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I magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere in via esclusiva

Nel documento TAVOLA SINOTTICA Legenda (pagine 29-32)

Articolo 45 Il Fascicolo dell’Ufficio

3. I magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere in via esclusiva

funzioni collegiali o monocratiche solo in ragione di imprescindibili e prevalenti esigenze organizzative dell’ufficio o di specifiche condizioni personali

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Articolo 52 Articolo 54

Destinazione al settore penale Destinazione al settore penale 1. La destinazione dei magistrati al settore penale

resta regolata dagli articoli 114 e 115.

1. La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dagli articoli 111 e 112.

Articolo 53

Affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 in materia d’immigrazione e sulla condizione dello straniero

1. Gli affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tuttora di competenza del giudice ordinario, salve eventuali ripartizioni di competenza per materia, debbono essere concentrati presso un’unica sezione o in capo a specifici magistrati.

Articolo 54 Articolo 55

Scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali

Scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali

1. La proposta tabellare indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

1. La proposta tabellare indica espressamente le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo II Capo II

Sezioni specializzate Sezioni specializzate

Sezione I Sezione I

Disposizioni generali Disposizioni generali

Articolo 55 Articolo 56

Specializzazione delle sezioni di Tribunale e di Corte d’appello

Specializzazione delle sezioni di Tribunale e di Corte d’appello

1. Nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all’interno delle singole sezioni.

1. Nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all’interno delle singole sezioni.

2. La costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello organizzativo più adeguato per garantire professionalità maggiormente qualificate, tale da rendere più efficace e celere la risposta all’istanza di giurisdizione.

2. La costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello organizzativo più adeguato per garantire professionalità maggiormente qualificate, tale da rendere più efficace e celere la risposta all’istanza di giurisdizione.

Articolo 57 Articolo 57

Costituzione di sezioni specializzate Costituzione di sezioni specializzate

31 1. I Tribunali organizzati in più sezioni civili ovvero

in più sezioni penali prevedono modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente circolare.

1. I Tribunali organizzati in più sezioni civili ovvero in più sezioni penali prevedono modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente circolare.

2. Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l’accorpamento in base ad aree omogenee è comunque disposta la specializzazione per gruppi di materie. Per tale tipo di ufficio va, inoltre, favorita la creazione di gruppi di lavoro all’interno della stessa sezione, cui devolvere contenzioso omogeneo per oggetto, distribuito in modo equilibrato per qualità e quantità.

2. Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l’accorpamento in base ad aree omogenee va favorita la creazione di gruppi di lavoro all’interno della stessa sezione, cui devolvere contenzioso omogeneo per oggetto, distribuito in modo tendenzialmente equilibrato per qualità e quantità, in modo da garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato.

Articolo 58

Applicazioni dei criteri alle Corti d’Appello 1. I criteri indicati nell’articolo 57 si applicano anche alle Corti d’appello.

Articolo 60 Articolo 58

Specializzazione interna delle sezioni di Tribunale Specializzazione interna delle sezioni di Tribunale 1. Nei tribunali organizzati con una sola sezione

civile e una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta.

1. Nei tribunali organizzati con una sola sezione civile e una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 57, comma 2.

2. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui all’articolo 152, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

2. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui all’articolo 146, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

Articolo 56 Articolo 59

Permanenza massima nella medesima posizione tabellare

Permanenza massima nella medesima posizione tabellare

1. Le competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina prevista dall’articolo19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e al regolamento del Csm del 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo

1. Le competenze specialistiche sono funzionali anche alla corretta applicazione della disciplina prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e al regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2008 in

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incarico. materia di permanenza massima nel medesimo

incarico.

. 2. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei

termini massimi di permanenza di cui al comma 1, la proposta tabellare deve contenere l’espressa indicazione, evidenziata in apposito schema, della data di assegnazione di ciascun giudice alla posizione tabellare occupata, della data dell’eventuale cambiamento della percentuale di specializzazione, nonché dei periodi di sospensione dei termini di cui al regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 marzo 2008 e successive modifiche.

2. La coassegnazione per esigenze di riconversione a norma dell’articolo 46 non rileva ai fini della permanenza massima nella medesima posizione tabellare

3. La coassegnazione per esigenze di riconversione a

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