Articolo 45 Il Fascicolo dell’Ufficio
2. È possibile derogare alla disposizione di cui al comma 1 solo per imprescindibili e prevalenti
esigenze di servizio, da rappresentare al Consiglio Superiore della Magistratura con richiesta motivata subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio. La deroga non è possibile ove nell’ufficio vi siano magistrati che abbiano maturato i requisiti di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.
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Articolo 149 Articolo 143
Individuazione dei posti da assegnare e scelta Individuazione dei posti da assegnare e scelta 1. Subito dopo la comunicazione relativa all’elenco
delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell’ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire.
1. Subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell’ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire.
2. I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai magistrati ordinari in tirocinio destinati all’ufficio la scelta, in ordine di ruolo.
2. I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai magistrati ordinari in tirocinio destinati all’ufficio la scelta, in ordine di ruolo.
Articolo 150 Articolo 144
Comunicazione delle proposte di variazione tabellare Comunicazione delle proposte di variazione tabellare
1. Le proposte di variazione tabellare, la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell’ufficio assegnatogli, sono senza indugio comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario competente e ai magistrati interessati.
1. Le proposte di variazione tabellare, la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell’ufficio assegnatogli, sono senza indugio comunicate, attraverso il sistema informatico, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario competente e ai magistrati interessati.
Articolo 151 Articolo 145
Vincolatività delle proposte Vincolatività delle proposte 1. Le proposte sono vincolanti e non possono essere
successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell’ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili.
1. Le proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell’ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili.
2. La modifica è tempestivamente comunicata, al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.
2. La modifica è tempestivamente comunicata, attraverso il sistema informatico, al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.
3. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell’azione disciplinare.
3. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell’azione disciplinare.
Sezione III Sezione III
Termine di permanenza nell’incarico Termine di permanenza nell’incarico
Articolo 152 Articolo 146
Termine massimo di permanenza nell’incarico Termine massimo di permanenza nell’incarico
70 1. La permanenza del magistrato nel medesimo
incarico è disciplinata dal regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2008 e successive modifiche.
1. La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2008 e successive modifiche.
2. Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto regolamento, nella proposta di tabella il dirigente dell’ufficio indica, accanto al nome del magistrato, il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli.
2. Al fine di consentire la verifica del rispetto del predetto regolamento, nella proposta di tabella il dirigente dell’ufficio indica, accanto al nome del magistrato, evidenziandolo in un apposito schema, la data di assegnazione alla posizione tabellare occupata, quella dell’eventuale cambiamento della specializzazione di cui all’articolo 57, comma 2 e il termine finale di permanenza nel posto assegnatogli, calcolato anche tenendo conto dei periodi di sospensione previsti dal regolamento di cui al comma 1.
Articolo 153 Articolo 147
Mutamento della posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza
Mutamento della posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza 1. I magistrati che intendono mutare posizione
tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati all’articolo 118 della presente circolare.
1. I magistrati che intendono mutare posizione tabellare prima della scadenza del termine massimo di permanenza devono partecipare ai concorsi ordinari disciplinati all’articolo 114 della presente circolare.
Articolo 154 Articolo 148
Assegnazione provvisoria in caso di scadenza del termine massimo di permanenza
Assegnazione provvisoria in caso di scadenza del termine massimo di permanenza
1. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di permanenza, i magistrati non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l’ordine di anzianità di servizio, ai posti di risulta liberatisi all’esito dell’ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, a uno di quelli vacanti non pubblicati.
1. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di permanenza, i magistrati non sono risultati vincitori di alcun concorso, il Presidente li assegna immediatamente in via provvisoria e comunque per una durata non superiore a sei mesi, seguendo l’ordine di anzianità di ruolo, ai posti di risulta liberatisi all’esito dell’ultimo concorso ovvero, in caso di mancanza o insufficienza dei posti, a uno di quelli vacanti non pubblicati.
2. L’assegnazione provvisoria va registrata sul sistema informatico con l’apposita funzione.
2. L’assegnazione provvisoria va registrata sul sistema informatico con l’apposita funzione.
3. L’assegnazione provvisoria non incide sulle vacanze rispetto all’organico sezionale.
3. L’assegnazione provvisoria non incide sulle vacanze rispetto all’organico sezionale.
Articolo 155 Articolo 149
Concorso ordinario nell'ambito del semestre Concorso ordinario nell'ambito del semestre 1. Nel corso del semestre di assegnazione
provvisoria, il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell’ufficio e a cui i suddetti magistrati partecipano.
1. Nel corso del semestre di assegnazione provvisoria, il Presidente bandisce un ulteriore concorso ordinario aperto alla partecipazione di tutti i giudici dell’ufficio e a cui i suddetti magistrati partecipano.
2. I magistrati che hanno superato il termine massimo 2. I magistrati che hanno superato il termine
71 di permanenza, a parità di attitudini, prevalgono nella
comparazione.
massimo di permanenza, a parità di attitudini, prevalgono nella comparazione.
Articolo 156 Articolo 150
Assegnazione d’ufficio Assegnazione d’ufficio
1. Nell’ipotesi in cui neanche all’esito del concorso ordinario bandito nel semestre risultino assegnatari del posto richiesto, i magistrati che hanno superato il termine massimo di permanenza sono trasferiti d’ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso.
1. Nell’ipotesi in cui neanche all’esito del concorso ordinario bandito nel semestre risultino assegnatari del posto richiesto, i magistrati che hanno superato il termine massimo di permanenza sono trasferiti d’ufficio sul posto eventualmente pubblicato e rimasto vacante ovvero, in mancanza, sul posto di risulta del medesimo concorso.
Articolo 157 Articolo 151
Proroga Proroga
1. Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di permanenza massimo, predispone l’elenco ragionato dei processi pendenti con sintetica specificazione delle motivazioni per le quali intende richiedere la proroga ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per alcuni ovvero non intende richiederla per altri.
1. Il Presidente, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di permanenza massimo, predispone l’elenco ragionato dei processi pendenti con sintetica specificazione delle motivazioni per le quali intende richiedere la proroga ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per alcuni ovvero non intende richiederla per altri.
2. L’elenco viene trasmesso immediatamente dal Presidente al Csm per la decisione sulla proroga che interviene, sentito, se ritenuto necessario, il Consiglio giudiziario, almeno un mese prima della scadenza del termine massimo di permanenza.
2. L’elenco viene trasmesso immediatamente dal Presidente al Csm per la decisione sulla proroga che interviene, sentito, se ritenuto necessario, il Consiglio giudiziario, almeno un mese prima della scadenza del termine massimo di permanenza.
Articolo 158 Articolo 152
Pubblicazione del posto Pubblicazione del posto
1. Negli uffici a pieno organico, da valutarsi quale situazione di presenza effettiva dei magistrati nell’ufficio, deve essere necessariamente pubblicato il posto del magistrato interessato dalla procedura di trasferimento per superamento dei termini massimi di permanenza.
1. Negli uffici a pieno organico, da valutarsi quale situazione di presenza effettiva dei magistrati nell’ufficio, deve essere necessariamente pubblicato il posto del magistrato interessato dalla procedura di trasferimento per superamento dei termini massimi di permanenza.
2. Nel caso in cui il posto pubblicato non venga coperto si procede con trasferimento d’ufficio ai sensi del successivo articolo 159 della circolare di altro magistrato nella cui posizione tabellare viene assegnato d’ufficio il giudice interessato dalla procedura.
2. Nel caso in cui il posto pubblicato non venga coperto si procede con trasferimento d’ufficio ai sensi del successivo articolo 153 della circolare di altro magistrato nella cui posizione tabellare viene assegnato d’ufficio il giudice interessato dalla procedura.
3. È comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui all’articolo 128 della presente circolare.
3. È comunque possibile fare ricorso allo scambio di posti di cui all’articolo 122 della presente circolare.
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Sezione IV Sezione IV
Trasferimenti d’ufficio Trasferimenti d’ufficio
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Articolo 159 Articolo 153
Casi di trasferimenti d’ufficio Casi di trasferimenti d’ufficio 1. Il tramutamento d’ufficio del magistrato dalla
sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:
1. Il tramutamento d’ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:
a) nel caso in cui occorra potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che posto sia rimasto senza aspiranti;
b) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
c) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui all’articolo 157;
c) nel caso di permanenza del giudice oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008 secondo la procedura di cui all’articolo 151;
d) nel caso in cui, all’esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile con quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dagli articoli 113, 114 e 115;
d) nel caso in cui, all’esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile con quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dagli articoli 111, 112 e 261;
e) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell’ufficio nell’ipotesi di cui all’articolo 116 comma 2;
e) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell’ufficio nell’ipotesi di cui all’articolo 113, comma 2;
f) per eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell’ufficio da indicare con specifica motivazione.
f) per eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell’ufficio da indicare con specifica motivazione.
Articolo 160 Articolo 154
Potenziamento di una sezione o di un settore e concorso senza aspiranti
Potenziamento di una sezione o di un settore e concorso senza aspiranti
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'articolo 159, la motivazione dà adeguatamente conto delle esigenze di funzionalità dell’ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l’individuazione dei magistrati da trasferire.
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'articolo 153, la motivazione dà adeguatamente conto delle esigenze di funzionalità dell’ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l’individuazione dei magistrati da trasferire.
2. La scelta cade sui magistrati con minore anzianità di servizio nell’ufficio –
2. La scelta cade sui magistrati con minore anzianità di ruolo, come indicato nell’articolo 125, comma 4.
anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento - soltanto nell’ambito di una fascia di anzianità di ruolo di 4 anni. In tale ultima fascia, nel caso di pari anzianità di servizio nell’ufficio, la scelta ricade sul magistrato avente minore anzianità di ruolo. Fuori da tale fascia, la scelta ricade sul magistrato con minore anzianità di ruolo.
3. La scelta di cui al comma 2 può ricadere anche