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ASPETTI GIURIDICI E PROFILI DI SICUREZZA ALIMENTARE ED AMBIENTALE

2. Insetti nell’Unione europea

2.1. Il regolamento CE n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

Al di là di sporadici casi, come quello della cocciniglia, impiegata quale additivo alimentare, nell’Unione europea, gli insetti non compaiono tra i cibi comunemente utilizzati e commercializzati. A causa delle stringenti norme della legislazione alimentare, la loro diffusione generalizzata non troverà probabilmente spazio neppure nei prossimi anni.

L’ostacolo principale deriva dalla generale tendenza delle Istituzioni dei Paesi membri dell’Unione a ricondurre gli insetti alla categoria dei c.d. Novel Foods, disciplinati dal regolamento CE n. 258/97. Con l’espressione si individuano tutti quei prodotti e ingredienti non utilizzati per il consumo umano, in misura significativa, all’interno del territorio dell’Unione europea, al 15 maggio 1997, ad eccezione di additivi, aromi, enzimi, solventi da estrazione e OGM (in quanto soggetti a norme più specifiche). Se la definizione di Novel Foods fosse circoscritta a questi pochi elementi caratterizzanti, gli insetti rientrerebbero chiaramente nella stessa: non essendo significativamente utilizzati nel territorio UE prima della citata data, e posto che non siano impiegati per estrarne additivi, aromi, enzimi o solventi alimentari, essi sarebbero soggetti alla procedura di autorizzazione prevista dal citato regolamento, o alla procedura semplificata in caso di sostanziale equivalenza con altro prodotto già presente. Tuttavia, affinché un prodotto sia da considerarsi Novel Food, il regolamento CE n. 258/97 prevede, accanto al requisito dell’assenza di impiego significativo come alimento nel territorio dell’Unione europea, l’appartenenza ad una tra le categorie elencate all’articolo 1:

- Prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;

- Prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;

- Prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;

- Prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

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risulta più così immediato. Certamente non vengono in rilievo la prima, la seconda e la quarta classe sopra individuate. Per quanto concerne la terza, limitatamente a quanto risulta di nostro interesse, essa conduce riferimento ai soli prodotti e ingredienti alimentari “isolati” a partire da animali, ma non a quelli “costituiti” da animali. Su questa espressione due sono le considerazioni da condurre: la prima concerne il significato del verbo “isolare”, come coniugato nel testo del regolamento e come ricavabile dal contesto in cui la disciplina dei

Novel Foods deve essere inserita. Le norme sui “nuovi alimenti” rappresentano

la risposta delle Istituzioni europee alle esigenze di sicurezza correlate all’avvento di tecnologie innovative, applicate anche alla produzione di alimenti. La semantica del regolamento CE n. 258/97, dunque, è quella propria del settore tecnico dell’alimentazione. Il significato del verbo “isolare” sarà quindi da individuare nell’accezione in uso nell’area chimica, come azione di separazione che consente l’ottenimento di una sostanza allo stato puro: nel caso degli artropodi, si potrebbe pensare all’estrazione della chitina o del chitosano dall’esoscheletro.

La seconda considerazione è invece di carattere sistematico: il fatto che il regolamento non abbia espressamente previsto nelle categorie di Novel Foods gli alimenti costituiti da animali, ma solo quelli isolati a partire da essi (a differenza degli altri prodotti ed ingredienti, per i quali sono previsti entrambi gli “stati”), è evidente indice della volontà del Decision Maker europeo di escludere gli animali dal novero dei Nuovi alimenti.

Le suddette considerazioni porterebbero ad escludere l’assurda interpretazione – peraltro vigente in alcuni Paesi dell’Unione europea e di cui oltre si dirà – che ritiene che quando l’insetto sia intero, il regolamento CE n. 258/97 non si applichi e che, invece, le parti di quello stesso insetto ricadano nell’ambito di operatività della disciplina dei Novel Foods.

Non vi è, ad oggi, certezza interpretativa sul punto. Che la futura commerciabilità degli insetti come alimenti debba seguire la procedura di autorizzazione prevista per i Novel Foods, è però confermato dal fatto che il testo del nuovo regolamento UE sui nuovi alimenti, adottato in prima lettura dal Parlamento europeo il 28 ottobre 2015, espressamente li include nel proprio campo di applicazione7.

È evidente che anche le Istituzioni UE hanno percepito il crescente interesse verso la diffusione dell’entomofagia. Ulteriore prova sia il parere richiesto dalla Commissione, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, sui rischi per la

7 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 ottobre 2015 in vista

dell’adozione del regolamento UE 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento CE n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento CE n. 1852/2011 della Commissione, procedura 2013/0435 (COD).

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sicurezza derivanti dalla produzione e dal consumo di insetti come alimenti e mangimi8, nel corso del 2014 (pubblicato il giorno 8 ottobre 20159).

2.2. Il ruolo dell’EFSA nello sviluppo dell’entomofagia nell’Unione europea

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito EFSA, dall’acronimo inglese) è un’Autorità indipendente, avente come compito generale quello di fornire il supporto scientifico alle Istituzioni e agli Stati UE, affinché questi possano adottare gli atti più opportuni al fine di garantire la sicurezza alimentare, senza infondate restrizioni alla libera circolazione delle merci. Anche per quanto concerne, dunque, il tema degli insetti, il ruolo rivestito dall’EFSA potrebbe risultare fondamentale. Da un lato, essa potrebbe essere chiamata eventualmente ad esprimersi nella procedura di autorizzazione dei Novel Foods, nell’ipotesi in cui si renda necessaria una valutazione complementare. Dall’altra, e questo è l’elemento che ora appare maggiormente significativo, il parere che essa sarà tenuta ad esprimere, in virtù del mandato assegnatole della Commissione e sopra menzionato, costituirà il fondamento per l’adozione di successive misure da parte dell’Istituzione UE. Una rapida scorsa al documento di incarico consente di acclarare il riconoscimento, da parte della Commissione, dell’importanza di sviluppare una politica sugli insetti, alla luce della disciplina vigente in tema di Novel Foods e mangimi, e con la dovuta considerazione verso le emergenti e connesse esigenze di sicurezza alimentare. L’attenzione dedicata dall’Istituzione al tema dell’entomofagia incontra la propria giustificazione negli effetti positivi che il consumo di insetti potrebbe apportare, tanto sul piano dell’alimentazione, quanto su quello ambientale ed economico. Su questi presupposti, allegando l’elenco di specie potenzialmente votate ad entrare nell’alimentazione umana ed animale dell’Unione europea, la Commissione ha incaricato l’EFSA di valutare i rischi microbiologici, chimici ed ambientali derivanti dall’utilizzo di insetti sia come alimenti che come mangimi, in tutta la catena alimentare (produzione primaria, compresi i substrati per il nutrimento degli insetti; lavorazione; consumo).

8 COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA, Request for an initial scientific opinion on the safety risks arising from the production and consumption of insects as food and feed, numero identificativo EFSA-Q-2014-00578, consultabile dal registro online

dell’EFSA, all’indirizzo http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ ListOfQuestionsNoLogin?0&panel=ALL (ultimo accesso 13 novembre 2015).

9 EFSA SCIENTIFIC COMMITTEE, Scientific Opinion on a risk profile related to production and consumption of insects as food and feed, in EFSA Journal, 2015, 13,10,4257.

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Nell’accettare l’incarico ricevuto10, l’EFSA ha ritenuto opportuno precisare

che il compito ad essa affidato dovrebbe rivestire i diversi caratteri della profilazione del rischio, lasciando poi alla Commissione l’opportunità di conferire mandati più specifici per la valutazione su singoli quesiti. Nell’individuare, poi, l’oggetto dello studio, l’EFSA ha ricompreso nel campo di indagine la valutazione dei rischi ambientali, sia a monte, che a valle, della produzione di insetti, e dei rischi potenziali derivanti dall’importazione di insetti (ad esclusione di quelli vivi) e di prodotti a base di insetti provenienti da Paesi terzi. Ha invece espressamente escluso i rischi derivanti dalla loro immissione accidentale nell’ambiente, così come le questioni legate al benessere e alla salute per gli animali allevati. Non sono oggetto del parere neppure i prodotti derivanti dall’apicoltura, la contaminazione degli insetti con residui di pesticidi e i pericoli derivanti da insetti non allevati, e catturati, dunque, in natura.

Al di là delle valutazioni condotte dall’Autorità europea nel proprio parere, è interessante osservare la repentinità con cui l’interesse verso l’argomento, anche da un punto di vista scientifico, si è sviluppato. Leggendo, infatti, il Report tecnico dell’EFSA di aggiornamento sulle attività legate ai rischi emergenti nel periodo 2012-201311 e pubblicato nel 2014, ed in particolare il resoconto sulle

attività del gruppo di consultazione degli stakeholders, si ricava che sino al 2012 permaneva la convinzione che gli insetti non sarebbero verosimilmente entrati a far parte dell’alimentazione umana e animale per almeno i successivi cinque anni (salve alcune eccezioni per il settore dell’acquacoltura). Le problematiche percepite come maggiormente significative erano individuate nella potenziale invasività di alcune specie di insetti e negli elementi di sicurezza microbiologica e chimica. Si auspicava pertanto una valutazione del rischio ambientale, per l’ipotesi di immissione accidentale nell’ambiente di insetti. In ogni caso, il tema non era ritenuto una priorità per l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

2.3. Insetti negli Stati membri

A questo punto, è agevole intuire come, in assenza di una disciplina armonizzata o unificata, e in attesa del parere dell’EFSA, ciascuno Stato membro dell’Unione europea abbia potuto schierarsi o secondo l’interpretazione che anche gli insetti edibili debbano ricadere nella categoria dei Novel Foods,

10 EFSA, Acceptance Letter, 7 agosto 2014, consultabile sul sito ufficiale dell’Autorità, nel

registro dei mandati, all’indirizzo http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/

login?0 (ultimo accesso 13 novembre 2015).

11 EFSA, Update on EFSA’s activities on Emerging Risks 2012-2013, EFSA supporting

publication, 2014, disponibile online all’indirizzo http://www.efsa.europa.eu/it/

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o secondo il diverso orientamento che li ritiene liberamente commerciabili. In realtà, da una rapida indagine condotta da chi scrive tra le competenti autorità dei Paesi membri, è possibile identificare anche un terzo orientamento, che potremmo definire neutro.

Per quanto concerne la classificazione degli insetti come Novel Foods, questa appare la scelta più diffusa all’interno dell’Unione europea. È la strada seguita, ad esempio, da Italia, Lussemburgo, Finlandia, Irlanda. Una singolare soluzione è stata invece adottata da Austria e Germania, Paesi che, conformemente a un’interpretazione letterale del regolamento CE n. 258/97, qualificano come

Novel Foods solo i prodotti costituiti da “parti” di insetti, ritenendo invece non

soggetti alla disciplina di autorizzazione gli artropodi interi. Come anticipato nel paragrafo dedicato alla disciplina dell’Unione europea, il regolamento CE n. 258/97 si applica infatti a quei prodotti o ingredienti che non fossero significativamente impiegati come alimenti nel territorio dell’Unione europea al 15 maggio 1997, e che rientrino in una delle categorie espressamente elencate. Tra esse, si ricorda, vi sono i prodotti o ingredienti alimentari isolati a partire da animali (e questo giustifica l’interpretazione che considera le parti di insetto come soggette alla disciplina dei Novel Foods), mentre non sono compresi i prodotti e gli ingredienti costituiti da animali (così motivando l’esclusione degli insetti interi).

La stessa linea è seguita dal Regno Unito, Paese in cui gli insetti interi non vengono considerati come Novel Foods, mentre i prodotti isolati o estratti a partire da essi rientrano nella suddetta categoria, seguendone pertanto le procedure di autorizzazione. In vista delle possibili modifiche che l’Unione europea sembra intenzionata ad apportare alle norme sui nuovi alimenti ed i nuovi ingredienti alimentari, la Food Standard Agency ha avviato un’indagine tra le aziende britanniche che vendono insetti, per comprendere se e quali specie fossero già significativamente utilizzate al 15 maggio 1997.

Il Belgio, seguendo, in parte, l’orientamento di questi Paesi, ha definito delle linee generali applicabili alla produzione e al commercio degli insetti per il consumo umano, e redatto al contempo una lista di dieci specie accettate nel mercato nazionale. Da questo elenco, le cui voci sono sollevate dall’obbligo di assoggettamento alla procedura di autorizzazione dei Novel Foods, sono tuttavia esclusi gli ingredienti isolati a partire dagli insetti e gli estratti dagli stessi. È possibile inferire dunque che, per ogni specie non compresa nell’elenco, così come pure per tutti i prodotti e gli ingredienti isolati a partire da insetti, sarà anche in Belgio richiesta l’autorizzazione ai sensi del regolamento CE n. 258/97.

Più permissivi sembrano essere i Paesi Bassi, in cui è riconosciuta l’esistenza di imprese dedite alla vendita di insetti commestibili e dove non sembrano sussistenti divieti di commercializzazione, a condizione che gli alimenti siano conformi ai requisiti di sicurezza. In questo senso, il parere rilasciato dal

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direttore dell’Ufficio per la valutazione del rischio e la ricerca dell’Autorità per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti destinati ai consumatori, ai Ministeri della Salute e dell’Agricoltura12, suggerisce semplicemente di considerare gli

insetti come ogni altro alimento di origine animale, assoggettandoli pertanto alle norme generali e speciali in materia di sicurezza ed igiene e avviando una più approfondita indagine sui rischi allergici connessi al loro consumo.

Vi è poi un ultimo gruppo di Paesi membri, tra cui, ad esempio, la Croazia, che, non considerando il dilemma degli insetti edibili come motivo concreto di preoccupazione, per l’inesistenza, nel proprio territorio, di consumo di insetti o interesse verso questi nuovi alimenti, non ritengono necessario affrontare il quesito, attendendo, in ogni caso, la valutazione dell’EFSA.

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