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giurisprudenza civile della Corte di cassazione

GIUSTI ALBERTO

B. (MONTANINO CARLO) contro A. (BENEDETTI MARIA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/04/2017

058285 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) Simulazione soggettiva relativa - Forma scritta “ad substantiam” del contratto simulato - Accordo simulatorio trilaterale - Necessaria anteriorità o contestualità con il contratto simulato - Prova dell’accordo simulatorio tra le parti - Controdichiarazione - Forma scritta “ad probationem” - Sufficienza - Contestualità al contratto simulato - Non necessarietà.

Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ.

art. 2725

Massime precedenti Vedi: N. 6262 del 2017 Rv. 643369 - 01, N. 4565 del 1997 Rv. 504610 - 01, N. 6357 del 2019 Rv. 652934 - 01, N. 18204 del 2017 Rv. 645095 - 01, N. 7537 del 2017 Rv. 643529 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 18034 del 06/06/2022 (Rv. 664985 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore:

FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.) D. (DOTTO MASSIMO FRANCESCO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/08/2015

050018 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Atti di concorrenza sleale - Art. 2598, n. 3, c.c. - Contenuto - "Ratio" - Fattispecie.

In tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecita l'attività di sviamento della clientela posta in essere da ex dipendenti che, una volta creato un proprio sito per la prestazione di servizi analoghi a quelli forniti mentre il rapporto di lavoro era ancora in corso, subito dopo aver dato le proprie dimissioni avevano contattato i clienti dell'ex datore di lavoro proponendo offerte personalizzate e sfruttando il vantaggio competitivo che derivava dalla disponibilità delle informazioni carpite alla impresa di provenienza, pur se queste ultime non erano riconducibili alla nozione di "segreto industriale").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 lett. 3, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 13550 del 2017 Rv. 644444 - 01, N. 6274 del 2016 Rv. 639213 -

Sez. 2 - , Sentenza n. 18046 del 06/06/2022 (Rv. 664987 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore:

FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.) C. (BONOTTO MARCELLO) contro L. (VENCO ALBERTO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/08/2016

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Potere di liquidazione delle spese defensionali in favore del sindaco prosciolto nel merito ed a carico della amministrazione di appartenenza - Giudice contabile - Spettanza esclusiva - Esclusione - Successiva richiesta del prosciolto all'amministrazione di appartenenza di liquidazione integrativa - Possibilità - Art. 3 comma 2 bis d.l. n. 543 del 1996.

La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto; ne consegue che al sindaco, sottoposto al giudizio contabile e definitivamente prosciolto, spetta il rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 543 del 1996, come convertito nella l. n. 639 del 1996, il quale opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti a controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num.

543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19195 del 2013 Rv. 628381 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8455 del 2008 Rv. 602486 - 01, N. 3887 del 2020 Rv. 656955 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20007 del 21/06/2022 (Rv. 665050 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO.

E. (MASSARI ROBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/08/2021

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Clausola inserita nel regolamento condominale dal costruttore o dall’orginario proprietario e richiamata nel contratto concluso tra venditore professionista e consumatore – Vessatorietà ai sensi del Codice del consumo – Sussistenza - Condizioni.

La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita dell'unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n.

206 del 2005, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal

contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 1118, Cod.

Civ. art. 1123