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In caso di assenza o impedimento del magistrato coordinatore, i compiti eventualmente

Nel documento TAVOLA SINOTTICA Legenda (pagine 36-41)

Articolo 45 Il Fascicolo dell’Ufficio

3. In caso di assenza o impedimento del magistrato coordinatore, i compiti eventualmente

delegatigli sono svolti dal Presidente della Sezione penale o, in mancanza, dal Dirigente dell’ufficio.

Articolo 69 Articolo 72

Composizione della sezione Gip/Gup Composizione della sezione Gip/Gup 1. Alle sezioni Gip/Gup dei tribunali, per assicurarne

la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto

1. Alle sezioni Gip/Gup dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto

37 e delle attuali competenze del giudice per le indagini

preliminari e del giudice dell’udienza preliminare, è assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all’organico dell'intero tribunale.

e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare, è assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e ai flussi degli affari, e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all’organico dell'intero tribunale.

2. Tale percentuale è maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all’organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 51, 3 bis c.p.p.

2. Tale percentuale è maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all’organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 51, 3 bis c.p.p.

3. I dirigenti degli uffici motivano espressamente le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rigoroso rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali.

3. I dirigenti degli uffici motivano espressamente le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali.

4. Il dimensionamento della sezione Gip/Gup tiene espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all’esito dell’udienza preliminare.

4. Il dimensionamento della sezione Gip/Gup tiene espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all’esito dell’udienza preliminare.

Articolo 70 Articolo 73

Assegnazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup Assegnazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup 1. Per la destinazione dei magistrati alla sezione

Gip/Gup valgono le limitazioni previste dal successivo articolo 114.

1. Per la destinazione dei magistrati alla sezione Gip/Gup valgono le limitazioni previste dal successivo articolo 111.

Articolo 71 Articolo 74

Assegnazione degli affari Assegnazione degli affari 1. Ai magistrati destinati alla autonoma sezione

Gip/Gup non sono assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

1. Ai magistrati destinati alla autonoma sezione Gip/Gup non sono assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

2. La sezione o l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l’ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell’udienza preliminare, salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità.

2. La sezione o l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l’ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell’udienza preliminare, salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità. Il dirigente dell’ufficio motiva

38 espressamente le ragioni per le quali, per la migliore funzionalità della sezione, i magistrati assegnati alla sezione esercitano le funzioni del giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare in percentuali diverse, fermo restando il divieto di formazione di ruoli separati.

3. Il divieto non opera per i tribunali per i minorenni. 3. Il divieto non opera per i tribunali per i minorenni.

Articolo 72 Articolo 75

Tribunale del riesame Tribunale del riesame

1. Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del distretto di Corte d’appello indicano la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.).

1. Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del distretto di Corte d’appello indicano la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (articoli 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.).

Articolo 73 Articolo 76

Criteri organizzativi del tribunale del riesame Criteri organizzativi del tribunale del riesame 1. I criteri organizzativi della sezione sono volti a

favorire la formazione di più collegi in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione nonché a evitare possibili situazioni di incompatibilità.

1. I criteri organizzativi della sezione sono volti a favorire la formazione di più collegi in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione nonché a evitare possibili situazioni di incompatibilità.

2. Nel rispetto della direttiva stabilita dal comma 1, le proposte tabellari debbono prevedere l’istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione Gip/Gup, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di appello.

2. Nel rispetto della direttiva stabilita dal comma 1, le proposte tabellari debbono prevedere l’istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione Gip/Gup, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di appello.

Articolo 74 Articolo 77

Criteri suppletivi per la trattazione delle materie Criteri suppletivi per la trattazione delle materie di competenza del tribunale del riesame di competenza del tribunale del riesame 1. Ove la dimensione dell’ufficio e la concreta

situazione dell’organico non consentono l’istituzione di una sezione autonoma, l’attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi avviene secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l’impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

1. Ove la dimensione dell’ufficio e la concreta situazione dell’organico non consentono l’istituzione di una sezione autonoma, l’attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi avviene secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l’impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

2. Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione

2. Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di

39 endodistrettuale che sono adottati nell’osservanza

della circolare consiliare dettata in materia nonché dei seguenti criteri:

applicazione endodistrettuale che sono adottati nell’osservanza della circolare consiliare dettata in materia nonché dei seguenti criteri:

a) i magistrati da applicare sono individuati magistrati da applicare sono individuati tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di Gip/Gup;

b) la scelta è effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.

b) la scelta è effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.

3. Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali e a supplenze, secondo i criteri indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti a un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità di cui all’articolo 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

3. Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali e a supplenze, secondo i criteri indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti a un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità di cui all’articolo 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

Articolo 75 Articolo 78

Collegio di cui all’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1

Collegio di cui all’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 1. Nella proposta tabellare relativa al tribunale del

capoluogo di ogni distretto di Corte d’appello è indicata la composizione del collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d’atto di tale indicata la composizione del collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d’atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

Articolo 76 Articolo 79

Composizione del collegio Composizione del collegio 1. Al sorteggio per la costituzione del collegio

previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, partecipano tutti i magistrati in servizio nel distretto, compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza, che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

1. Al sorteggio per la costituzione del collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, partecipano tutti i magistrati in servizio nel distretto, compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza, che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

2. Il sorteggio è unico sia per i titolari sia per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali è scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, e ai successivi quella di supplente.

2. Il sorteggio è unico sia per i titolari sia per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali è scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, e ai successivi quella di supplente.

3. L’ordine delle supplenze segue quello delle estrazioni, e non quello dell’anzianità dei magistrati.

3. L’ordine delle supplenze segue quello delle estrazioni, e non quello dell’anzianità dei magistrati.

Articolo 77 Articolo 80

40 Sostituzione dei componenti Sostituzione dei componenti

1. In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati, titolare o supplente, componenti il collegio, si procede alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

1. In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati, titolare o supplente, componenti il collegio, si procede alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

Articolo 78 Articolo 81

Eventuale riduzione del carico ordinario di lavoro Eventuale riduzione del carico ordinario di lavoro 1. Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati

a comporre il collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

1. Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall’articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

Sezione III Sezione III

Direttive riguardanti la Corte d’appello Direttive riguardanti la Corte d’appello

Articolo 79 Articolo 82

Sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per

l’espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni

Sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per

l’espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni 1. Per le Corti d’appello le proposte tabellari indicano

la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

1. Per le Corti d’appello le proposte tabellari indicano la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

2. Alle sezioni previste dal comma 1, in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

2. Alle sezioni previste dal comma 1, in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

3. Le sezioni disciplinate nel presente articolo trattano in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifica detta attribuzione esclusiva, a esse sono assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest’ultima le separazioni e i divorzi.

3. Le sezioni disciplinate nel presente articolo trattano in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifica detta attribuzione esclusiva, a esse sono assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest’ultima le separazioni e i divorzi.

4. I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

4. I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

Articolo 80 Articolo 83

41 Ricorsi in tema di equa riparazione in caso di

violazione del termine di ragionevole durata del processo

Ricorsi in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del

processo 1. I ricorsi di cui agli articoli 3 e seguenti della legge

24 marzo 2001, n. 89 sono trattati, preferibilmente, presso un’unica sezione o dai medesimi collegi, espressamente indicati nelle proposte tabellari.

1. I ricorsi di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono trattati, preferibilmente, presso un’unica sezione o dai medesimi collegi, espressamente indicati nelle proposte tabellari.

2. La proposta tabellare, in ogni caso, indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

2. La proposta tabellare, in ogni caso, indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo III Capo III

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive Magistrati con funzioni direttive e semidirettive

Sezione I Sezione I

Disposizioni generali Disposizioni generali

Articolo 81 Articolo 84

Compiti dei Presidenti di Corte d’appello e dei Presidenti di Tribunale

Compiti dei Presidenti di Corte d’appello e dei Presidenti di Tribunale

1. I Presidenti di Corte d’appello e i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

1. I Presidenti di Corte d’appello e i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

Articolo 82 Articolo 85

Attività giudiziaria riservata ai presidenti Attività giudiziaria riservata ai presidenti 1. Nella proposta tabellare è indicata, specificandone

entità e impegno, l’attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d’appello e ai Presidenti di Tribunale.

1.Nella proposta tabellare è indicata, specificandone entità e impegno, l’attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d’appello e ai Presidenti di Tribunale.

2. L’entità dell’esonero dal lavoro giudiziario è

Nel documento TAVOLA SINOTTICA Legenda (pagine 36-41)