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Delineata la materia all’interno del proprio quadro normativo, si tratterà di seguito dell’individuazione dei soggetti che per professione lavorano nell’ambito della subacquea turistico-ricreativa. Si tratta di figure, persone fisiche o giuridiche che, a diverso titolo, partecipano alle attività volte ad addestrare o a condurre i subacquei “ricreativi” in immersione. Sono in particolare gli istruttori, le guide e i centri di immersione o diving center.

Prima di esaminare individualmente i caratteri di tali soggetti, si rende necessaria una fondamentale premessa.

Gli istruttori, le guide e i gestori dei centri di immersione possono essere ricondotti alla figura giuridica dei “professionisti”, mentre i subacquei-clienti rientrano nella figura dei “consumatori”, secondo la nozione del Codice del Consumo, D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 20677.

In base l’art 3 del Codice del Consumo, è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre è definito come professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.

Nella maggior parte dei casi, i soggetti coinvolti nelle attività subacquee sono riconducibili alle categorie giuridiche di professionista e consumatore e il rapporto che si instaura tra di essi è sorretto da un vero e proprio contratto per la prestazione di servizi, anche se spesso concluso solo verbalmente78.

Inquadrare tale rapporto in una relazione tra professionista e consumatore ha significative conseguenze, a partire dall’applicazione della disciplina del Codice del Consumo.

Innanzitutto dal rapporto contrattuale che viene ad instaurarsi, nascono diritti ed obblighi ben precisi. L’art. 2 del Codice del Consumo individua i diritti che il consumatore può far valere in un rapporto contrattuale e che devono essere presi in considerazione dall’altra parte. In particolare, il diritto alla tutela

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In dottrina tale nozione è ormai consolidata. Si veda F. DE FRANCESCO, G. D’ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, I. CALLEGARI, F.ORLANDO, Manuale del Subacqueo Consapevole, Diritti e

Doveri del Subacqueo, Milano, Magenes, 2014, pp. 14-15. 78

della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, e all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Trova anche applicazione il comma 2 dell’art 1176 del Codice Civile, il quale stabilisce che nell’adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata avendo riguardo alla natura dell'attività stessa79. Lo sforzo richiesto al debitore per garantire al creditore l’esatta prestazione, è dunque più intenso rispetto a quello che potrebbe essere richiesto ad un non professionista. Si tratta di un superiore grado di diligenza qualificata, parametrata sul comportamento del “buon professionista” e non del buon padre di famiglia ossia dell’uomo medio.

La ricostruzione del rapporto tra operatore subacqueo e cliente come intercorrente tra professionista e consumatore, implica l’applicazione delle disposizioni riguardanti i contratti e le clausole vessatorie, previste dagli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo. L’art. 33 definisce vessatorie quelle clausole che, benché predisposte in buona fede, “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Ai sensi dell’art. 36, le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre per il resto il contratto rimane efficace. Per non vanificare la protezione del consumatore, non si applica il comma 1 dell’art. 1419 c.c. il quale estende la nullità all’intero contratto80.

Per quanto riguarda l’onere della prova, si ravvisa un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, secondo il quale il creditore che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento, deve provare l’esistenza e il contenuto del contratto e allegare l'inadempimento del professionista, mentre grava sul debitore l’onere della prova circa l’esatto adempimento81.

È interessante una pronuncia della Corte di Cassazione del 2015 che, ha ricordato che non è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento del debitore, poiché è anche necessaria la prova del danno subito, unitamente all’indicazione dell'utilità che il creditore avrebbe potuto conseguire qualora il rapporto obbligatorio si fosse concluso adeguatamente82. Come si vedrà più

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S.DI PAOLA, La Responsabilità Civile dell’Istruttore Subacqueo, op. cit., p. 16. 80

A.TORRENTE,P.SCHLESINGER,F.ANELLI,C.GRANELLI (a cura di), Manuale di Diritto Privato, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 713.

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A titolo esemplificativo, si vedano le seguenti sentenze: Cass. civ., 1 aprile 2010, n. 7993, in Guida al diritto, 2010, 29, 64; Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15677, in Foro it., Rep. 2010, voce Obbligazioni in genere, n. 57, in extenso in Contratti, 2010, 587, con nota di Gallo; Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., Rep. 2002, voce Obbligazioni in genere, n. 57, in extenso in Foro it., 2002, I, 769, con nota di Laghezza; Cass. civ., 18 settembre 2015, n. 18307, in Foro it., Rep. 2015, voce Appello civile, n. 67, in extenso in Mass., 2015, 587.

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Cass. civ., 03 dicembre 2015, n. 24632, in Foro it., Rep. 2015, voce Danni civili, n. 258, in extenso in www.lanuovaproceduracivile.com, 2015: “In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è

approfonditamente nel successivo capitolo, il regime probatorio della responsabilità contrattuale può avere conseguenze significative sull’esito delle controversie risarcitorie83.

Quanto poi al danno, ci si limita per ora ad accennare che sin dai primi anni duemila si è assistito ad una progressiva estensione dell’ambito di applicazione del danno non patrimoniale84 che le Sezioni Unite, con le celebri sentenze di “San Martino” (con in testa Cass. 11 novembre 2008, n. 2697285), hanno in via definitiva esteso anche all’ambito contrattuale.

La risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, elaborata dal Supremo Collegio attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1174 c.c., non è peraltro automatica ogni qualvolta si riscontri un danno che tocchi la persona, ma per il suo riconoscimento è invece richiesto l’accertamento dell’esistenza di precise condizioni, prima tra tutte che il danno cagionato da inadempimento abbia determinato la lesione di un diritto inviolabile alla persona.

La dottrina e la giurisprudenza successive hanno ulteriormente esteso la platea dei soggetti tenuti al risarcimento del danno non patrimoniale di natura contrattuale, anche a soggetti che, pur non direttamente collegati al danneggiato da un formale rapporto contrattuale, si trovino con esso in una particolare relazione di vicinanza, il c.d. contatto sociale qualificato, dal quale derivano specifici obblighi di protezione. L’obbligazione nascente da contatto sociale, rientra perciò nell’ambito delle fonti atipiche delle obbligazioni, previste dall’art. 1173 c.c..

I temi dianzi solo accennati verranno di seguito illustrati in appositi paragrafi dedicati.

Anche la risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, trova limite, al di fuori dalle ipotesi di dolo, nella prevedibilità ai sensi dell’art. 1225 c.c.; è inoltre richiesto che il danno non patrimoniale sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1223 c.c..

sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici”.

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S.DI PAOLA, La Responsabilità Civile dell’Istruttore Subacqueo, op. cit., p. 17. 84

Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, in Foro it., Rep. 2003, voce Danni civili, n. 244, in extenso in Foro it., 2003, I, 2273, con nota di La Battaglia, Navarretta; Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8828, in Foro it., Rep. 2003, voce Danni civili, n. 393, in extenso in Mass., 2003. 85

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Foro it., Rep. 2008, voce Danni civili, n. 191, in extenso in Mass., 2008, 1547.