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Il rinvio alla regolamentazione delle forme contrattuali flessibili adottate nel settore del lavoro privato

L’utilizzo delle forme flessibili utilizzate nel passato dalle pubbliche amministrazioni ha condotto anche a fenomeni di natura patologica. Il già citato Testo Unico sul Pubblico impiego n. 3 del 1957 permetteva alla pubblica amministrazione di assumere personale in eccedenza rispetto alle proprie dotazioni organiche per fronteggiare a temporanee esigenze di servizio. Questo trovava il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione e nella necessità di garanzia del buon andamento ed organizzazione ivi sancito. L’utilizzo del personale dipendente definito “precario” avveniva tramite l’assunzione con contratto a termine utilizzando le diverse tipologie che lo inquadravano come: incaricato, supplente, contrattista, interino, avventizio; e lo inserivano nell’elenco speciale del personale non di ruolo. L’aspetto negativo avutosi con l’uso delle forme flessibili nel settore pubblico era spinto dalla necessità di sopperire alla carenza di personale. Nel tentativo di aggirare il famigerato vincolo di bilancio che bloccava le assunzioni, si ricorreva alla stabilizzazione del lavoratore attraverso i provvedimenti di legge in sanatoria. Di particolare rilievo, visto il numero degli impiegati pubblici stabilizzati, sono le leggi n. 33 del 1980122 e n. 894 del 1984123.

di lettura del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Milano 2004. pp. 403 – 435.

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Legge 29 febbraio 1980, n. 33, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la

Il sistema rigido dell’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione aveva mostrato il suo limite e conosciuto così un canale alternativo e distorto per il suo superamento. Per questo motivo il legislatore ha sempre avuto una posizione netta sulla

previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1980, n. 59.

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La legge 22 dicembre 1984, n. 894, Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, emanata con Articolo Unico, recita: I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni dello stato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 295, e successive modifiche ed integrazioni in servizio alla data del 31 maggio 1984 che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26ter del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneità, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità; a tal fine, nei confronti dei giovani in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti stipulati dalle amministrazioni dello stato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione e all'approvazione della relativa graduatoria; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonché saranno stabilite la durata del corso e le modalità di svolgimento dello steso e dell’esame finale. I giovani che conseguono l’idoneità nelle prove di esame previste nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, dopo l'ultimo degli idonei di cui all’art.26ter del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138. I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato domanda o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro allo scadere del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di approvazione della graduatoria. Tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, devono essere compresi gli istituti zooprofilattici. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

diversità sanzionatoria che deve esistere nella disciplina della medesima tipologia di contratto di lavoro flessibile nel caso di scorretto utilizzo nel pubblico rispetto al privato. Ciò rappresenta un ulteriore elemento di specialità rispetto al rapporto di lavoro privato e la sua previsione ha evitato, fino ad oggi, che quanto disciplinato appunto nel rapporto lavoro privato non fosse trasferito tout court nel rapporto di lavoro pubblico optando così per una disciplina speciale che ricorra a formule rigorose e limitative nell’utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

Il primo inquadramento normativo che va in questa direzione lo troviamo nell’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993 (oggi, con modificazioni intervenute ad opera di numerosi atti normativi, trasfuso nell’art. 36 del d.lgs. 165 del 2001, oggetto anche successivamente alla sua entrata in vigore di numerosi interventi legislativi). Successivamente con le modifiche apportate dalla legge delega n. 59 del 1997 e dai decreti attuativi n. 80 e n. 387 del 1998, si permette alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le forme contrattuali flessibili previste dalle leggi regolamentatici dei rapporti di lavoro subordinato nei privati per l’impiego di personale.

Si avverte a questo punto l’esigenza di dare una sistemazione organica, delle leggi vigenti in materia. Viene così emanato il d.lgs. 165/01, intitolato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.

6. Fasi della riforma della disciplina del rapporto di lavoro nel settore pubblico

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