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Libera iniziativa economica, solidarietà e giustizia sociale in campo alimentare

Sala Dante, Palazzo incontr

LA TORSIONE SOLIDALE DELLA “MANO INVISIBILE” NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

2. Libera iniziativa economica, solidarietà e giustizia sociale in campo alimentare

Lungi dal comportare un’alterazione del libero gioco della concorrenza28, ovvero di attentare alle fondamenta delle tradizionali libertà negative29 (prima tra tutte, in un siffatto contesto, il diritto di proprietà privata dei mezzi di produzione)30, l’impegno solidale dello Stato-apparato31, in uno con sempre apprezzate iniziative rimesse alla buona volontà dei singoli32 e del c.d. “terzo settore”33, espressione del sentimento di fraternità34 tra gli individui ed i popoli35, passa attraverso la concreta attuazione dei valori di fondo (e delle

28 In tema di attività di pianificazione e programmazione del sistema produttivo in conformità

con il dettato costituzionale v., ex multis: F. GALGANO, Art. 41, cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 53 ss.

29 Per una compiuta ricostruzione del processo di qualificazione della Carta costituzionale

non più solo alla stregua di “fonte suprema del diritto pubblico, regolatrice della forma di governo e delle guarentigie di libertà dei cittadini nei confronti dello Stato”, bensì anche in termini di “legge fondamentale del diritto privato, regolatrice di rapporti fra privati, o con norme immediatamente precettive, o più frequentemente, con norme di indirizzo per la legislazione ordinaria”, v. F. GALGANO, Art. 41, cit., in G. BRANCA (a cura di),

Commentario, cit., 2 ss.

30 In merito al rapporto tra proprietà privata dei mezzi di produzione e funzione sociale v., ex multis: S. RODOTÀ, Art. 42, cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 81 ss. 31 In tal senso v. C. SALVI, Libertà economiche, funzione sociale e diritti personali e sociali tra diritto europeo e diritti nazionali, in Europa e dir. priv., 2011, 2, 438 ss.; S. MAZZAMUTO, Libertà contrattuale, cit., 370 ss.

32 Invero, secondo M. SANDEL, Giustizia. Il nostro bene comune, Milano, 2010, 248 ss., i

doveri di solidarietà assumono la consistenza di esigenze morali nate dall’appartenenza a una comunità ed è proprio nel criterio dell’appartenenza – alla comunità familiare, alla patria comune, alla nazione – che risiede il fondamento (etico e sociale, prima ancora che giuridico) della solidarietà.

33 Evidenzia l’insufficienza della beneficienza privata quale unica fonte di supporto ed

assistenza ai bisognosi G.B. MATTARELLA, Il problema della povertà, cit., 367 ss. Sotto una diversa prospettiva, sottolinea la rilevanza della funzione sociale affidata all’attività di cooperazione sorretta dal carattere della mutualità A. NIGRO, Art. 45, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 45/47, Bologna, 1980, 18 ss.

34 Per una correlazione tra fraternità e solidarietà sociale v. J. RAWLS, Una teoria della giustizia, (a cura di S. MAFFETTONE), Milano, 1997, 107 ss.

35 Sul punto, per un approfondimento, v., ex multis: S. LA PORTA, I diritti del consumatore fraterno nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. Profili giuspubblicistici del Commercio Equo e Solidale, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2006, 5, 835 ss.; F.

PIZZOLATO, Appunti sul principio di fraternità nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv.

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virtù civiche proprie di una democrazia contemporanea)36 che permeano il costituzionalismo moderno37 mediante la predisposizione di progetti di sviluppo sostenibile delle attività di produzione e distribuzione delle risorse alimentari38 secondo un modello orientato al perseguimento del bene comune39, di fini di utilità e giustizia sociale40 ed alla valorizzazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza41, sia entro i confini nazionali42, sia nel quadro di un percorso condiviso all’interno della comunità internazionale43.

36 Evidenzia C. MORTATI, Art. 1, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna, 1982, 7, che “nessuna democrazia può riuscire vitale se non sia

sussidiata da un saldo e diffuso spirito civico, da una virtus che alimenti la coscienza dei singoli e ne ispiri i comportamenti secondo un principio di solidarietà”.

37 Alla luce del dettato della Carta del 1948, del resto, è facile osservare come nulla possa

escludere che “l’accesso a determinate categorie di ben possa essere reso più agevole a taluni soggetti, pur senza precluderlo agli altri: in generale quando si tratta di rimuovere ostacoli alla realizzazione di condizioni di eguaglianza sostanziale”. Così e per un approfondimento v. S. RODOTÀ, Art. 42, cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 170 ss.

38 Invero, “la libertà economica non riceve, dalla Costituzione repubblicana, quel carattere di

‘diritto inviolabile’ che è invece attribuito alle libertà civili”. Così e per un approfondimento v. F. GALGANO, Art. 41, cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 26 ss. In tal senso, si osserva, “i diritti fondamentali sono sì suscettibili di essere bilanciati con altri valori, ma solo se questo sacrificio sia dettato da esigenze particolarmente meritevoli di tutela – ossia dalla necessità di contemperare tali diritti con altri (tra i quali sicuramente rientrano quelli espressi dal mercato) – e purché non ne sia mai intaccato il nucleo irrinunciabile”. Così e per un approfondimento v. L. DELLI PRISCOLI, Il limite dell’utilità sociale, cit., 355 ss.

39 Circa il rapporto tra bene comune, interesse generale, utilità e funzione sociale, v., ex multis: S. RODOTÀ, Art. 42, cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 188 ss. 40 Sul punto, v., ex multis: R. ARTONI, Sulla nozione di giustizia sociale, in Riv. dir. fin.,

2012, 2, 157 ss.; F. HIRSCH, (1976), Social Limits to Growth, Londra (trad. it. I limiti sociali

dello sviluppo, Milano, 1981).

41 Affronta il problema di ricercare il fondamento costituzionale del riparto di competenze

tra Stato e Regioni in materia di politiche di contrasto alla povertà G.B. MATTARELLA, Il

problema della povertà, cit., 361 ss.

42 Secondo un approccio certamente condiviso dalla più accorta dottrina, i principi di

fondo che animano la “Costituzione economica” consentono di legittimare un processo di “governo politico” del sistema di mercato nell’ambito del quale ben possono essere equamente contemperate istanze capitaliste in uno con la vocazione solidarista che anima lo Stato-comunità. In questo senso v. F. GALGANO, Art. 41, cit., in G. BRANCA (a cura di),

Commentario, cit., 15 ss.

43 Sottolinea F. MONTANARI, La Comunità europea e il commercio equo e solidale, in Dir. un. eur., 2003, 737 che “il commercio equo e solidale diviene sempre più un’alternativa alle

pratiche del commercio internazionale convenzionale ed alle talora inefficaci politiche di cooperazione allo sviluppo”. Incentra la propria attenzione sull’esigenza di valorizzare il “consumo critico ed equo-solidale” delle risorse alimentari S. LA PORTA, I diritti del

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In questa direzione, nel tempo, in ossequio al principio di solidarietà44 che anima lo Stato-ordinamento45, si è assistito all’emanazione di norme di legge deputate ad introdurre misure di promozione e sostegno (in alcuni casi, solo di durata limitata), di iniziative di cooperazione internazionale46 (idonee a perseguire finalità di matrice latamente politica47, estranee, secondo un certo orientamento, ai più tipici fini istituzionali dello Stato amministrazione)48, che, in campo alimentare, sono state rivolte nel senso di contrastare la fame e la denutrizione degli strati della popolazione più esposti ad un alto rischio di mortalità in aree del mondo meno favorite e caratterizzate da emergenza endemica49.

Ancorché sorretti da siffatti meritori obiettivi, in alcune occasioni, però, si deve mestamente registrare che consimili propositi, pur se inquadrati all’interno di progetti di più ampio respiro diretti a favorire il progresso economico, tecnico e culturale dei Paesi del “terzo mondo”, in armonia con i loro programmi di crescita e nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli50, sono

consumatore fraterno, cit., 838 ss.

44 “Si tratta di un principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo uti socius,

è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”. Così Corte cost., 17 febbraio 1992, n. 75. Circa la consistenza assiologica dei doveri di solidarietà scolpiti all’interno dell’art. 2 Cost., v, ex multis: A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna, 1982, 97 ss.

45 Sul punto v., ex multis: A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in www.forumcostituzionale.it, 20 aprile 2015, 2 ss.

46 Sul punto v., ex multis: C. FRANCHINI, Profili amministrativi della disciplina della cooperazione allo sviluppo in Italia, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1991, 391 ss.; S.

CASSESE-C. FRANCHINI, La nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi

in via di sviluppo: il quadro generale, in Dir. soc., 1989, 338 ss. In giurisprudenza, circa il

riparto di competenze tra Stato e regioni v., ex plurimis: Corte cost., 18 luglio 2008, n. 285; Corte cost., 14 maggio 2008, n. 131; Corte cost., 1° giugno 2006, n. 211.

47 Sul punto, per una ricostruzione condotta sino alla metà degli anni ’90 v., ex multis: G.B.

GOLETTI, La cooperazione italiana allo sviluppo e la sua evoluzione normativa, in Foro

Amm., 1995, 7-8, 1801 ss.

48 Cfr., ex multis: Cass. civ., sez. un., 13 maggio 2009, n. 10998; Cass. civ., sez. un., 16 aprile

2009, n. 8987; Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2004, n. 18460; Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2004, n. 8206.

49 Cfr. Corte dei conti, sez. contr., 20 maggio 1994, n. 35.

50 Talché, ad esempio, in passato, laddove non sia stato possibile distribuire gratuitamente le

derrate alimentari inviate nei Paesi in via di sviluppo a causa di sopravvenute circostanze relative al mercato interno, rispetto al quale ciò avrebbe avuto un’incidenza negativa sul

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stati contraddistinti da sprechi ed inefficienze, sovente frutto di illecite cointeressenze51.

A fronte di tristi episodi di tal guisa, di consistenza così grave da comportare, in passato, la necessità di istituire un’apposita commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di cooperazione svolte dall’Italia con gli Stati in via di sviluppo52, l’auspicio che può maturare in seno ad una società che (ama e suole definirsi) civile si traduce in un fattivo impegno, profuso nel senso dell’adozione e rafforzamento di programmi di intervento sospinti dal precipuo scopo di pervenire alla sicurezza ed autosufficienza alimentare delle popolazioni interessate, mediante iniziative tese a favorire l’accesso alle indispensabili risorse naturali, all’interno, in particolare, di territori minacciati o colpiti dalla desertificazione.

Corollario ineludibile si dimostra, poi, in quest’ottica, l’avvio di mirate campagne di prevenzione igienico-sanitaria, cui si abbina l’obiettivo di assicurare, quanto meno nel breve periodo, con carattere di celerità ed affidabilità, il trasporto e la distribuzione dei necessari aiuti, anche avvalendosi, pur garantendo lo svolgimento della ineludibile attività di monitoraggio e dei dovuti controlli, della collaborazione di organismi internazionali53 ed organizzazioni non governative54.

L’azione di sostegno, per tale via intrapresa, va, quindi, di necessità, supportata dalla predisposizione, anche in chiave europea55, di un’attenta pianificazione

livello dei prezzi, è stata consentita la loro cessione, mediante apposite convenzioni, alle autorità locali, per la successiva immissione in commercio, con devoluzione del ricavato in favore di finalità e scopi consimili, per tale via, comunque, garantendo gli obiettivi solidaristici in origine prefissati. Sul punto v. Consiglio Stato, sez. I, 4 luglio 1986, n. 1196.

51 Cfr. Corte conti reg. Lazio, sez. giurisd., 27 settembre 2002, n. 2577.

52 Sul punto v. G.B. GOLETTI, La cooperazione italiana allo sviluppo, cit., 1807. 53 Sul punto v. Corte dei conti, sez. contr., 10 marzo 1993, n. 30.

54 Cfr. Corte dei conti, sez. contr., 28 giugno 1997, n. 98. In dottrina v., ex multis: S.

MARCHISIO, Le organizzazioni non governative internazionali e la cooperazione allo

sviluppo, Roma, 1985.

55 In un siffatto contesto, ad esempio, si innesta una visione innovativa del processo di

integrazione europea all’interno del quale i tradizionali valori, afferenti ad un modello di coesione economica incentrata sulla promozione del libero gioco della concorrenza, stanno progressivamente cedendo il passo ad una diversa concezione “dell’economia sociale di mercato, che prova a contemperare e a trovare un giusto equilibrio tra elementi tutti costituzionalmente rilevanti: l’eguaglianza, la dignità sociale, la tutela dei più deboli, e al tempo stesso, l’efficienza economica, l’equilibrio delle finanze pubbliche, la tutela del risparmio”. Così e per un approfondimento v. A. D’ALOIA, Europa e diritti, cit., 3 ss. Circa una ricostruzione del concetto di concorrenza secondo un approccio prettamente giuspubblicistico, v., ex plurimis: F. GALGANO, Art. 41, cit., in G. BRANCA (a cura di),

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strategica e da una costante analisi sociale, economica e giuridica del contesto culturale entro il quale si innesta l’attività di cooperazione allo sviluppo, rivolta, nel medio e lungo termine, ad offrire non solo il doveroso ausilio economico/ finanziario, bensì un percorso di formazione ed educazione che consenta alla popolazione autoctona di divenire realmente sovrana56 e di poter garantire, mediante una partecipazione attiva al processo di implementazione dei livelli di qualità della vita, il raggiungimento di una condizione di progressiva autonomia nell’approvvigionamento delle risorse alimentari, nella loro equa distribuzione e nel loro corretto consumo in una prospettiva di sviluppo sostenibile57 delle aree interessate58, nonché di garanzia dei diritti delle generazioni future59, di modo da impedire l’insorgenza di fenomeni di irrazionale sfruttamento e (conseguente) impoverimento del territorio60.

Commentario, cit., 10 ss. Per una disamina del rapporto tra concorrenza ed utilità sociale v.

L. DELLI PRISCOLI, Il limite dell’utilità sociale, cit., 358 ss.

56 Circa il rapporto tra la nozione di “popolo sovrano” e il sistema economico radicato in

seno ad una data comunità, storicamente determinata, v. F. GALGANO, Art. 41, cit., in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 35 ss.

57 In tema di costituzionalismo e sostenibilità dello sviluppo v., ex multis, G. CORDINI, Diritto ambientale comparato, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA, (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Padova, 2012, 136 ss.

58 Per una disamina di siffatte esigenze alla luce del dettato costituzionale, con particolare

riguardo alla correlazione intercorrente tra il razionale sfruttamento del territorio e l’instaurazione di equi rapporti sociali, v., ex multis: S. RODOTÀ, Art. 44, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Artt. 41/44, Bologna, 1982, 211 ss.

59 Sul punto, v., ex multis: G. MAJORANA, Generazioni future e sicurezza alimentare: l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, in www.forumcostituzionale.it.

60 Sul punto v. M. MORETTINI, Tutela dell’ambiente e lotta alla povertà. Iniziative comunitarie in materia di cooperazione allo sviluppo, in Riv. giur. ambiente, 2003, 2, 428 ss.

LA TUTELA DEL DIRITTO AD UN CIBO ADEGUATO NELLA COSTI-

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