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sezione terza e sesta terza

CRICENTI GIUSEPPE

R. (BIANCO MARGHERITA) contro N. (CROCETTA RAFFAELE) Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2021

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE Locazioni ad uso diverso da quello abitativo - Indennità per perdita di avviamento - Condizioni ostative al riconoscimento - Disdetta o recesso del conduttore - Configurabilità - Riconduzione della cessazione del rapporto all'iniziativa o alla volontà del locatario - Silenzio del conduttore - Irrilevanza - Fattispecie.

Nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, l'indennità per perdita dell'avviamento non è dovuta in caso di recesso del conduttore, o per sua iniziativa oppure in adesione ad un patto di risoluzione e, quindi, se la cessazione è riferibile alla volontà del locatario, la quale deve essere espressa o chiaramente desumibile da comportamenti idonei a manifestare disinteresse alla prosecuzione del rapporto, tra i quali non può includersi il mero silenzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il riconoscimento del diritto all'indennità per il conduttore che aveva mancato di rispondere alla lettera con cui il locatore gli aveva chiesto se intendeva o meno proseguire nel rapporto di locazione, anziché farlo risolvere alla sua scadenza naturale).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14728 del 2001 Rv. 550471 - 01, N. 22976 del 2016 Rv. 643002 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20292 del 23/06/2022 (Rv. 665061 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore:

SCODITTI ENRICO.

S. (CARELLI FRANCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2019

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno alla persona - Liquidazione - Criterio tabellare - Istanza di applicazione - Sufficienza - Individuazione della tabella applicabile - Compito del giudice.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 8866 del 2021 Rv. 660994 - 01, N. 33005 del 2021 Rv. 663770 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:

ROSSETTI MARCO.

S. (ANDRIZZI PASQUALE) contro U. (BEVILACQUA ANTONELLO) Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/06/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla persona - Disposizioni normative per la liquidazione - Applicazione ai giudizi in corso al momento della relativa entrata in vigore - Fondamento.

In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ.

art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DM min. SAL 03/07/2003, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28990 del 2019 Rv. 655965 - 01, N. 18773 del 2016 Rv. 642106 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19278 del 15/06/2022 (Rv. 665203 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

T. (BAGNO MASSIMO) contro U. (ADRAGNA NICOLA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2019

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Perdita delle merci trasportate - Pagamento del valore delle stesse al mittente da parte del vettore - Surrogazione del vettore nei diritti del mittente verso l’assicuratore - Ammissibilità.

Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1891, Cod.

Civ. art. 1681

Massime precedenti Vedi: N. 2120 del 1996 Rv. 496353 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022 (Rv. 665204 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

L. (LOVELLI ALFREDO) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 26/09/2019

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ.

art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23971 del 2013 Rv. 628019 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 4196 del 2014 Rv. 629738 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:

ROSSETTI MARCO.

S. (ANDRIZZI PASQUALE) contro U. (BEVILACQUA ANTONELLO) Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/06/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla salute - Quantificazione del grado percentuale di invalidità permanente - Utilizzo di

"barèmes" medico legali aventi fondamento scientifico - Necessità - "Barème" di cui al d.m. 3 luglio 2003 - Applicabilità.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

La percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può essere individuata in via equitativa, dovendosi determinare con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità (requisito di cui è provvisto quello approvato con d.m. 3 luglio 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DM min. SAL 03/07/2003, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num.

209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11048 del 2009 Rv. 608540 - 01, N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 04

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022 (Rv. 665200 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (DE CESARE UMBERTO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 20/10/2021

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Art. 95 c.p.c. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nell'affermare il suesteso principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc.

Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 632 Massime precedenti Conformi: N. 8298 del 2011 Rv. 617481 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 11241 del 2022 Rv. 664509 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: