associante - Limitazioni - Rendiconto - Fini cui l'attività d'impresa o di gestione è preordinata - Mancato perseguimento da parte dell'associante - Risoluzione per inadempimento - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere

ragionevolmente necessario a tale scopo; ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione relativo ad immobili da costruire, ritenendo che le parti non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell'affare, mentre il mancato inoltro del rendiconto non costituiva inadempimento grave dell'associante, in quanto lo stesso aveva messo a disposizione documentazione ritenuta equipollente, consistente nei propri bilanci ed allegati contabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ.

art. 1455

Massime precedenti Vedi: N. 10496 del 2020 Rv. 658048 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20180 del 22/06/2022 (Rv. 665223 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: