Art. 70 – Ufficio Tecnico Comunale (U.T.)
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1. La responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale.
2 Nell’ambito della funzione di informazione svolta dal Comune, l’attività informativa relativa al processo edilizio comprende di norma servizi anche in via telematica per semplificare i rapporti tra l’Amministrazione comunale e l’utenza, con particolare riferimento alle categorie professionali, ai proprietari di immobili, a coloro i quali hanno titolo a richiedere provvedimenti in materia edilizia e urbanistica, nonché ad altri soggetti comunque interessati all’attività edilizia.
3 Ferma restando la competenza della Giunta Comunale per la definizione delle competenze,i servizi di cui al comma precedente sono forniti dall’ U.T. con competenze tecnico amministrative.
4 Le richieste di atti abilitativi, del certificato di conformità edilizia ed agibilità, della scheda tecnica descrittiva e delle denunce di inizio attività, ad esclusione di quelle legate alle attività produttive, vengono presentate all’UT che gestisce i relativi procedimenti e l'acquisizione dei pareri tecnici e degli altri atti di assenso comunque denominati, anche di competenza di enti esterni..
Art. 71 - Attività edilizia libera
1 Non sono soggetti a titolo abilitativo i seguenti interventi:
- la manutenzione ordinaria;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessi gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs.n.42/2004, nonché gli immobili aventi valore storico architettonico individuati dal PSC, e qualora non riguardino elementi strutturali e non comporti la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato.
2 L’attività edilizia non soggetta a titolo abilitativo deve avvenire in ogni caso nel rispetto delle normative di Settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
3 Non costituiscono trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e non sono quindi soggette a permesso di costruire le opere provvisorie di cantiere, e quelle al servizio dei
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lavoratori a ciò impegnati; tali opere possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere stesso.
4 Non sono, parimenti, soggette ad alcun titolo abilitativo le seguenti opere:
a) Opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
b) Opere oggetto di ordinanza dirigenziale di ripristino di interventi abusivi.
Art. 72 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
1 Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POT, sono consentiti, fino all’approvazione dello stesso, previo titolo abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo, senza aumento di carico urbanistico;
sono inoltre consentiti interventi dettagliatamente disciplinati dal PSC attraverso le schede relative ai singoli ambiti, quali:
– ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse;
- aumento di SC, all’interno del volume edilizio esistente, senza cambio d’uso;
– demolizione senza ricostruzione;
2 Gli stessi interventi di cui al comma 1 sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso il POT, che non abbia assunto il valore e gli effetti di PUA, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, ed in particolare della decadenza del vincolo quinquennale preordinato all'esproprio, qualora non si sia provveduto all'approvazione del PAU o alla reiterazione del vincolo espropriativo secondo le modalità previste dalla Legge.
Art. 73 - Valutazione preventiva
1 Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente all’UT una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, utilizzando la modulistica fornita dallo stesso UT.
2 La relazione di cui al comma 1 contiene:
- elaborati grafici in scala adeguata, indicanti lo stato di fatto, di progetto, e degli interventi edilizi (con evidenziazione sinottica a colori);
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- relazione tecnica dell’intervento, contenente la dichiarazione con la quale il progettista abilitato accerta la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati e al REU, al precedente stato di fatto legittimato, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.
Tale relazione contiene, se necessario,anche la dichiarazione di conformità allenorme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, alle norme sul contenimento dei consumi energetici, alle norme sulla sicurezza degli impianti, alle norme sulla limitazione dei rumori.
- documentazione fotografica, relativa allo stato di fatto dell’immobile oggetto di intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali, accompagnata da planimetria indicante i punti di ripresa;
- gli elementi necessari all’identificazione dell’immobile in oggetto;
- le caratteristiche principali dell’intervento: contenuti progettuali, usi previsti, dimensioni edilizie, applicazione degli indici edilizi e urbanistici risultanti, in rapporto a quelli ammessi dagli strumenti urbanistici;
- i contenuti specifici dell’intervento in rapporto agli eventuali vincoli di natura ambientale e storico-culturale presenti, e ai contenuti del PSC (obiettivi e limiti contenuti nelle schede di ambito) e del REU;
- eventuale richiesta ed identificazione delle dotazioni territoriali (parcheggi e verde);
- richieste di chiarimenti nel caso di dubbi interpretativi nell’applicazione delle norme.
3. Entro dieci giorni dalla data di presentazione, il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza della documentazione allegata, può richiedere una sola volta, documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, ovvero che non possa dalla stessa essere acquisita autonomamente. La richiesta produce l'effetto di interruzione del termine di cui al successivo comma 4, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
4. L’UT rilascia la valutazione preventiva entro 45 giorni dalla presentazione della relazione, ovvero dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al precedente comma, con specifico riferimento ai contenuti della relazione stessa.
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Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
Qualora il richiedente non provveda al ritiro della valutazione preventiva curata dall’ U.T., entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di rilascio, la stessa viene archiviata senza che si producano gli effetti di cui al successivo comma 5.
5. I contenuti della valutazione preventiva espressa dallo Sportello Unico per l’edilizia o della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella relazione. Tali contenuti conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi, con riferimento all’ambito territoriale interessato dall’intervento.
6. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfetaria a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dall’amministrazione comunale, da liquidare al momento della presentazione della domanda.
Gli importi relativi sono definiti con apposito atto dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla complessità dell'intervento oggetto di valutazione. Le somme incassate possono essere utilizzate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'attività di controllo dell'attività edilizia svolta dall’UT.
10. Il parere espresso conserva validità per un anno.