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sezione tributaria e sesta tributaria

GUIDA RICCARDO

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20935 del 30/06/2022 (Rv. 665065 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PADULA GIUSEPPE) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/06/2018

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni - Pretesa impositiva esercitata in base alla dichiarazione di successione - Individuazione del soggetto passivo - Prova a carico del legatario dell’assenza della qualità di erede - Conseguenze in tema di determinazione dell’importo effettivamente dovuto.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità, al legato ovvero l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede; peraltro, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, a fronte della allegazione e prova da parte del contribuente di un fatto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria, quale è una qualifica che limita la responsabilità per i debiti erariali, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve rideterminare l'importo del tributo effettivamente dovuto dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 5, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl.

31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39660 del 2021 Rv. 663206 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20605 del 27/06/2022 (Rv. 665132 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore:

GUIDA RICCARDO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BOELLA NICOLA MARIA) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/05/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Diritto al rimborso del credito ILOR - Prescrizione del credito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

Il diritto al rimborso di un credito Ilor rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l'istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell'Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d'ufficio né deducibile per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art.

2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 24478 del 2018 Rv. 650741 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 20608 del 27/06/2022 (Rv. 665064 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore:

FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (DAGNINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 31/07/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamenti mediante studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, in quanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l'estensione della tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18249 del 2021 Rv. 661769 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20611 del 27/06/2022 (Rv. 665120 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

S. (SCALA ANGELO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/12/2017

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata - Redditi realizzati fino alla data della fusione - Legittimità.

In materia di riscossione tributaria, è legittima l'emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata riferita ai redditi realizzati fino alla data della fusione, ferma restando la legittimazione passiva, in ordine alla notificazione della cartella, della società

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172 com. 10, Legge 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7591 del 2017 Rv. 643488 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20327 del 23/06/2022 (Rv. 665027 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/10/2017

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Contratto di "sale and lease back" - Plusvalenze - Ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto - Applicazione del principio contabile IAS 17 - Fondamento.

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI In genere.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di "sale and lease back" vanno contabilizzate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425 bis, comma 4, c.c..

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2425 bis, Regolam. Comunitario 19/07/2002 num. 1606 Massime precedenti Vedi: N. 15024 del 2020 Rv. 658202 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20326 del 23/06/2022 (Rv. 665026 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

C. (PIRAINO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2016

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015024/2020 65820201

Massime precedenti Conformi: N. 15024 del 2020 Rv. 658202 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20173 del 22/06/2022 (Rv. 665025 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

C. (MILAN DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/09/2014

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Aiuto di stato - Incompatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione U.E. - Efficacia diretta nell’ordinamento interno - Ripetizione - Decadenza stabilita dal diritto nazionale - Rilevanza - Esclusione - Principio del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza.

In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione U.E., l'azione di ripetizione è soggetta al termine di prescrizione decennale, non trovando applicazione la decadenza, di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nonostante il rinvio dell'art. 24, comma 4, della l. n. 29 del 2006, anche alle norme in materia di riscossione - senza che tale disapplicazione si ponga in contrasto con il principio del legittimo affidamento del contribuente illegittimamente beneficiato, il quale, in mancanza di potere discrezionale dell'autorità nazionale, cessa di trovarsi in una situazione di incertezza non appena la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto, ordinandone il recupero.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15972 del 2020 Rv. 658533 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19897 del 21/06/2022 (Rv. 665024 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore:

PAOLITTO LIBERATO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

2. (TUROLLA ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/11/2014

279522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

In tema di radiofonia mobile, la permanente assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003, non si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia, né con gli artt. 3 e 23 Cost., poiché la differenza tra le situazioni contrattuali degli utenti di servizi di telefonia in abbonamento, tenuti al pagamento della tassa, e quelli che abbiano stipulato un contratto con carta ricaricabile, non obbligati al pagamento, esclude l'irragionevolezza del diverso trattamento tributario ed è rispettata la riserva di legge prevista in materia di imposizione tributaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 160, Costituzione art. 23, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 218, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 318, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 19632 del 2014 Rv. 632234 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19862 del 20/06/2022 (Rv. 664940 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: