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Dei subacquei nei confronti di compagni e terz

2. La responsabilità extracontrattuale

2.2 Dei subacquei nei confronti di compagni e terz

Profili di responsabilità extracontrattuale possono delinearsi anche a seguito del comportamento tenuto dal subacqueo, nei confronti dei compagni d’immersione.

Nel corso dell’esecuzione delle immersioni e delle attività connesse, i subacquei potrebbero subire danni a causa della condotta posta in essere dal compagno di immersione che non abbia rispettato i doveri di diligenza, prudenza e perizia che lo svolgimento dell’attività richiede.

Anche in tal caso, i tradizionali regimi di responsabilità extracontrattuale vengono influenzati dalle peculiarità dell’attività svolta. Tra queste, di rilevante importanza è la già citata caratteristica dell’intersoggettività, parte integrante delle immersioni subacquee.

L’indispensabile legame tra i partecipanti all’immersione svolge un ruolo essenziale, tanto da far nascere una posizione di reciproca garanzia assunta dai subacquei nei confronti dei compagni236.

L’obbligo di reciproca protezione e assistenza, non nasce solo dal fatto che i subacquei condividono l’immersione e tutte le fasi preparatorie ad essa – come la scelta dei luoghi sulla base delle rispettive condizioni psico-fisiche e conoscitive, la verifica delle attrezzature, la necessaria e costante vicinanza durante l’attività – ma anche dal fatto che nel corso dell’immersione il compagno è l’unico soggetto in grado di prevenire possibili situazioni dannose ed è colui che più prontamente può intervenire in caso di pericolo237.

Tale rapporto interpersonale non comporta però che il compagno di immersione sia sempre considerato responsabile in via extracontrattuale per i danni subiti dal subacqueo; al contrario, proprio il grado di condivisione del

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F.DE FRANCESCO,G.D’ADAMO, Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee, op. cit., p. 94. Nello stesso senso precedentemente, si veda S.DI PAOLA, La Responsabilità Civile dell’Istruttore Subacqueo, op. cit., p. 14.

236

S.DI PAOLA, Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile, in op. cit., p. 499.

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Tale obbligo giuridico è ben definito dai giudici francesi in una sentenza Cout d’Appel de Paris del 25 gennaio 1995, in Legifrance:”les membres d’une palanqueée s’engagent, implicitement mais nécessairement, à se porter mutuellement un secours dont l’obligation se fonde sur un devoir morale, voire pénal s’il peut être porté sans danger et à l’accepter comme gage réciproque de survie dans l’hypothése même où les circonstances de l’accident sendraient impossible toute manifestation expresse de la vonolnté de confirmer cette acceptation”.

sistema di coppia e dei profili pratici dell’immersione, comportano innanzitutto una sorta di presunzione di simmetria conoscitiva dell’attività svolta insieme, dalla quale consegue un “atteggiamento di comune accettazione delle condizioni in cui operano i compagni d’immersione e dei rischi cui contemporaneamente e contestualmente essi si espongono”238.

Non è contestabile il fatto che esista un’area di rischio noto239 al subacqueo e che questo lo debba tenere in considerazione nel compiere la propria attività240.

Tale rapporto intersoggettivo, dunque, se da un lato amplia l’area della responsabilità dei subacquei qualora, a causa della condotta colposa di questi, i compagni subiscano sinistri, dall’altro tale responsabilità viene attenuata per gli eventi che siano conseguenza di fatti colposi riconducibili ad entrambi i compagni.

Così, ad esempio, se i subacquei non rispettano consapevolmente l’obbligo di segnalazione della propria posizione con una boa, qualora uno dei due sub venga investito da un’imbarcazione di passaggio, il danneggiato non avrà diritto di chiedere al compagno il risarcimento dei danni sofferti. L’art. 1227c.c., stabilisce infatti che, qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento venga diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze derivate.

Al di fuori dei casi di responsabilità tra compagni di immersione, l’ipotesi che un subacqueo cagioni un danno ad un soggetto terzo, estraneo all’attività sportiva, è assai contenuta sul piano statistico e sembra piuttosto un’astrazione teorica.

In tali residuali casi saranno comunque applicate le regole generali di responsabilità extracontrattuale ed anche per queste fattispecie, le uniche peculiarità che potrebbero venire in rilievo, sono legate all’attività svolta e all’intensità della diligenza e delle regole di cautela che possono essere richieste allo sportivo.

238

S.DI PAOLA, Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile, in op. cit., p. 500.

239

Si tratta del concetto di “rischio sportivo consentito”. Secondo la dottrina: “principio unificante è quello del c.d. “rischio sportivo consentito”, contraddistinto essenzialmente dalla considerazione che chi pratica uno sport accetta di esporsi, entro margini e limiti ben delineati, a eventi che possono originare un danno”, M. BONA, A. CASTELNOVO, P. L. MONATERI, La responsabilità civile nello sport, op. cit., p. 4.

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In materia di incidenti paracadutistici, è stato osservato come “in base al principio di autoresponsabilità, ciascun soggetto adulto e compos sui sia libero di sottoporsi ai rischi che ritiene di essere in grado di affrontare: ove sia lo stesso titolare del bene potenzialmente esposto a pericolo ad assumere in maniera consapevole la decisione di metterlo a repentaglio, nessun altro soggetto terzo può rivestire il ruolo “istanza di protezione”, legittimata a inibire la stessa risoluzione di correre il pericolo”, P. LORUSSO, Sulla responsabilità dell’istruttore nell’ambito dell’attività aviolancistica, in Rivista di diritto sportivo, 1994, p. 477.

Per esemplificare, un caso simile potrebbe presentarsi qualora un apneista impegnato nella pesca con il fucile, trafigga accidentalmente un bagnante. In tal caso potrebbe rilevare la specifica normativa che impone determinate modalità di esercizio dell’attività e taluni divieti.

In ogni caso, l’unica disposizione immediatamente applicabile è rappresentata dall’art. 6 ultimo comma del D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”, la quale vieta la pesca subacquea con fucile ai minori di 16 anni.