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TERRITORIO AGRICOLO FORESTALE

INTERVENTI ORDINARI (CONNESSI E NON ALL’ATTITVITA’ AGRICOLA)

Art. 23 – Usi previsti e consentiti

1. Nel territorio rurale, oltre alle funzioni agricole propriamente dette, vale a dire gli usi:

U 32 Residenza

U 33 Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio e attrezzature

U 34 Attività zootecniche aziendali

U 35 Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli

U 36 Coltivazioni in serre fisse sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni prescritte nel PSC e specificate nel REU, i seguenti usi:

U 9 Distribuzione carburanti per uso autotrazione U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo U 28 Attività zootecniche industriali

U 29 Attività estrattive U 37 Attività agrituristiche

U 38 Esercizio e noleggio di macchine agricole

U 39 Allevamenti speciali e attività di custodia di animali U 43 Reti tecnologiche e relativi impianti

U 44 Impianti per l'ambiente

U 45 Impianti di trasmissione (via etere) U 47 Mobilità veicolare

U 49 Parcheggi pubblici in sede propria U 51 Attrezzature cimiteriali

U 52 Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione civile U 54 Opere per la tutela idrogeologica

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Sono inoltre consentiti, solo in quanto preesistenti, oppure in quanto considerati compatibili in determinati casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, i seguenti ulteriori usi:

U 1 Residenza

U 2 Residenza collettiva

U 5 Esercizi commerciali di vicinato U 10 Pubblici esercizi

U 11 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali U 12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese

U 15 Attività terziarie specializzate a moderato carico urbanistico con SC inferiore a 300 mq.

U 16 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano

U 17 Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano

U 18 Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo U 21 Attività di interesse comune di tipo civile U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso U 40 Attività ricettive alberghiere

Art. 24 – Finalità

Gli interventi edilizi nel territorio agricolo hanno l’obiettivo di consentire un uso corretto dei suoli e di programmare lo sviluppo economico favorendo la permanenza della popolazione nelle zone rurali, pertanto i principi ispiratori sono :

1. realizzare adeguate infrastrutture nelle aree agricole;

2. favorire l’uso integrato delle risorse disponibili (agricole, ambientali, storico e culturali;

3. favorire il ricambio generazionale e l’accorpamento per aumentare le dimensioni aziendali;

4. valorizzare le produzioni tipiche di pregio e adottare tecniche colturali eco-sostenibili;

5. favorire l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto.

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81 Art. 25 - Articolazione, definizioni

1. Articolazione del territorio rurale

Ai fini delle attività agricole il territorio rurale è classificato dal PSC nei seguenti ambiti:

• TAF1- Aree di valore naturale ed ambientale

• TAF2- Aree boschive

• TAF3- Ambiti agricoli di valenza paesaggistica

• TAF4- Ambiti ad alta vocazione di produttività agricola

• TAF5- Ambiti agricoli periurbani

• TAF6- Invasi e alvei di corsi d’acqua

2. Unità fondiaria agricola - Per "unità aziendale agricola", ai fini degli strumenti urbanistici, si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico-economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative).

L'unità fondiaria agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio o la presentazione dei titoli abilitativi finalizzati all'attività agricola.

L'unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare), in affitto con contratto di affitto regolarmente registrato di durata almeno quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi. Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di rilascio o la presentazione di titoli abilitativi dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità agricola ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità agricola , anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno venga utilizzata per un intervento edilizio su un terreno di proprietà diversa, il vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico trascritto fra le parti interessate.

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3. L'unità agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati o in assenza di questi nel corpo aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore.

4. L'unità agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni diversi;

in tal caso le richieste di rilascio o la presentazione di titoli abilitativi per interventi di Nuova Costruzione, , Ampliamento, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in comuni diversi devono sempre essere accompagnate da P.I.A., da inviarsi anche agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, perché ne possano valutare la correttezza rispetto agli atti pregressi e tenere conto nell'eventualità di successive richieste.

Art. 26 - Usi connessi alle attività agricole

1. La possibilità di costruire edifici destinati a funzioni connesse allo svolgimento di attività agricole si intende utilizzabile una sola volta su una determinata porzione di terreno, ma sono realizzabili anche per fasi successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per gli usi U32, U33, U34, U35, U37 sono riferite, ciascuna, all'unità fondiaria agricola, e sono quindi cumulabili sulla medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate comprensive della SC di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola, destinata ai medesimi usi.

2. Negli ambiti del territorio rurale ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo la data di adozione del PSC è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio/efficacia del titolo abilitativo, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato per il rilascio/efficacia di ulteriori titoli abilitativi solamente congiuntamente all'edificio stesso.

3. Nei nuovi interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, il rilascio del permesso di costruire o l’efficacia della D.I.A. sono subordinati alla individuazione planimetrica su base catastale del terreno e degli edifici dell'intera unità agricola considerata ai fini

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dell'edificazione, nella quale potranno essere ulteriormente rilasciati nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di altri edifici solamente considerando la SC degli edifici già autorizzati.

4. L'asservimento dell'edificio o degli edifici di nuova realizzazione e di quelli preesistenti rispetto ai terreni dell'unità agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato, od altri eventuali aventi titolo ai sensi delle leggi vigenti, attraverso convenzione corredata dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e sarà riportato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, su planimetria sulla quale dovranno essere individuati i confini catastali dell'unità agricola considerata.

5. Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dalla data di adozione dell’ultimo PRG previgente al momento della richiesta. Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili, contratti di affitto o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte dell’U.T.) deve illustrare:

a) lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola alla data di approvazione dell’ultimo PRG previgente in termini di terreni ed edifici;

b) le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, e relativi terreni asserviti;

c) la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuna destinazione d'uso, la SU e la SAC legittimamente in essere.