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Il dirigente, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico direttivo in costanza del triennio di

Nel documento TAVOLA SINOTTICA Legenda (pagine 23-26)

validità delle tabelle, può procedere in via

24 d’urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell’ufficio sulla base dell’analisi da lui effettuata. In questo caso trovano applicazione le regole di cui al comma 2.

Articolo 39 Articolo 41

Procedimento Procedimento

1. Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato tramite il sistema informatico ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro sette giorni, e al Presidente della Corte d’appello.

1. Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato tramite il sistema informatico ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro sette giorni, e al Presidente della Corte d’appello.

2. Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate e il parere del Consiglio giudiziario sono trasmessi in modalità telematica entro il termine di quindici giorni dall’adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate e il parere del Consiglio giudiziario sono trasmessi in modalità telematica entro il termine di quindici giorni dall’adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.

3. Decorso tale termine, il Presidente della Corte d’appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio giudiziario non ancora espresso.

3. Decorso tale termine, il Presidente della Corte d’appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio giudiziario non ancora espresso.

4. Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide nel termine più sollecito possibile.

4. Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide nel termine più sollecito possibile.

Articolo 41 Articolo 42

Inosservanza dei termini non giustificata Inosservanza dei termini non giustificata 1.In caso di inosservanza dei termini previsti dalla

sezione IV e V del presente capo, si applica quanto disposto dall’art. 23

1.In caso di inosservanza dei termini previsti dalla sezione IV e V del presente capo, si applica quanto disposto dall’art. 24.

Sezione VI

Osservanza delle direttive in materia tabellare

Articolo 43 Articolo 43

Osservazioni in caso di violazione delle disposizioni in materia tabellare

Osservazioni in caso di violazione delle disposizioni in materia tabellare

1. Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari, i magistrati interessati, entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre, con modalità telematica, osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura.

1. Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari, i magistrati dell’ufficio, anche onorari, nei limiti delle relative attribuzioni, entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre, osservazioni al

25 Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

2. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, decide nel termine più sollecito possibile, confermando o annullando il provvedimento.

2. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati e acquisito il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, decide nel termine più sollecito possibile, confermando o non approvando il provvedimento.

Sezione VI

Osservanza delle direttive in materia tabellare

Articolo 42 Articolo 44

Osservanza delle direttive in materia tabellare Osservanza delle direttive in materia tabellare 1. L’osservanza delle direttive e delle delibere in

materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.

1. L’osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.

2. I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare sono valutati in occasione del conferimento e della conferma di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.

2. I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare nonché il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare, sono valutati in occasione del conferimento e della conferma di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità. A tale fine, tutti i provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, non approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sono inseriti nel fascicolo personale del magistrato, unitamente ai relativi pareri del Consiglio Giudiziario, ai sensi dell’articolo 6 della circolare in tema di tenuta del fascicolo personale dei

3 L’art. 6 della circolare n. 4718 del 27.2.2009 e successive modifiche del 23.10.2013 (delibera 14.3.2018) recita: “ART. 6 (Atti inseribili nel fascicolo personale a seguito di deliberazione consiliare)1. Sono inseriti nel fascicolo personale con delibera del Consiglio superiore, su proposta della Commissione competente in materia di tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali: a) dopo l’esaurimento del relativo procedimento, le deliberazioni del Consiglio superiore e gli atti relativi alle procedure diverse da quelle di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della presente Circolare, riguardanti comunque il magistrato ed attinenti a fatti o comportamenti rilevanti alla lucedi parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; b) le ispezioni e le inchieste amministrative eseguite dall’Ispettorato Generale del Ministero della giustizia che riguardino il magistrato, che non siano state già valutate ai fini del giudizio diprofessionalità e che attengano a fatti o comportamenti rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; c) i documenti relativi a titoli di studio, a corsi di abilitazione, istruzione, formazione e perfezionamento, rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi; d) i documenti relativi ad attività lavorative svolte prima dell’ingresso in magistratura, rilevanti alla stregua degli indicatori dell’attitudine direttiva; e) la documentazione comprovante l’attività scientifica del magistrato, consistente in monografie, parti di lavori collettanei, saggi, articoli e note a sentenza editi su riviste giuridichepubblicate anche in via telematica purché dotate di comitato scientifico, nonché relazioni scritte perconvegni di studio in materie giuridiche; f) i provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, edite anche in via telematica, purché dotate di comitato scientifico; g) le note di menzione, redatte dal magistrato interessato, di provvedimenti giudiziari non pubblicati su riviste giuridiche, quando questi non siano acquisiti mediante le procedure di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della presente Circolare e siano comunque rilevanti – per la complessitào novità delle questioni trattate - alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi. A tali fini, il magistrato dovrà richiedere uno specifico parere al Consiglio direttivo presso la

26 magistrati3.

3. Fermo restando quanto previsto dalle circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive nonché delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’articolo 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

3. Fermo restando quanto previsto dalle circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive nonché delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell’eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’articolo 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

4. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo segnalano al Consiglio Superiore della Magistratura eventuali violazioni rilevate ai sensi dell’articolo 43, all’esito delle periodiche verifiche disposte.

4. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo segnalano al Consiglio Superiore della Magistratura eventuali violazioni rilevate ai sensi dell’articolo 43, all’esito delle periodiche verifiche disposte.

Articolo 45

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