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La proposta tabellare indica i criteri di organizzazione della sezione all’interno della

Nel documento TAVOLA SINOTTICA Legenda (pagine 107-110)

Articolo 45 Il Fascicolo dell’Ufficio

3. La proposta tabellare indica i criteri di organizzazione della sezione all’interno della

quale possono essere individuate aree omogenee di competenza specifica, per le quali ciascun relatore

108 può fornire indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo di vigenza della tabella. Nel caso in cui siano individuate aree omogenee di competenza, saranno altresì previsti congrui limiti temporali alla permanenza dello stesso consigliere nella medesima area omogenea.

3. La formazione dei collegi precede la formazione dei ruoli d’udienza.

4. I criteri contemplano la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implichino la soluzione di questioni omogenee.

4. I criteri contemplano la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implichino la soluzione di questioni omogenee.

5. Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

5. Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

6. La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate -– di determinati magistrati.

6. La deroga dei criteri di cui al comma 2 è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra le quali può eccezionalmente ricorrere quella derivante dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto, che induca a tenere conto della specifica esperienza professionale di determinati magistrati, la quale va espressamente indicata.

Articolo 245 Articolo 232

Assegnazione degli affari penali Assegnazione degli affari penali 1. Nell’assegnazione degli affari penali, per i

procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell’ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell’ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

1. Nell’assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell’ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell’ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

2. I criteri di assegnazione degli affari prevedono meccanismi di attribuzione a un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

2. I criteri di assegnazione degli affari prevedono meccanismi di attribuzione a un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

Capo III Capo III

Sezioni unite Sezioni unite

Articolo 246 Articolo 233

Criteri generali della proposta tabellare Criteri generali della proposta tabellare 1. La proposta tabellare indica il numero dei 1. La proposta tabellare indica il numero dei

109 consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza,

addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.

consiglieri, distinti per sezioni di appartenenza, addetti alle sezioni unite civili e a quelle penali, tenendo conto dei flussi e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse.

2. La proposta tabellare prevede che le sezioni unite civili e penali siano composte, oltre che dal Primo presidente e dal Presidente aggiunto, dai presidenti titolari di ogni sezione civile e penale nonché da consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali, designati anche d’ufficio, che, nell’ultimo decennio, abbiano prestato servizio continuativo presso le sezioni per non meno di tre anni nell’ambito del settore civile o di quello penale ovvero abbiano prestato servizio complessivamente per non meno di quattro anni nell’ambito del settore civile e di quello penale.

2. La proposta tabellare prevede che le sezioni unite civili e penali siano composte, oltre che dal Primo presidente e dal Presidente aggiunto, dai presidenti titolari di ogni sezione civile e penale nonché da consiglieri assegnati alle sezioni civili e penali, designati anche d’ufficio, che, nell’ultimo decennio, abbiano prestato servizio continuativo presso le sezioni per non meno di tre anni nell’ambito del settore civile o di quello penale ovvero abbiano prestato servizio complessivamente per non meno di quattro anni nell’ambito del settore civile e di quello penale.

3. Il numero dei componenti è di almeno cinque per ogni sezione civile e di almeno tre per ogni sezione penale, di cui un presidente non titolare.

3. Il numero dei componenti è di almeno cinque per ogni sezione civile e di almeno tre per ogni sezione penale, di cui un presidente non titolare.

4. La permanenza di ciascun componente non può superare gli otto anni, anche non continuativi.

4. La permanenza di ciascun componente non può superare gli otto anni, anche non continuativi.

5. La proposta tabellare prevede che siano componenti delle Sezioni unite civili e penali due magistrati che svolgano le funzioni di coordinatori, uno per le sezioni unite civili e uno per le sezioni unite penali e che partecipino di norma come componenti a tutti i collegi.

Articolo 247 Articolo 234

Criteri per l’assegnazione dei magistrati alle sezioni unite

Criteri per l’assegnazione dei magistrati alle sezioni unite

1. La proposta tabellare prevede che l’assegnazione e il rinnovo dei magistrati delle sezioni unite siano regolati dai seguenti criteri, in ordine di priorità:

1. La proposta tabellare prevede che l’assegnazione e il rinnovo dei magistrati delle sezioni unite siano regolati dal criterio della specifica attitudine, desunto nell’ordine:

a) specifica attitudine, desunta nell’ordine:

- dai provvedimenti redatti nell’ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia, in particolare, la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema.

- dai provvedimenti redatti nell’ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia, in particolare, la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione e di inquadrare i singoli istituti nel sistema. A tal fine devono essere esaminati sia i provvedimenti eventualmente prodotti dagli aspiranti sia i provvedimenti estratti a campione tra quelli depositati nell’ultimo triennio. Il numero dei provvedimenti che possono essere prodotti dagli aspiranti, nonché di quelli che devono essere estratti a campione, è indicato nell’interpello, in misura paritaria tra le due tipologie di provvedimenti, non inferiore a dieci e non superiore a venti per

110 ciascuna;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni unite, relazioni tematiche) presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni unite, relazioni tematiche) presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo;

- da esperienze di studio e ricerca nell’ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (Csm, Corte costituzionale, istituzioni UE o internazionali, uffici legislativi);

- da esperienze di studio e ricerca nell’ambito della Corte di cassazione o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (Csm, Corte costituzionale, istituzioni UE o internazionali, uffici legislativi);

- dalla produzione scientifica;

- dall’esperienza, nel settore civile p penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione;

- da altre esperienze maturate nell’esercizio delle funzioni di legittimità anche nella Procura generale presso la Corte di cassazione;

- dalla produzione scientifica.

2. A parità di attitudine prevale il magistrato con

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