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op ult cit., pag 20, 29.

Fondi preesistenti agli interventi di riforma e tutela dei diritti degli iscritti: alcune questioni aperte.

G., op ult cit., pag 20, 29.

305 Cfr. Cass., 12 marzo 2002, n. 3630, in Giust. civ. Mass., 2002,pag. 453,

che nell’identificare la finalità perseguita dalla disciplina imposta dal legislatore per i fondi speciali, nell’esigenza di assicurare la non sottraibilità dei beni conferiti dallo scopo cui sono destinati e la non aggredibilità degli stessi da parte dei creditori di lavoratore e datore di lavoro, in particolare specifica come “con riferimento ai fondi speciali di previdenza costituiti ai sensi dell'art. 2117 c.c., il vincolo di destinazione previsto da tale norma spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale - senza necessità di una specifica previsione negoziale - è fatto divieto di distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati; né assume rilievo che il perseguimento di tale finalità sia comunque garantita dalla responsabilità patrimoniale dello stesso datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2740 c.c., considerato che la garanzia generale potrebbe essere frustrata in caso di insolvenza del medesimo datore”.

bilancio dell’effettiva realtà giuridica ed economica della situazione del patrimonio dell’impresa. In tal modo, sarebbe possibile per l’impresa la distrazione dei beni eccedenti la riserva per garantire l’equilibrio del fondo che, in applicazione dell’art 2117 c.c. sarebbero invece vincolati all’adempimento delle obbligazioni assunte dal fondo nei confronti dei suoi beneficiari (con il rischio che terzi creditori del datore di lavoro aggrediscano quei beni o che gli stessi siano comunque consumati , cosicché non si potrebbe rimediare all’eventuale in capienza del fondo, nel caso in cui la stima della riserva attuariale risultasse in futuro errata). Sarebbero altresì ipotizzabili, nel caso improprie compensazioni tra passività ed attività dei vari fondi, volte ad ovviare a possibili squilibri di un fondo, attraverso il ricorso al patrimonio eccedente di un altro .

L’assenza di veridicità e correttezza che discenderebbe in tal senso con l’applicazione dei principi IAS, peraltro pare contrastare anche con le direttive espresse della COVIP in materia di contabilità dei fondi pensione, che richiamano l’esigenza di una ordinata e separata registrazione delle operazioni di “accumulo” e di “erogazione” , nonché una distinta documentazione delle operazioni di gestione finanziaria del fondo, in adempimento di principi di separatezza contabile e nell’ottica di privilegiare “la rappresentazione della sostanza sulla forma” 306.

Alla luce di tali considerazioni si pone allora il problema dell’eventuale rilievo ( o del superamento) dell’ art. 2117 c.c. nella redazione di un bilancio conforme ai principi IAS.

306 Cfr. Deliberazione COVIP, 10 giugno 1998, che ha provveduto ad attuare quanto previsto dal legislatore all’art. 17, comma 2, lett. g), del D.lgs n. n. n. 124/1993, che individua tra i compiti della Commissione l’ indicazione di criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; l’individuazione di disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, che prevedano: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione.

Data la prevalenza della disciplina comunitaria su quella nazionale 307,

deve escludersi la possibilità per la normativa interna in materia di redazione del bilancio di derogare alla normativa comunitaria IAS in caso di contrasto; dovendosi quest’ultima al contrario applicare in modo completo e non selettivo

308. Peraltro, la previsione di cui all’art. 5 del D.lgs n. n. 38/2005 - secondo cui

“ se, in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta (…) la disposizione non è applicata” – pare possa essere utilizzata per derogare alla normativa IAS esclusivamente “in casi eccezionali” e non anche in un’ipotesi generale come quella della costituzione all’interno del patrimonio di un’impresa di un fondo pensione destinato alla realizzazione di finalità previdenziali309. Tuttavia il problema interpretativo è aperto: infatti la

divergenza fra IAS 19 e art. 2117 c.c. si pone solo se il fondo mostra eccedenze rispetto ai capitoli di copertura necessaria a far fronte agli obblighi di prestazioni.

Peraltro, la normativa IAS, pur costituendo la disciplina di riferimento in materia di redazione del bilancio, non determina di per sé il superamento della normativa nazionale volta a disciplinare profili non regolati dallo IAS, la quale, pertanto, continua ad applicarsi. In tal senso si è infatti pronunciata la Commissione europea in un documento del 2003310, che in particolare ha

307 Cfr. Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost. 1984, I, pag. 1098. che ha statuito: “il rapporto tra diritto comunitario e diritto interno è ordinato sul principio secondo il quale il regolamento CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore interno” e Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 389, in Rass. Avv. Stato 1989, I, pag. 27, che sul punto precisa: “l'eventuale conflitto tra una norma di diritto comunitario direttamente applicabile e l'ordinamento interno non dà luogo ad ipotesi di abrogazione o di deroga della norma incompatibile, nè a forme di caducazione o di annullamento della stessa per invalidità, ma produce un obbligo di disapplicazione di quest'ultima al quale sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi”. V. ora anche l’art. 117 Cost. come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 348 del 2007.

308 Così Caratozzolo M., voce “Principi contabili internazionali”, in Enc. Del Dir., Annali I, Milano 2008, pag. 940 e segg.

309 Cfr. Scognamiglio G., “ La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile in AA.VV., “ IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia ”, Milano, 2008, pag. 65.

310 Cfr. “ Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo

previsto la possibilità di continuare ad applicare l’informativa addizionale richiesta dalla normativa nazionale, nel caso in cui questa sia significativa ai fini della redazione del bilancio e sia fuori dal campo di applicazione degli IAS omologati. Proprio sulla base di tali previsioni, la CONSOB, con Comunicazione 6064293, del 28 luglio 2006, ha chiesto un’informazione aggiuntiva nelle note di bilancio in relazione ad aspetti non specificatamente disciplinati dagli IAS.

Anche la prevalente dottrina è peraltro orientata a ritenere ancora applicabile la normativa interna che richieda un’informazione aggiuntiva, giustificata sulla base di esigenze di carattere nazionale di natura diversa, comunque identificabili nella necessità di regolare aspetti particolari ( come gli aspetti procedurali dello stesso dalla redazione del bilancio o il regime delle riserve)311.

Sulla base di tali considerazioni pare possibile ritenere che, in sede di nota integrativa312 si dia adeguata rappresentazione del vincolo di destinazione

esistente sul valore nominale del fondo, a garanzia dell’interesse tutelato dall’art. 2117 c.c. Ciò peraltro sembra conforme alle previsioni dell’art. 8 del D.lgs n., il quale prevede che nel caso di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 – bis, degli stessi sia data specifica informazione in sede di bilancio. La necessità di un’informativa aggiuntiva completerebbe inoltre quella prevista dalla Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 9 dello stesso D.lgs n. n. 38313.

all’applicazione dei principi contabili internazionali, della quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati” Bruxelles, novembre 2003.

311 Cfr. Caratozzolo M., op. ult. cit., pag. 942 e segg.; Strampelli G., “ L’introduzione dei principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio”, in Comm. Marchetti P.- Bianchi L.A.- Ghezzi F.- Notari M., Obbligazioni Bilancio, Milano, 2005, pag. 373 e segg.

312 Nella deliberazione del 17 giugno 1998, la COVIP, ha precisato che la nota integrativa “ fornisce informazioni ulteriori” di carattere quantitativo e qualitativo “sulle poste contenute negli schemi” anche mediante l’utilizzo di apposite tabelle”. Sul punto e generalmente in materia di diritto contabile dei fondi pensione cfr. Bessone