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Il caso: i contratti di lavoro a termine dei dipendenti “scolastici”

2. Fabbisogno di personale e rapporti giuridici volti alla sua soddisfazione Il contratto di lavoro a tempo determinato ed il suo ruolo nell’organizzazione

2.1 Il caso: i contratti di lavoro a termine dei dipendenti “scolastici”

La disciplina legale della non convertibilità del contratto a termine in contratto standard trova nel mercato del lavoro pubblico italiano un caso a dir poco emblematico: il riferimento è al “sistema” di reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado. In tale settore del lavoro pubblico è da molto tempo presente un precariato anomalo visto che per la ordinaria attività di insegnamento nelle scuole il Ministero dell’Istruzione utilizza in modo prevalente personale con contratto a tempo determinato, a cui viene di anno in anno – scolastico - rinnovato, anche per brevi

amministrazione dopo le sentenze Vassallo e Marrosu e Sardino: tutto come prima?, in Giorn.dir.amm., n. 12 (2007), p. 3148.

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La clausola 5, n. 1, lett. da a) a c) lascia sostanzialmente liberi gli stati membri di prevedere o meno una normativa interna che permetta la conversione del contratto alternativa ad una risarcitoria. Solo nell’ipotesi in cui la conversione non sia ammessa l’ordinamento giuridico dello stato membro deve prevedere misure adeguate per far fronte a simili abusi [è quasi paradossale che un diniego assoluto di tutela abbia il solo scopo di salvaguardare gli abusi delle pubbliche amministrazioni circa l’utilizzo dei contratti a termine]. Sulla clausola 5 si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea, Seconda Sezione, con sentenza del 26 gennaio 2012, causa C-586/10, Kücük, per la quale se il datore di lavoro è obbligato a ricorrere in maniera anche permanente a sostituzioni temporanee ciò non comporta l’assenza di una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola che permetta di ricorrere ai contratti a tempo determinato.

periodi, sia l’incarico di docenza e quindi di prestazione lavorativa di insegnamento, sia l’incarico impiegatizio amministrativo conferito al personale definito ATA.

Agli inizi del 2008 il personale presente nel comparto scuola presentava oltre 200.000 supplenze di lunga durata fino al termine dell’anno scolastico, e più di 30.000 quelle brevi, che a seguito del decreto n. 137 del 2008 sono stati investiti di un taglio pari a 87.400 insegnati e 44.500 di personale amministrativo da realizzarsi nel triennio 2009-2012. I tagli apportati, sempre nella logica di risparmio della spesa pubblica, entravano nella politica per la quale il precedente Governo Prodi, con le finanziarie del 2006 (l. 23 dicembre 2005, n. 266) e del 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296), aveva approntato misure stabilizzanti prevedendo l’automatica assunzione per coloro che erano stati assunti con contratto a tempo determinato a seguito di procedure di natura concorsuale, mentre veniva prevista una prova selettiva per quel personale assunto con procedure diverse.

Purtroppo i tagli rendevano vano quanto deciso con le norme di stabilizzazione e per tali motivi, visto il mancato riconoscimento dell’anzianità di ruolo e la non prevista ricostruzione della carriera, molti dipendenti si vedevano costretti ad adire alle vie legali. Molti i contenziosi che il Ministero dell’Istruzione si è visto recapitare. Se in prima battuta tale contenzioso non destava molte preoccupazioni visto che nel nostro ordinamento vige nel settore pubblico il divieto di conversione in contratti a tempo indeterminato combinato con le normative di disciplina dell’ordinamento scolastico, legge n. 124 del 1999 e D.P.R. n. 430 del 2000, che prevedono esplicitamente la possibilità di utilizzare i contratti a tempo determinato conferendo incarichi di “supplenza” o addirittura cattedre per la durata limitata all’anno scolastico.

Ma la prima giurisprudenza favorevole, anche se di primo grado327, dapprima nazionale e poi confermata dalla Corte di Giustizia europea328, imponeva al legislatore

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Per tutti si veda Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, sentenza del 22 luglio 2011, n. 18; per la parte della giurisprudenza che aveva negato il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità ed alla conseguente ricostruzione della carriera si veda per tutti Tribunale di Viterbo, Sez. Lavoro, sentenza del 7 luglio 2010, n. 837 (tale interpretazione di diniego è stata ritenuta palesemente erronea e subito superata dal chiarimento della Corte di Giustizia europea avvenuto con sentenza del 22 dicembre 2010)

una riflessione. Seppur si trattava del riconoscimento limitato alla ricostruzione della carriera ed al collocamento stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio altrimenti maturata, si iniziava a veder la prima “crepa”. Infatti, il Tribunale di Livorno329 compie il primo passo e riconosce al dipendente la conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato a far data dal primo contratto a termine dichiarando illegittima l’apposizione del termine e la nullità dei contratti a termine ripetutamente stipulati.

Anche per questo motivo, il legislatore è dovuto tornare sui propri passi approvando il piano straordinario di assunzione del personale scolastico relativo al triennio 2011-2013 che, corredato dell’accordo sindacale sottoscritto in sede Aran, conta di “stabilizzare” 67.000 unità di personale già titolare di un rapporto di lavoro a termine. Ancora più di recente la normativa emanata con il decreto legge sulle liberalizzazioni apre all’assunzione di personale nel comparto scuola per un numero non ancora definito. In particolare l’art. 50 (il testo è ancora provvisorio) prevede un organico “dell’autonomia” finalizzato al reclutamento degli insegnanti.

Viene altresì previsto un organico di rete (per rete si intende quella istituzionale organizzata tra le istituzioni scolastiche e finalizzata alla gestione ottimale delle risorse umane, strumentali, finanziarie). Difficile però che la rete possa funzionare effettivamente visto i limitati importi destinati al suo finanziamento e stante la limitazione degli organici prevista dall’art. 64 D.L. n. 112/2008 (norma con cui si è proceduto ai tagli nella scuola).

Nell’attesa di una apertura rispetto alla norma che congelava gli organici per l’anno scolastico 2011/2012 (art. 19, comma 7, D.L. n. 78/2011), che dovrà essere sostituito dall’art. 50 sopracitato, il legislatore, sembra aver comunque intrapreso la strada “alternativa” della stabilizzazione dei rapporti precari.

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Corte di Giustizia europea, sentenza del 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09 su http://europa.eu.int/eur-lex/it .

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Sentenza del tribunale di Livorno, Sez. Lavoro, sentenza del 26 novembre 2010, su www.DirittoScolastico.it.

2.2 L’abuso di utilizzo di una successione di contratti flessibili nel Comparto

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