1. La responsabilità contrattuale
1.4 Obblighi di protezione Responsabilità da “contatto sociale”
Nel precedente paragrafo è stato affrontato il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento in presenza di un contratto tra danneggiante e danneggiato. Detto esame si è incentrato sulla responsabilità del contraente e quindi del danno subito dal creditore per effetto dell’inadempimento della parte debitrice di un contratto formalmente stipulato tra loro.
Saranno ora esaminati gli effetti della condotta inadempiente posta a carico di un soggetto non direttamente collegato contrattualmente con il danneggiato. Trattasi di una forma particolare di responsabilità nella quale potrebbero incorrere le guide subacquee non titolari del diving oppure il soggetto più esperto tra un gruppo di subacquei, sul quale i medesimi abbiano fatto affidamento.
La giurisprudenza ha infatti affermato la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità contrattuale, non solo quando il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, volontariamente assunta nei confronti di un determinato soggetto, quale ne sia la fonte.
In altre parole, si tratta di una forma di responsabilità contrattuale che nasce però non da un contratto ma da un altro rapporto giuridico.
Così la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità contrattuale può derivare anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni di semplice “contatto sociale”, ogni qual volta l’ordinamento imponga a un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento196.
196
Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Foro it., 2008, I, 2968: “Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta concezione della responsabilità contrattuale, ritenendo che essa possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice
Detta forma di responsabilità contrattuale è stata più spesso riconosciuta per i danni subiti da un paziente, non solo nei confronti dell’ente ospedaliero ma anche a carico del medico della struttura, quantunque non fondata sul contratto ma sul solo contatto sociale, poiché a questi si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e che sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso197.
In tali casi può, infatti, essere accertata la violazione degli obblighi di protezione ai quali il soggetto inadempiente è tenuto, sul presupposto che quegli obblighi derivino da un rapporto giuridico contrattuale che tra tali soggetti si instaura per contatto sociale qualificato.
La responsabilità per inadempimento da contratto originato da contatto sociale qualificato, è stata anche riconosciuta in capo al sorvegliante dell’incapace per i danni che quest’ultimo cagioni a sé stesso o in capo alla banca negoziatrice che abbia pagato assegni in violazione delle specifiche regole poste dall’ art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 “L. assegni”198.
La responsabilità di natura contrattuale derivante da contatto sociale è stata anche riconosciuta a carico dell’insegnante per i danni cagionati dall’alunno a sé stesso199.
Una recente decisione di merito ha precisato come “la responsabilità da contatto sociale qualificato sia una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall’esistenza di un contratto inteso in senso stretto e che sorge allorquando tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall’ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia di collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica (neminem laedere)”200.
La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la natura contrattuale derivante da contatto sociale qualificato della responsabilità ascrivibile all’insegnante “implica l’assunzione dei c.d. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (esecuzione di buona fede) i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio…”201.
contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”.
197
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008 n. 577, in Foro it., 2008, I, 455 con nota di Palmieri. 198
Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in Foro it., 2008, I, 2968. 199
Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, in Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità civile, n. 158, in extenso in Foro it., 2016, I, n.2858.
200
Trib. Trieste, 9 dicembre 2015, n. 833 in Redazione Giuffrè 2016. 201
Cass. 28 aprile 2017, n. 10516, in Foro it., Rep. 2017, voce Responsabilità civile, n. 13, in extenso in Mass., 2017, provvisorio; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, in Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità civile, n. 158, in extenso in Foro it., 2016, I, n.2858.
È stato peraltro precisato che la responsabilità da contatto sociale, “pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell’eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell’attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti all’attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell’art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico”202.
In tutti detti casi, in ragione della natura contrattuale della responsabilità “si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto”, mentre il danneggiante, per essere esentato dall’obbligo risarcitorio, ha l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Quanto all’entità dei danni non patrimoniali, ne è stata ammessa la quantificazione in via equitativa, ricorrendone i presupposti.
Tale forma di responsabilità potrebbe però anche sorgere qualora si verifichi la particolare ipotesi che sarà trattata nel paragrafo terzo del presente capitolo, ovvero qualora un soggetto assuma di fatto una posizione di preminenza rispetto agli altri partecipanti all’immersione, tale da giustificare un affidamento da parte loro nei suoi confronti e la conseguente sussistenza di un onere di protezione a suo carico, a prescindere dalla stipula di un contratto formalmente stipulato tra loro.