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19. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

20. Nel permesso di costruire sono indicati:

a) gli estremi della richiesta e del permesso;

b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso;

c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso;

d) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;

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e) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso è subordinato;

f) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale necessarie; il permesso deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;

g) la data e l'esito del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, comprese le eventuali osservazioni, nonché le determinazioni del Responsabile dello Sportello Unico dell’edilizia sulle stesse;

h) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;

i) le opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del richiedente;

l) l'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della legislazione vigente secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali;

21. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

22. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo UT con raccomandata o mediante consegna a mano dell'apposito modulo, almeno 5 giorni prima, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori (e che sottoscriveranno tale comunicazione prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere); la mancata comunicazione nel termine suddetto comporterà una sanzione determinata dalla G.C.

23. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata entro il termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire, ed all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite;

24. Ove necessaria, fa parte integrante del permesso anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.

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25. Il permesso di costruire deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:

− di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;

− di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica, presso lo Sportello Unico dell’edilizia, ai sensi della legge 1086/71 (o della legge 64/74 per i Comuni ricadenti in zona sismica);

− di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici);

− di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;

− di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del permesso e degli elaborati allegati;

− di richiedere le eventuali visite di controllo;

− di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;

− di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;

− di concordare con lo Sportello Unico dell’edilizia le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano;

− di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;

− di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;

− di iniziare l'utilizzo della costruzione, nei casi in cui sia previsto, solo ad avvenuto rilascio del certificato di agibilità, che dovrà essere richiesto allegando tutta la documentazione prevista.

26. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

DECADENZA

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27. Il permesso di costruire decade e viene archiviato, nei seguenti casi:

a. Mancato ritiro entro il termine di 60 giorni dalla data di invito;

b. Mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio, a meno di intervenuta proroga,

c. Mancata ultimazione dei lavori entro il termine di tre anni dal rilascio, a meno di intervenuta proroga;

d. Entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati entro il termine stabilito nel provvedimento stesso.

28. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia, con proprio provvedimento comunicato al titolare, e per conoscenza al professionista e all’impresa assuntrice i lavori.

29. Nel caso di decadenza per mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti, dovrà essere presentato nuovo progetto per la parte non ultimata. In questo caso si procederà all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione, per le parti non ancora eseguite.

Art. 77 – Richiesta di permesso di costruire

1. La richiesta di permesso di costruire in bollo e presentata al responsabile dello UT, su apposito modello a cui deve sempre essere allegata la seguente documentazione, in assenza della quale la richiesta è irricevibile. La richiesta deve contenere l’indicazione del tecnico abilitato, e nel caso di più tecnici, del Coordinatore progettuale dell’intera opera e dei Responsabili delle singole elaborazioni relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente REU oltre all’indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio e del codice fiscale degli stessi.