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Caratteri e modalità di funzionamento di tale sistema.

I profili di contraddizione fra la tesi ricostruttiva della Corte Costituzionale e l’evoluzione della disciplina della previdenza

R., op ult cit., pag 93, che in particolare precisa come l’obiettivo di un più elevato

4. Caratteri e modalità di funzionamento di tale sistema.

Il meccanismo della capitalizzazione che opera nel sistema privato realizza una maggiore garanzia di equilibrio contabile rispetto al metodo a ripartizione. I trattamenti pensionistici erogati dai fondi pensione vengono

141 L’equilibrio finanziario si realizza infatti nel momento in cui il rapporto tra monte retributivo e spesa pensionistica è pari all’aliquota contributiva. Assicurandosi così l’equilibrio finanziario, solo se rendimento implicito e tasso di crescita della base imponibile della contribuzione previdenziale si eguaglino, ogni volta che si assiste alla violazione di questa “regola aurea”, e cioè quando il tasso di sviluppo del monte salari è superato dal rendimento implicito, il sistema non riesce più a sostenersi finanziariamente. Sul punto cfr. Fornero E., op. ult. cit., pag. 27; Pessi R.., “Modelli teorici ed economia reale: ulteriori riflessioni sul sistema giuridico della previdenza sociale” in Dir. Lav. 1998 I pag. 373.

142 Fornero E., op. ult. cit., pag. 37.

143 Nel caso in cui tale sistema non rispetti l’equilibrio finanziario e presenti dei disavanzi questi dovranno essere finanziati attraverso il ricorso alla tassazione o all’indebitamento; ciò introduce un ulteriore elemento di redistribuzione e di differenziazione tra i tassi impliciti di rendimento delle varie coorti. Sul punto cfr.

Fornero E., op. ult. cit., pag. pag. 23 e segg.

144 Fornero E., op. ult. cit., pag. pag. 34 che nel descrivere il contratto intergenerazionale messo in opera dalla ripartizione ricorre all’immagine della “catena di S. Antonio” dove ogni generazione partecipa perché può contare sul fatto che anche quella futura lo farà e che lo Stato garantisce non si rompa quando una generazioni trovi non più conveniente partecipare al contratto. Più avanti l’a. sottolinea anche come in tale sistema è insito il rischio che la “ catena di S. Antonio” si trasformi in un “pozzo di S. Patrizio” al quale ciascuna categoria o classe di età cerca di attingere, rinviando i costi attuali al futuro, secondo un meccanismo per certi versi assimilabile all’emissione di debito pubblico.

infatti calcolati in base alla contribuzione versata e agli interessi che maturano sulla stessa 145 e ciò determina una “modifica della rischiosità sistematica

dell’architettura previdenziale” 146, garantendo l’equilibrio finanziario del

sistema.

I tassi interni di rendimento nei sistemi a capitalizzazione sono rappresentati dal rendimento marginale del capitale che empiricamente dimostra una certa superiorità rispetto al tasso di crescita della massa salariale rappresentativo del tasso di rendimento dei sistemi a ripartizione. Ciò porta con sé una migliore capacità dei sistemi a capitalizzazione di soddisfare efficientemente la domanda pensionistica .

La scelta del sistema a capitalizzazione come sistema gestorio dei fondi pensione si spiega quindi in base ad una logica individualistica e di certezza dei rendimenti, secondo la quale, l’erogazione del trattamento pensionistico, che è legato agli investimenti del fondo e all’attività gestoria del patrimonio di questo, non risente delle conseguenze ipoteticamente negative relative a fattori demografici o di partecipazione al fondo. Di conseguenza, anche quando le iscrizioni al fondo non si incrementeranno, e non vi sarà un ricambio generazionale, il lavoratore iscritto avrà comunque la certezza di capitalizzare le somme versate - da lui o, nel caso di lavoratore subordinato , anche dal datore - 147.

Sulla base della stessa logica è stata improntata dal legislatore la disciplina della gestione del patrimonio dei fondi pensione. Infatti, esso agli artt. 6 e 6 –

bis del D.lgs n. n. 124/1993, prevedendo come modelli di gestione quello della

gestione diretta e quello della gestione convenzionale, ha ritenuto di ammettere il primo solo in ipotesi tassative e il secondo nella generalità dei casi148.

145 Fornero E., op. ult. cit., pag. pag. 26, che a pag. 26 definisce tale sistema

come un “ meccanismo assicurativo interno alle generazioni, con perequazione longitudinale tra versamenti e prestazioni”. Sul punto cfr. anche Bessone M., ” Previdenza Complementare”, op. cit., pag. 4, che precisa come il montante contributivo alla data del pensionamento venga a tradursi in una rendita le cui rate sono calcolate sull’entità dei contributi versati e sul loro rendimento nel tempo.

146 Paolo Guida, “ I profili economici della previdenza complementare”, in

Ferraro G., op. cit., pag. 258.

147 Ciocca G., “ Le prestazioni”, in Bessone M.- Carinci F., op. cit., pag. 433. 148 Tale scelta è stata oggetto di varie critiche, dirette ad evidenziarne l’irrazionalità e capacità limitativa rispetto alle previsioni della legge delega n.

In particolare, secondo le previsioni dell’art. 6, la gestione diretta è prevista come facoltà soltanto in due casi: per i fondi pensionistici chiusi istituiti a favore dei dipendenti delle autorità di vigilanza sui soggetti abilitati alla gestione dei fondi pensione ( art. 6, comma 4 – sexies,); nonché per i fondi pensione chiusi che intendano assumere azioni o quote di società immobiliari ovvero di fondi comuni di investimento (immobiliare o mobiliare) chiusi ( art. 6, comma 1, lett. d-e) 149.

Tale forma di gestione continua poi ad ammettersi come facoltà per i fondi aperti, a condizione che soggetto istitutore o promotore e soggetto gestore siano società di intermediazione mobiliare, imprese assicurative ex art. 2, D.lgs n. n. 174/1995 o società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari di cui al titolo I, L. n. 77/1983 ( art. 6, comma 1, lett. a, b, c, richiamato dall’art. 9, D.lgs n. n. 124/1993).

In tutti glia altri casi il legislatore ha invece imposto per il patrimonio afferente al fondo la c.d. “gestione convenzionata”. Essa comporta, da un lato il conferimento dell’incarico contrattuale di gestione del patrimonio ad uno dei gestori abilitati , tassativamente indicati all’art. 6, comma 1, lett. a, b, c, cit. con possibilità per questi ultimi di impegnarsi a garantire la restituzione del capitale versato e, dall’altro il deposito presso una banca con determinati requisiti - distinta dal gestore - , con il compito di eseguire le istruzioni impartite da quest’ultimo controllando che non siano contrarie alla legge o allo statuto del fondo ( cfr. art. 6 – bis, D.lgs n. n. 124/1993, inserito all’art. 7, L. n. 335/1995).

421/1992, che connotava la libertà di gestione in senso notevolmente più ampio. Secondo un’opposta considerazione, tale opzione doveva invece condividersi, dal momento che la gestione di valori mobiliari ai fondi fornisce le medesime garanzie riscontrabili nei tradizionali operatori istituzionali. Per un approfondimento della questione cfr. Vianello R., “ Modifiche ed integrazioni al D.lgs n. n. n. 124/1993: la nuova disciplina dei fondi pensione”, in Cester C. “ La riforma del sistema pensionistico ” , Giapichelli, Torino, 1996, pag. 417 e segg. Sul punto cfr. anche

Casillo R., “ La gestione del patrimonio dei fondi di previdenza complementare, in Ferraro G., op. cit., pag. 173-176.

149 In tale ipotesi, come ricordato da Zampini G., “La previdenza complementare. Fondamento costituzionale e modelli organizzativi”, op. cit., pag. 249, le operazioni di investimento e disinvestimento riguardano beni immobili, se partecipati sono fondi comuni di investimento immobiliare chiusi o società immobiliari) ovvero strumenti finanziari (nel caso in cui partecipati sono i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

Con la previsione dell’obbligo di gestione indiretta delle risorse in tutte le ipotesi diverse da quelle per le quali sarebbe tassativamente ammessa la gestione diretta, il legislatore ha mostrato di voler valorizzare il ruolo dei fondi