Articolo 45 Il Fascicolo dell’Ufficio
3. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al comma 1, prevale il
magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
3. I criteri di cui ai punti b) e c) del primo comma vanno verificati in relazione alla data dell’interpello.
Articolo 262 Articolo 248
Destinazione d'ufficio Destinazione d'ufficio
1. Nel caso in cui l’interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti, il Primo Presidente procede alla destinazione d’ufficio dei magistrati, applicando nell’ordine i seguenti criteri:
1. Nel caso in cui l’interpello non raccolga un numero sufficiente di aspiranti in relazione ai posti, il Primo Presidente procede alla destinazione d’ufficio dei magistrati, applicando gli stessi criteri attitudinali di cui all’articolo 247, commi 1 e 2:
a) attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al compito da espletare, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, compresa quella svolta presso l’Ufficio del Massimario e del ruolo, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante;
b) minore anzianità di servizio nell’ufficio;
c) minore anzianità nel ruolo.
2. In caso di parità attitudinale rispetto ai parametri di cui al comma 1, prevale il magistrato con minore anzianità di ruolo.
Articolo 263 Articolo 249
Durata dell’incarico di magistrato con compiti di assistente di studio
Durata dell’incarico di magistrato con compiti di assistente di studio
1. L’incarico di magistrato con compiti di assistente di studio ha di regola durata annuale, salva motivata esigenza di deroga prospettata dai Presidenti di sezione e disposta dal Primo Presidente sentito il Direttore del Massimario.
1. L’incarico di magistrato con compiti di assistente di studio ha di regola durata annuale, salva motivata esigenza di deroga prospettata dai Presidenti di sezione e disposta dal Primo Presidente sentito il Direttore del Massimario.
2. Nel caso di assegnazione a domanda l’incarico è rinnovabile anno per anno in mancanza di altri aspiranti legittimati.
2. Nel caso di assegnazione a domanda l’incarico è rinnovabile anno per anno in mancanza di altri aspiranti legittimati.
118 3. Scaduto il termine dell’incarico, il Primo
Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta agli articoli 260 e 261, a meno che, una volta trascorso il termine quinquennale di cui al comma secondo dell’articolo 74 del decreto legge 21 giugno 2013 n.
69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ritenga che non sussista più la necessità di continuare a destinare magistrati dell’Ufficio del Massimario alle sezioni con compiti di assistente di studio.
3. Scaduto il termine dell’incarico, il Primo Presidente procede alla sostituzione del magistrato, seguendo la procedura di selezione descritta agli articoli 246 e 247, a meno che ritenga che non sussista più la necessità di continuare a destinare magistrati dell’Ufficio del Massimario alle sezioni con compiti di assistente di studio.
4. Il magistrato, il cui incarico di assistente di studio è scaduto, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell’Ufficio del Massimario, tenendo conto delle attitudini e delle competenze acquisite.
4. Il magistrato, il cui incarico di assistente di studio è scaduto, è destinato a svolgere le ulteriori funzioni dell’Ufficio del Massimario, tenendo conto delle attitudini e delle competenze acquisite.
5. La proposta tabellare assicura la turnazione nello svolgimento dei compiti di assistente di studio tra tutti i magistrati addetti all'Ufficio.
5. La proposta tabellare assicura la turnazione nello svolgimento dei compiti di assistente di studio tra tutti i magistrati addetti all'Ufficio.
Articolo 264 Regime transitorio
1. Fino allo scadere del termine quinquennale previsto all’art. 74 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili, ivi comprese la sezione lavoro e tributaria, con compiti di assistente di studio.
2. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, il Primo Presidente, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.
Sezione III Sezione III
Applicazione alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità
Applicazione alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità
Articolo 265 Articolo 2508
8 L’articolo 1, comma 980, della legge n. 205/2017, così recita: “Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 961, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dei commi da 961 a 981 i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 961”. Questa norma non è più applicabile perché la presente circolare disciplina le proposte tabellari vigenti dal 1 gennaio 2021.
119 Applicazione dei magistrati dell’Ufficio del
Massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la
definizione del contenzioso
Applicazione dei magistrati dell’Ufficio del Massimario e del ruolo per lo svolgimento di
funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso
1. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’Ufficio del Massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare i magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
1. Il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’Ufficio del Massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare i magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
2. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell’Ufficio del Massimario e del ruolo.
2. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell’Ufficio del Massimario e del ruolo.
Articolo 266 Articolo 251
Criteri regolativi l’attività dei magistrati applicati alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle
funzioni giurisdizionali di legittimità
Criteri regolativi l’attività dei magistrati applicati alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle
funzioni giurisdizionali di legittimità 1. Il Primo Presidente con proprio decreto determina
annualmente il carico di lavoro dei magistrati applicati, avendo presente le indefettibili esigenze di massimazione e di studio funzionali alla nomofilachia.
1. Il Primo Presidente con proprio decreto determina annualmente il carico di lavoro dei magistrati applicati, avendo presente le indefettibili esigenze di massimazione e di studio funzionali alla nomofilachia.
2. Ai magistrati dell’ufficio del Massimario e del Ruolo che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore alla metà del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione.
2. Ai magistrati dell’ufficio del Massimario e del Ruolo che svolgono funzioni giurisdizionali di legittimità non può essere assegnato un carico di lavoro superiore alla metà del carico del consigliere di Cassazione addetto alla medesima sezione.
3. Il magistrato applicato alle sezioni della Corte è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici rispetto agli altri componenti del collegio, che sono indicati nella proposta tabellare.
3. Il magistrato applicato alle sezioni della Corte è designato relatore secondo criteri predeterminati e paritetici rispetto agli altri componenti del collegio, che sono indicati nella proposta tabellare.
4. Il magistrato applicato può svolgere anche le ulteriori funzioni dell’ufficio del Massimario di cui all’articolo 251, comma 2, lettere da a) a d), ovvero l’attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza, tenendo conto del carico di lavoro che gli è stato assegnato presso la sezione.
4. Il magistrato applicato può svolgere anche le ulteriori funzioni dell’ufficio del Massimario di cui all’articolo 238, comma 2, lettere da a) a g), ovvero l’attività di spoglio funzionale alla formazione dei ruoli di udienza, tenendo conto del carico di lavoro che gli è stato assegnato presso la sezione.
5. La proposta di tabella assicura che l’assegnazione concreta di tali restanti compiti al magistrato applicato si conformi a canoni di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro fra tutti i componenti l’ufficio del massimario.
5. La proposta di tabella assicura che l’assegnazione concreta di tali restanti compiti al magistrato applicato si conformi a canoni di automaticità e perequazione dei carichi di lavoro fra tutti i componenti l’ufficio del massimario.
Articolo 267 Articolo 252
120 Procedura per l'individuazione delle sezioni e per la
scelta dei magistrati destinati allo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità
Procedura per l'individuazione delle sezioni e per la scelta dei magistrati destinati allo svolgimento di
funzioni giurisdizionali di legittimità 1. Il Primo Presidente, sentito il Direttore del
Massimario e i Presidenti di sezione, stabilisce annualmente il numero dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
1. Il Primo Presidente, sentito il Direttore del Massimario e i Presidenti di sezione, stabilisce annualmente il numero dei magistrati da applicare alle sezioni per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
2. La procedura di selezione è avviata con decreto, attraverso un interpello rivolto ai magistrati addetti all’Ufficio del Massimario in cui sono indicate le sezioni di destinazione.
2. La procedura di selezione è avviata con decreto, attraverso un interpello rivolto ai magistrati addetti all’Ufficio del Massimario in cui sono indicate le sezioni di destinazione.
3. Nel decreto sono indicate le ragioni per cui si