Articolo 45 Il Fascicolo dell’Ufficio
2. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche
competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee a quelle trattate dalla sezione di destinazione.
3. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al comma 1, prevale il magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
a) attitudine all’esercizio delle funzioni, desunta dallo svolgimento delle attività all’interno dell’Ufficio del Massimario, avendo riguardo ai compiti istituzionali previsti nelle sezioni 1 e 2, nonché dalla pregressa attività svolta dal magistrato;
b) anzianità di servizio nell’ufficio;
c) anzianità nel ruolo.
2. Nella valutazione delle attitudini si considerano le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze all’interno della sezione di destinazione.
3. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data dell’interpello.
Articolo 269 Articolo 254
Destinazione d'ufficio Destinazione d'ufficio
1. Nel caso in cui l’interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti in esso indicati, il Primo Presidente procede alla destinazione d’ufficio dei magistrati, applicando nell’ordine i seguenti criteri:
1. Nel caso in cui l’interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti in esso indicati, il Primo Presidente procede alla destinazione d’ufficio dei magistrati, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare desunta dalla pregressa attività giurisdizionale svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze maturate nell’esercizio delle funzioni di legittimità e che comprovano l’idoneità professionale dell’aspirante.
a) attitudine all’esercizio delle funzioni, desunta dallo svolgimento delle attività all’interno dell’Ufficio del Massimario, avendo riguardo ai compiti istituzionali previsti nelle sezioni 1 e 2 del presente capo, nonché dalla pregressa attività svolta dal magistrato;
2. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche competenze acquisite e sono preferiti coloro che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali od omogenee a quelle trattate dalla sezione di destinazione.
122 b) minore anzianità di servizio nell’ufficio; 3. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al comma 1, prevale il magistrato con minore anzianità di ruolo..
c) minore anzianità nel ruolo.
Articolo 270 Articolo 255
Durata dell’incarico Durata dell’incarico
1. L’assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale. In ogni caso, non può essere superiore a tre anni.
1. L’assegnazione alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità ha durata annuale. In ogni caso, non può essere superiore a tre anni.
2. Nel caso di assegnazione a domanda, l’incarico, nei limiti del triennio, è rinnovabile. Nel caso di più aspiranti, si procede alla comparazione dei diversi profili, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 268 e garantendo un’equa turnazione dei magistrati dell’Ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge.
2. Nel caso di assegnazione a domanda, l’incarico, nei limiti del triennio, è rinnovabile. Nel caso di più aspiranti, si procede alla comparazione dei diversi profili, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 253 e garantendo un’equa turnazione dei magistrati dell’Ufficio in possesso dei requisiti fissati dalla legge.
3. Scaduto il termine dell’incarico, il Primo Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta all’articolo 267.
3. Scaduto il termine dell’incarico, il Primo Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta all’articolo 252.
4. Il magistrato, cessata l’assegnazione alle sezioni, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell’Ufficio del Massimario.
4. Il magistrato, cessata l’assegnazione alle sezioni, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell’Ufficio del Massimario.
Titolo IV Titolo IV
Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute
Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute
Capo I Capo I
Disposizioni preliminari Disposizioni preliminari
Articolo 271 Articolo 256
Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati
Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati
1. L'organizzazione dell'ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.
1. L'organizzazione dell'ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.
Articolo 272 Articolo 257
Misure organizzative a tutela del nucleo familiare Misure organizzative a tutela del nucleo familiare 1. Le misure organizzative tengono conto dello stato
di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.
Le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.
2. L’organizzazione tutela altresì i magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. L’organizzazione tutela altresì i magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
123
Articolo 273 Articolo 258
Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute
Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute
1. L’organizzazione tutela i magistrati che hanno documentati motivi di salute che possono impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio.
1. L’organizzazione tutela i magistrati che hanno documentati motivi di salute che, sulla base della certificazione medica prodotta, possono impedire loro lo svolgimento di alcune specifiche attività di ufficio.
Capo II Capo II
Benessere organizzativo Benessere organizzativo
Articolo 274 Articolo 259
Benessere fisico e psicologico dei magistrati Benessere fisico e psicologico dei magistrati 1. È compito del dirigente dell'ufficio attivarsi, oltre
che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.
1. È compito del dirigente dell'ufficio attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.
Articolo 275 Articolo 260
Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti 1. Il dirigente dell'ufficio riconosce e valorizza le
competenze e gli apporti dei magistrati all'organizzazione.
1. Il dirigente dell'ufficio riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei magistrati all'organizzazione.
2. I magistrati hanno diritto di essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa.
2. I magistrati hanno diritto di essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa.
3. L'inserimento in progetti organizzativi e di innovazione avviene di regola sulla base di interpelli diretti a favorire la partecipazione dei magistrati.
3. L'inserimento in progetti organizzativi e di innovazione avviene di regola sulla base di interpelli diretti a favorire la partecipazione dei magistrati.
4. Il dirigente dell'ufficio ascolta le proposte dei magistrati relative ai profili dell'organizzazione e mette a disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro.
4. Il dirigente dell'ufficio ascolta le proposte dei magistrati relative ai profili dell'organizzazione e mette a disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro.
Articolo 276 Articolo 261
Clima relazionale Clima relazionale
1. È compito del dirigente dell'ufficio mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
1. È compito del dirigente dell'ufficio mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
2. Il dirigente dell'ufficio, avvalendosi della 2. Il dirigente dell'ufficio, avvalendosi della
124 collaborazione dei presidenti di sezione, risolve la
presenza di situazioni conflittuali.
collaborazione dei presidenti di sezione, risolve la presenza di situazioni conflittuali.
3. Il presidente di sezione ha il dovere di segnalare al dirigente dell'ufficio le situazioni di conflitto che non possono essere risolte all'interno della sezione.
3. Il presidente di sezione ha il dovere di segnalare al dirigente dell'ufficio le situazioni di conflitto che non possono essere risolte all'interno della sezione.
Capo III Capo III
Tutela della genitorialità e della malattia Tutela della genitorialità e della malattia
Articolo 277 Articolo 262
Tutela della genitorialità Tutela della genitorialità 1. Nell’organizzazione degli uffici i dirigenti tengono
conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in maternità e, più in generale, della compatibilità del lavoro con le necessità familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi.
1. Nell’organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi.
2. Le condizioni soggettive indicate al comma 1