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questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. GIURISDIZIONE

9. VICENDE ANOMALE

Sez. U - , Sentenza n. 20495 del 24/06/2022 (Rv. 665040 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore:

NAZZICONE LOREDANA. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.) C. (FIORILLO ERNESTO) contro T. (CIRAOLO VINCENZO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/11/2029 082FAMIGLIA - 263DIVORZIO-INGENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell’assegno - Morte dell’ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art.

2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110; Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 302;

Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1.

Massime precedenti Conformi: N. 17041 del 2007 Rv. 600231 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33346 del 2021 Rv. 663308 - 01, N. 8874 del 2013 Rv. 626073 - 01, N. 18130 del 2013 Rv. 627596 - 01

10. APPELLO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore:

IANNELLO EMILIO.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 003 AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione dell’atto di appello - Mancata prova del relativo perfezionamento - Inammissibilità dell'impugnazione - Mancanza di colpa della parte - Rilevanza - Esclusione - Principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in assenza di colpa della parte appellante, la quale ha comunque l'onere di dimostrare la tempestività del gravame, non potendo invocare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante

e notificato, la cui applicazione presuppone che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 325; Cod. Proc. Civ.

art. 327, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 330.

Massime precedenti Vedi: N. 10440 del 2013 Rv. 627236 - 01, N. 7660 del 2004 Rv.

572233 - 01, N. 20447 del 2018 Rv. 650297 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore:

IANNELLO EMILIO.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 003 AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notifica dell’atto di appello - Mancato deposito dell’avviso di ricevimento - Effetti.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ.

art. 156; Cod. Proc. Civ. art. 291, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 627 del 2008 Rv. 600790 – 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

S. (SCARABINO PIETRO GIULIO) contro A. (DE LEO MARCO) Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 12/09/2019 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 010 SECONDO EQUITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' - Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità,

342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ.

art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 3005 del 2014 Rv. 629615 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

C. (ZITIELLO LUCA) contro A. (COLUCCI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/02/2017

058 CONTRATTI IN GENERE - 097 NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come

"species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1419; Cod. Civ. art. 1421; Cod.

Proc. Civ. art. 99; Cod. Proc. Civ. art. 101; Cod. Proc. Civ. art. 112; Cod. Proc. Civ. art.

339, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 36353 del 2021 Rv.

662922 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01, N. 26243 del 2014 Rv. 633566 - 01, N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 (Rv. 664950 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (LA MONACA LAURA) contro O. (SCIRE' MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/06/2016 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità per la prima volta in appello - Inammissibilità in ipotesi di proposizione in primo grado di azione contrattuale - Ragioni.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 176 INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345; Cod. Civ. art. 2041.

Massime precedenti Conformi: N. 3058 del 2021 Rv. 660579 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 (Rv. 665155 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore:

CARADONNA LUNELLA.

U. (ZITIELLO LUCA) contro V. (URSINI GIUSEPPE) Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 046 CONCLUSIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Giudizio d'appello - Questione nuova prospettata nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento – Conseguenze.

Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112; Cod. Proc. Civ. art. 190.

Massime precedenti Conformi: N. 16582 del 2005 Rv. 582835 - 01