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sezione tributaria e sesta tributaria

NAPOLITANO ANGELO

S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/01/2015

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO Competenza territoriale degli uffici - Individuazione - Società non residente in Italia - Reddito prodotto in Italia - Indicazione del codice fiscale attribuito prima del trasferimento all’estero - Rilevanza - Fondamento.

In tema di individuazione della competenza territoriale degli uffici finanziari, poiché l'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 indica nella buona fede e nella collaborazione i princìpi ai quali debbono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, costituisce comportamento contrario a tali princìpi la pretesa della società non residente in Italia che, dapprima, elegga un ufficio finanziario quale suo interlocutore italiano ai fini fiscali, versando le imposte ed indicando il codice fiscale collegato alla vecchia sede legale e, poi, contesti la competenza di tale ufficio ad effettuare i controlli e gli accertamenti relativi ai suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria italiana.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4412 del 2020 Rv. 656980 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19531 del 17/06/2022 (Rv. 664935 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (CASTELLI RICCARDO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 15/05/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tarsu - Obbligo di denunzia - Termine ex art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Decorrenza del termine di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 - Fondamento.

In tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art.

70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Legge 27/12/2006 num.

296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22900 del 2020 Rv. 659637 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19647 del 17/06/2022 (Rv. 664937 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

C. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/07/2014

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Reddito di impresa - Rimanenze finali - Valore normale - Determinazione - Valore minore - Onere della prova - A carico del contribuente.

In tema di reddito di impresa, la valutazione delle rimanenze finali, piuttosto che al costo medio di produzione, al valore normale, inteso come minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, presuppone che di tale minor valore venga fornita la prova, il cui onere grava a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10714 del 2022 Rv. 664295 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19591 del 17/06/2022 (Rv. 664936 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (NICASTRO ROSAMARIA) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/10/2018

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 030404/2018 65176901

Massime precedenti Conformi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19721 del 17/06/2022 (Rv. 664938 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2013

178002 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fusione o scissione di società - Disciplina intertemporale prevista dall’art.

comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003 - Riconoscimento fiscale gratuito nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui ha effetto la modifica societaria - Condizioni.

In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003, che mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1997 (abrogato con riguardo alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003) per le fusioni e scissioni deliberate fino al 30 aprile 2004, rinvia implicitamente al comma 4 dello stesso art. 6 e si interpreta nel senso che, anche per tali operazioni, la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori da imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 4 com. 1 lett. A, Decreto Legisl.

12/12/2003 num. 344 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art.

6 com. 4, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2021 Rv. 661793 - 01, N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19722 del 17/06/2022 (Rv. 664939 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARINO GIUSEPPE) Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2017

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Spese - Deducibilità - Disciplina applicabile - Contrasto con l’art. 25 della Convenzione Italia -Svizzera contro le doppie imposizioni - Esclusione.

Salvo prova contraria, in materia di indeducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, l'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", non è in contrasto con l'art. 25, par. 3, della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, interpretato secondo il principio generale di buona fede, di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ed in conformità al Commentario OCSE al relativo modello convenzionale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 943 art. 25, Legge 12/02/1974 num. 112 art. 31, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5264 del 2019 Rv. 652956 - 01, N. 29635 del 2019 Rv. 655743 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19338 del 16/06/2022 (Rv. 664934 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore:

TRISCARI GIANCARLO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.) A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 30/05/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Birra e bevande alcoliche - Tardivo versamento - Indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, T.U. accise - Sanzione di cui all'art.

13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità cumulativa - Fondamento.

In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 16165 del 2016 Rv. 640651 - 01 Massime precedenti Difformi: N. 30034 del 2018 Rv. 651609 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18707 del 10/06/2022 (Rv. 664933 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: TRISCARI GIANCARLO.

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/07/2016

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cartella di pagamento - Cessione di beni - Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Attività accertativa nei confronti del cessionario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di Iva, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n.

633 del 1972, notifichi all'acquirente la cartella di pagamento a titolo di responsabilità solidale, la stessa non deve essere preceduta da alcuna attività accertativa nei suoi confronti, non essendo il suddetto acquirente il soggetto passivo d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17171 del 2018 Rv. 649402 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18707 del 10/06/2022 (Rv. 664933 - 02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: TRISCARI GIANCARLO.

Relatore: TRISCARI GIANCARLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/07/2016

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cartella di pagamento - Cessione di beni - Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di motivazione nei confronti del cessionario - Contenuto.

In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17171 del 2018 Rv. 649402 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022 (Rv. 664932 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

E. (PAULETTI ENRICO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/02/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Impugnazione della rendita catastale - Accoglimento - Rendita determinata in via giudiziale - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze

In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11094 del 2008 Rv. 603491 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18552 del 08/06/2022 (Rv. 664931 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: