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Caratteristiche strutturali funzionali del bene alimento: esclusività, divisibilità, consumabilità, deteriorabilità

Sala Dante, Palazzo incontr

L’ALIMENTO COME BENE GIURIDICO

2. Caratteristiche strutturali funzionali del bene alimento: esclusività, divisibilità, consumabilità, deteriorabilità

Mentre la prima differenza di carattere cronologico tra la periodicità di soddisfazione di bisogno idrico-alimentare e la continuatività di quello respiratorio rivela un carattere funzionale alla fisiologia dell’essere vivente, emerge invece la strutturalità di un’altra differenza discendente dalle caratteristiche fisiche degli oggetti idonei a soddisfare i suddetti bisogni: infatti i beni alimentari, a cominciare dall’acqua, presentano la caratteristica del “bene esclusivo” ossia suscettibile di appropriazione individuale per trarne le utilità, laddove il bene aria presenta tendenzialmente ed ordinariamente la caratteristica di “bene inclusivo” o quantomeno non esclusivo10. Così la

fruizione di un dato bene alimentare da parte di un individuo esclude gli altri individui dalla soddisfazione dello stesso bisogno omologo e competitivo poiché, per quanto il bene possa essere “divisibile” in più parti , vi è un limite oltre il quale l’entità risultante dalla divisione non è in grado di soddisfare nessun destinatario della stessa operazione; invece la fruizione del bene unitario

7 Il termine è ispirato dalla lettura di R. ESPOSITO, ßιοѕ-biopolitica e filosofia, Torino, 2004.

Per una critica filosofica contemporanea alla impossibilità di fondare valutazioni etiche oggettive v. H. PUTNAM, Ethics without Ontology, Harvard, 2004, trad. it. Etica senza

ontologia, Milano, 2005, 110. Da un punto di vista giuridico, v. G. VETTORI, Il contratto europeo fra regole e principi, Torino, 2015, 168.

8 Sullo sconfinato tema, v. ex multis, G. OPPO, Declino del soggetto e ascesa della persona, in Riv. dir. civ., 2002, 829 ss.

9 V. S. ROMANO, Ordinamento sistematico del diritto privato, I, Napoli, 1964, 16. Cfr. F.

ROMANO, in AA.VV., Salvatore Romano giurista degli ordinamenti e delle azioni, Firenze,

15 ottobre 2004, Milano, 2007, 83.

10 Per la distinzione tra “beni esclusivi” come il cibo appunto, beni “non esclusivi” e “beni

inclusivi”, v. L. LOMBARDI-VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Padova, 1981, 458; v. A.GAMBARO, cit., 68, per il “ripudio di quegli insegnamenti per cui le res communes

omnium non sarebbero catalogabili tra i beni. Questa esclusione è del resto logicamente

errata perché inserisce nella definizione del concetto di bene un medio logico non previsto da alcuna fonte, ossia che si deve trattare di beni-cose appropriabili individualmente”.

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aria, intrinsecamente res communis e come tale non divisibile11, non solo non

esclude ma anzi implica la fruizione comune sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo non solo tra individui umani ma con tutte le altre specie viventi e varietà vegetali: l’aria infatti ha una sua materialità aereiforme appunto e quindi una natura incorporea non quale fisica intangibilità – giacché anch’essa sottoposta a forza (es. vento) è senso-percettivamente tangibile – ma come giuridica non individuabilità nel corpus di una propria forma determinata di bene se non coartata in un altro bene mobile o immobile (bombole ad ossigeno-contenitore di aria compressa ecc.): in tal senso è materiale ma in sé incorporale12 come pure l’acqua, la quale però è suscettibile d’individuazione

spaziale13, laddove l’aria è omnicomprensiva e ubiqua14e immediatamente

attingibile per la respirazione dalla universalità dei viventi e come tale tutelata

11 Infatti, la possibilità che la quantità d’aria o sue componenti siano comprimibili in

contenitori ovvero chimicamente commutabili in aria liquida non implica divisione del bene unitario e collettivo aria, non essendovi deminutio dell’entità di provenienza. Cfr. S. PUGLIATTI, voce Cosa (Teoria gen.), in Enc. dir. XI, Milano, 1962, 36.

12 Tradizionalmente invece la dottrina post-romanistica sovrappone il concetto di corporeità a

quello di materialità: v. B. BIONDI, I beni, in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile

italiano, 1953, 21, essendovi stati invece notevoli sviluppi in tema di beni immateriali: v., ex multis, D. MESSINETTI, Oggettività giuridica delle cose incorporali, Milano, 1970; F. ALCARO,

Riflessioni “vecchie” e “nuove” in tema di beni immateriali. Il diritto d’autore nell’era digitale, Rass. dir. civ., 2006, 899 ss. Sulla svolta determinata da F. CARNELUTTI per i beni materiali

in Studi sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in Riv. dir. comm., 1913, I, 354 ss., v. considerazioni di M. COSTANTINO-R. PARDOLESI-D. BELLANTUONO, cit., 54 ss.

13 L’acqua si rivela suscettibile di un nomos risolutivo di un conflitto appropriativo per

un bene scarso, cioè di “un atto costitutivo dell’ordinamento dello spazio” nel senso di C. SCHMITT, Der nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Pubblicum Europaeum, Berlin, 1974, trad. it. Il Nomos della terra, V ed., Milano, 2011, 60. Sul concetto di “individuazione” come “operazione per mezzo della quale si determina un bene giuridico in quanto tale vale a dire un’entità giuridica oggettiva unitaria e autonoma” da distinguersi dalla “identificazione” che “riguarda esclusivamente la cosa”, v., S. PUGLIATTI, op. ult. cit., 62.

14 Ovviamente l’aria come tale (ai fini respiratori ecc.) non deve essere confusa con lo

“spazio aereo” inteso in senso giusprivatistico come “colonna d’aria” soprastante un dato fondo (v. S. PUGLIATTI, op. ult. cit., 35) e, inteso in senso internazionalistico, come spazio aereo in senso tecnico (ai fini del suo attraversamento ecc.) su cui, v., ex multis, P. DE LA PRADELLE, Les frontiéres de l’air, RC, 1954, II, 132 ss., G. ZHUKOV-Y. KOLOSOV,

International Space Law, New York, 1984; F. VON DER DUNK-F.TRONCHETTI, Handbook of Space Law, Northampton (Massachusetts), 2015. Sui problemi appropriativi dell’etere, v.

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dagli ordinamenti avverso le immissioni15ed emissioni16. Quindi l’acqua come il

cibo e le loro fonti di approvvigionamento danno luogo giuridicamente ad una conflittualità d’interessi di tipo appropriativo (oltre che conservativo), laddove l’aria dà luogo ad una conflittualità di tipo conservativo.

A ciò va aggiunto che il bene alimentare si presenta come il “bene consumabile” per eccellenza, giacché per definizione il suo stesso uso – possibile una sola volta – consiste nell’essere consumato per esser trasformato nell’energia necessaria all’organismo (res quae ipso usu consumuntur) non essendo così un mero “bene deteriorabile”17, destinato cioè ad usurarsi attraverso il suo uso reiterato o

non uso protratto nel tempo: sotto quest’ultimo profilo, l’alimento è anche un bene deteriorabile perché la possibilità stessa del suo uso – proprio in termini di consumo – esaurisce la sua funzione satisfattoria in tempi differenziati a seconda della categorie merceologiche e quindi con tempi di possibilità di conservazione limitati e condizionati dalla tecnologia del momento storico.

3. L’alimento come bene patrimoniale a funzione non patrimoniale; il

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