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sezione terza e sesta terza

IANNELLO EMILIO

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione dell’atto di appello - Mancata prova del relativo perfezionamento - Inammissibilità dell'impugnazione - Mancanza di colpa della parte - Rilevanza - Esclusione - Principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in assenza di colpa della parte appellante, la quale ha comunque l'onere di dimostrare la tempestività del gravame, non potendo invocare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, la cui applicazione presuppone che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod.

Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10440 del 2013 Rv. 627236 - 01, N. 7660 del 2004 Rv. 572233 - 01, N. 20447 del 2018 Rv. 650297 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore:

IANNELLO EMILIO.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notifica dell’atto di appello - Mancato deposito dell’avviso di ricevimento - Effetti.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 627 del 2008 Rv. 600790 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18681 del 09/06/2022 (Rv. 665208 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

D. (MASTRODOMENICO ALESSANDRO) contro I. (CARLIN MASSIMO) Regola competenza

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Azione di riduzione di ipoteca - Art. 21 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2872, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6958 del 1994 Rv. 487525 - 01, N. 100 del 1974 Rv. 367646 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18667 del 09/06/2022 (Rv. 665199 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: GORGONI MARILENA.

Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (MARINUCCI GIANLORENZO) contro C. (GRADARA RITA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2020

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Riparazioni eccedenti la normale manutenzione - Esecuzione a spese del conduttore - Domanda di rimborso nei confronti del locatore - Patto di riduzione del canone - Eccezione - Onere della prova – Ripartizione.

104065 LOCAZIONE - RIPARAZIONI (NECESSITA' DI RIPARAZIONI) - IN GENERE In genere.

Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di aver avvisato il locatore ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante; compete, invece, al locatore che eccepisca l'avvenuta conclusione di un patto per la corrispondente riduzione del canone l'onere di dimostrare che l'obbligazione restitutoria risulti già estinta mediante la concessione di tale riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575

Massime precedenti Vedi: N. 16136 del 2010 Rv. 614027 - 01, N. 19333 del 2017 Rv. 646012 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

S. (SCARABINO PIETRO GIULIO) contro A. (DE LEO MARCO) Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 12/09/2019

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' - Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 3005 del 2014 Rv. 629615 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17896 del 01/06/2022 (Rv. 665059 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.

Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.

S. (CAPPA ROBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/12/2020

040009 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI Inosservanza - Presunzione di uguale colpa dei conducenti nei tamponamenti a catena - Presupposto - Veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia - Fattispecie.

In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità, l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'avvenuta verificazione di un tamponamento a catena e fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 149 Massime precedenti Vedi: N. 8646 del 2003 Rv. 563752 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17858 del 01/06/2022 (Rv. 665060 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

F. (SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO) contro S.

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Diffusione di affermazioni diffamatorie senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza territoriale - Individuazione - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Fattispecie.

In caso di condotta diffamatoria, anche se compiuta senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa, sussiste, con riguardo alla causa di risarcimento dei danni, alternatività di fori, poiché il foro di commissione dell'illecito (cd. "forum commissi delicti") concorre con quelli generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., per evidente ricorrenza del presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso, consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza del Tribunale del luogo di presumibile massima diffusione del danno - in quanto residenza da decenni e, per lungo tempo, luogo di lavoro dell'attore - che era stato richiesto per l'attribuzione, in un processo civile, di una condotta estorsiva, individuata come attività diffamatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 271 del 2015 Rv. 633942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21661 del 2009 Rv. 609467 - 01