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Per Centro di immersione o Diving center si intende una persona giuridica che può assumere diverse forme che, attraverso la sua struttura, fornisce differenti tipologie di supporto all’attività subacquea, come le immersioni guidate, l’addestramento, la ricarica di bombole, il noleggio di attrezzature, il servizio di trasporto su imbarcazioni ecc.

Anche di diving si parla nelle Leggi Regionali e nelle proposte di legge esaminate.

La proposta di Testo unificato del 2009 definisce i Centri di immersione e di addestramento subacqueo sia le imprese che le organizzazioni senza scopo di lucro “che offrono supporto all’immersione e all’addestramento subacqueo e che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale”136.

Nella legislazione regionale, l’art. 2 comma 6 della L.R Calabria 17/2004 precisa ulteriormente tale definizione, affermando che “per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso il supporto alla pratica e all’apprendimento dell’attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell’ambiente”.

Le due definizioni sono piuttosto simili, entrambe fanno riferimento all’attività di supporto sia alla pratica delle immersioni in senso stretto, sia all’attività di addestramento ad essa propedeutica. La Legge Regionale aggiunge uno specifico riferimento agli standard operativi e di sicurezza che devono essere rispettati dagli operatori subacquei e dai clienti, nonché alle norme antinfortunistiche e di tutela dell’ambiente.

I diving center sono dunque soggetti giuridici che possono assumere la forma societaria, di impresa individuale o di organizzazioni senza scopo di lucro, che si occupano dell’organizzazione e gestione delle immersioni subacquee e dei corsi di addestramento, attraverso un impianto logistico proprio. Le definizioni riportate sopra sono volutamente ampie in modo da ricomprendere le diverse attività di supporto che possono venire ad esistenza. In ogni caso le prestazioni richieste e le relative responsabilità devono essere ricostruite sulla base del contratto concluso con il cliente137.

Bisogna poi tenere presente che il diving si avvale, per lo svolgimento delle specifiche mansioni, di guide, istruttori e assistenti e di tali soggetti è

136

Art 19 comma della proposta di Testo unificato del 2009. 137

F.DE FRANCESCO,G.D’ADAMO, Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee, op. cit., p. 131.

responsabile. L’art. 2049 c.c. stabilisce infatti che i datori di lavoro, indicati come “padroni e committenti”, rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti, "domestici e commessi", nell’esercizio delle loro mansioni, a titolo di responsabilità per fatto altrui.

In via di prima approssimazione può dunque ritenersi che il titolare del diving risponderà dei danni cagionati dalla guida, dall’istruttore o dall’assistente che lavora alle sue dipendenze, sia a titolo di responsabilità contrattuale, quale centro di diretta imputazione degli obblighi negoziali nei confronti del cliente, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c..

In passato si riteneva che la colpa di padroni e committenti derivasse da una loro negligenza nella scelta dei sottoposti (c.d. culpa in eligendo) o nella loro sorveglianza (c.d. culpa in vigilando)138. Le tesi più recenti, invece, ritengono sufficienti l’oggettivo inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa e la presenza del collegamento tra l’illecito stesso e le mansioni svolte dal dipendente139.

La recente giurisprudenza ritiene inoltre che, per l’affermazione della responsabilità ex art. 2049, non sia necessario uno stabile rapporto di lavoro subordinato, essendo sufficiente che il dipendente sia inserito, “anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbia agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore”, secondo lo schema della cd. “occasionalità necessaria”.

L’argomento sarà ripreso nell’ultimo paragrafo del capitolo IV, ci si limita qui ad anticipare che, in conformità a tale meccanismo, è sufficiente che la mansione affidata al dipendente sia tale da rendere possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, questo, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni140.

In tali casi, la responsabilità del datore di lavoro non viene esclusa nemmeno a seguito dell’accertamento dell’assenza della sua colpevolezza.

Per quanto invece riguarda le principali prestazioni compiute dai Centri di immersione questi, oltre a fornire guide idonee alle attività che verranno svolte, dovranno informare i subacquei circa le caratteristiche generali e i rischi delle immersioni subacquee. 138 Cfr. in rete http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2049.html. 139 Cfr. in rete http://www.altalex.com/documents/news/2002/02/14/responsabilita-del-datore-di- lavoro-per-fatto-del-proprio-dipendente. 140

Si riportano le parole della massima Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2013, n. 32462, in Foro it., Rep. 2013, voce Responsabilità civile, n. 250, in extenso in Ced Cass., rv. 257115 la quale afferma che “’l’incombenza disimpegnata deve aver determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se l’agente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”.

La norma tecnica UNI EN 14467:2006 stabilisce quali siano le informazioni che devono essere trasmesse dal Centro di immersione che fornisce il servizio, sia che si tratti di attività di addestramento e formazione, sia di attività di immersione organizzata e guidata per subacquei certificati141.

Le informazioni che devono precedere la fornitura del servizio riguardano principalmente questioni tecniche, quali informazioni circa i requisiti di assicurazione, certificazioni mediche, questioni contrattuali, requisiti legali. Nel caso in cui vengano concordate immersioni guidate, il cliente deve essere informato preventivamente circa le caratteristiche del sito di immersione, la formazione del gruppo e delle coppie, le profondità massime raggiungibili e i pericoli che potrebbero influire sulla sicurezza dell’immersione stessa.

Durante la fornitura del servizio, poi, i clienti devono essere informati in particolar modo sulla condotta da tenere e sulle procedure di emergenza142.

In tema di adempimento degli obblighi informativi, è rilevante una decisione del giudice francese, il quale ha riconosciuto la responsabilità del centro di immersioni per aver omesso di informare un cliente circa i rischi specifici dell’attività subacquea. Il subacqueo, durante la sua prima immersione, aveva accusato la perforazione del timpano143.

Proseguendo nella ricostruzione delle prestazioni tipiche dei diving, questi si trovano spesso a concludere contratti di fornitura di attrezzatura necessaria per l’immersione.

Il centro risponde dell’eventuale difettosità, pericolosità e non conformità della cosa locata, in applicazione dei principi dettati dagli artt. 1575-1580 c.c.

In base all’art 1575 c.c., in particolare, il diving dovrà consegnare al subacqueo l’attrezzatura in buono stato di manutenzione e conservarla in modo che possa servire all’uso pattuito. Per garantirne il godimento, dovrà eseguire tutte le riparazioni, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del cliente (art. 1576 c.c.).

Un approfondimento sulla responsabilità del diving anche con riguardo ai vizi della cosa locata, sarà contenuto nel capitolo successivo in tema di responsabilità civile.

Frequentemente il diving assume l’obbligo di trasportare i clienti fino al luogo di immersioni ed il trasporto può avvenire, a seconda delle diverse situazioni, via terra o via mare per mezzo di imbarcazioni. In questi casi i diving devono rispettare le norme previste a tale riguardo dal Codice Civile, dal D.lgs.

141

Norma UNI EN 14467:2006 – ISO 24803 “Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa”.

142

Il testo della norma UNI EN 14467:2006 è reperibile in rete presso il sito della Guardia Costiera al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e- documentazione/Documents/normativa-sub/sub.pdf.

143

18 luglio 2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto” ed in generale dal R.D. 30 marzo 1942 n. 327 “Codice della Navigazione”.

L’art. 409 del Codice della Navigazione stabilisce che il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco. Il vettore può andare esente da responsabilità qualora dimostri che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Su questo specifico tema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Rimini con sentenza 22 gennaio 2016 n. 110144. Il fatto riguardava le lesioni personali subite da una subacquea malamente caduta all’interno del gommone durante il tragitto di ritorno dall’immersione effettuata sul relitto c.d. “Cargo Anni”, al largo di Rimini. Il Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità del diving e del conduttore e capitano dell’imbarcazione, ritenendo il suo comportamento prudente e diligente. Il capitano non solo aveva tenuto una velocità idonea alla situazione, ma aveva addirittura ordinato alla cliente di spostarsi dalla prua del gommone, ritenendo la posizione pericolosa a causa delle peggiorate condizioni metereologiche e marine. Ciò è stato ritenuto sufficiente perché il comandante andasse esente da responsabilità.

In generale il diving ha poi l’obbligo di garantire l’incolumità dei propri clienti. Il Tribunale di Genova si è pronunciato sul tema, affermando che la società sportiva deve garantire l'incolumità fisica degli allievi attraverso mezzi organizzativi idonei e che pertanto deve organizzare i corsi vigilando sull'attività degli istruttori e sull'andamento delle lezioni, al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connaturato all'attività sportiva stessa145.

Per garantire l’incolumità dei subacquei, il diving deve possedere anche un’adeguata strumentazione di primo soccorso per poter gestire eventuali incidenti subacquei. La norma tecnica UNI EN 14667:2006 fa esplicito riferimento alle attrezzature di emergenza che devono trovarsi nell’immediata disponibilità nei luoghi di immersione. Il Decreto Balduzzi ha inoltre imposto la dotazione e l’impiego di defibrillatori semiautomatici da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche146. Al Decreto sono susseguite

144

T. Rimini, 22 gennaio 2016, n. 110. 145

T. Genova, 04 maggio 2000, in Foro it., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 342 nella quale è stata dichiarata la responsabilità contrattuale della società sportiva che aveva ad oggetto l'esercizio del karatè, per le lesioni subite da un'allieva che, invitata durante una lezione a partecipare ad una lotta con una cintura nera, subiva una mossa detta "gancio" che le cagionava la rottura del menisco.

146

Art. 7 comma 11 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n 189.

numerose proroghe e specificazioni, da ultime le “Linee guida” del Ministero della Salute e del Ministero dello Sport del 26 giugno 2017147.

La legislazione francese ha invece codificato le dotazioni di sicurezza del diving center nell’art. A. 322-78 del Code du Sport, il quale prevede dettagliatamente la dotazione minima che deve essere messa a disposizione dei subacquei148.

Nella già citata sentenza della Cour d’Appel Aix en Provence, 19 ottobre 2005, la Corte ha motivato la condanna anche sulla base della mancanza di mezzi di primo soccorso idonei e adeguati a fronteggiare i rischi delle attività subacquee.

5. Inquadramento professionale: professioni non organizzate ex