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Si tratterà ora della figura di guida subacquea. Gran parte della disciplina esaminata per l’istruttore, è applicabile alla guida e a tale disciplina ci si richiama. Verranno di seguito analizzati solo gli aspetti che divergono tra le due figure.

Innanzitutto guida ed istruttore subacqueo svolgono funzioni diverse. Se la prestazione tipica dell’istruttore è l’insegnamento, la guida è quella figura professionale che si obbliga contrattualmente ad organizzare l’immersione e ad accompagnarvi i subacquei-clienti121.

Anche per la guida, mancando un testo unico sulla subacquea, si possono richiamare alcune definizioni contenute nelle proposte di legge e nella regolamentazione regionale.

Le anzidette Leggi Regionali Liguria, Calabria, Sicilia e la proposta di legge della Regione Puglia, fanno riferimento all’attività di accompagnamento, a scopo turistico e ricreativo, di singoli o gruppi in possesso di brevetto122.

Ai fini dell’inquadramento della figura della guida subacquea, è interessante anche la definizione che l’art 2 della Legge 2 gennaio 1989 n. 6 detta per la guida alpina, come “chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

121

F.DE FRANCESCO,G.D’ADAMO, Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee, op. cit., p. 104.

122

Così l’art 2 comma 5 della L.R. Liguria 4 luglio 2001 n. 19 (abrogata dalla L.R. Liguria 29 dicembre 2010 n. 23); l’art. 2 comma 5 della L.R. Calabria 18 maggio 2004 n. 17; l’art 7 comma 1 L.R. Sicilia 2 maggio 2004 n. 8; l’art 2 comma 5 della P.D.L. Regione Puglia 11 aprile 2013 n. 258.

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”. Come si è visto in ambito subacqueo, la prestazione di insegnamento delle tecniche è invece più tipica dell’istruttore.

Da tali definizioni emerge come l’attività di accompagnamento dei clienti sia centrale nel ruolo di guida.

Non sembrano condivisibili invece le definizioni fornite dalla proposta di Testo unificato del 2009 e dalla Legge Regionale Sardegna n. 9/1999, le quali fanno entrambe riferimento, oltre all’accompagnamento, anche all’attività di assistenza all’istruttore nell’addestramento di singoli o di gruppi di persone123.

Come riportato precedentemente, per lo svolgimento della propria attività, l’istruttore può avvalersi di ausiliari ai sensi dell’art. 2232 c.c. e dell’operato di tali soggetti l’istruttore è responsabile, secondo quanto previsto dall’art. 2049c.c.. Risulta maggiormente condivisibile comprendere la figura di assistente istruttore nell’ambito degli ausiliari di questo, piuttosto che la figura della guida, la quale si limita ad accompagnare i subacquei in immersione124.

Resta comunque il fatto che l’istruttore può svolgere anche l’attività di guida subacquea ed in tale caso egli risponderà per i profili di responsabilità inerenti a tale figura.

Per quanto riguarda la ricostruzione degli obblighi contrattuali della guida subacquea, questi sono in parte diversi da quelli esaminati per l’istruttore e ciò è dovuto alla differente attività che tali soggetti svolgono.

Similmente all’istruttore, la guida dovrà rispettare le norme tecnico- amministrative UNI e gli standard prefissati dalla didattica di appartenenza, mantenere un livello di addestramento adeguato alle immersioni, effettuare controlli sull’efficienza e l’adeguatezza delle attrezzature in vista del tipo di immersione programmata e informare il cliente sulle caratteristiche e sui rischi dell’immersione.

Non ricadranno invece sulla guida gli obblighi strettamente legati all’attività d’insegnamento.

La guida dovrà inoltre programmare l’immersione in modo conforme alle abilità e alle condizioni dei clienti, per garantire la massima sicurezza possibile. Nel fare ciò avrà anche l’obbligo di accertare preventivamente le condizioni metereologiche e marine125.

123

Secondo l’art. 19 del Testo unificato 2009 e dell’art 2 comma 5 della L.R. Sardegna 26 febbraio 1999 n.6 (con piccole differenze puramente lessicali), è guida subacquea “chi a) assiste l’istruttore subacqueo nell’addestramento di singoli o gruppi di persone; b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto”.

124

F.DE FRANCESCO,G.D’ADAMO, Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee, op.

cit., p. 105. 125

In base alla citata sentenza della Cass. pen., 06 marzo 2014, n. 27964, in Foro it., Rep. 2015, voce Reato in genere, n. 55, in extenso in Ced Cass., rv. 262232 la guida ha anche

Un’interessante ricostruzione delle obbligazioni contrattuali assunte dalla guida subacquea, è fornita dalla già citata sentenza della Cass. Pen., 27 giugno 2014, n. 27964, la quale ha individuato i seguenti obblighi a carico di detto professionista:

- verificare la presenza, in capo ai partecipanti all’immersione, dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti;

- verificare la compatibilità degli stessi con le caratteristiche e di valutare attentamente i livelli di rischio dell'escursione programmata,

- scegliere ed adeguando il tipo di immersione rapportato alle capacità tecniche degli escursionisti,

- adeguare alle effettive condizioni del mare ed ambientali l'originario programma, modificandolo, ove necessario, per garantire la sicurezza dei sub,

- impedire comportamenti rischiosi e contrari alla comune prudenza da parte dei partecipanti all’immersione.

Si deve comunque tenere presente che tali obblighi sono solo esemplificativi delle normali prestazioni richieste alla guida, in quanto è sempre necessario adattare detti obblighi al caso concreto ed alla specificità del singolo contratto concluso. Benché la sentenza appena citata sottolinei l’irrilevanza del fatto che i subacquei siamo più o meno esperti, diverse sono le situazioni che si possono verificare e diversi possono essere i conseguenti gradi di responsabilità riconosciuti alla guida. Non è ad esempio inverosimile che un gruppo di subacquei, pur sotto la direzione di una guida, decida di eseguire un’immersione di esplorazione di un ambiente sconosciuto. In tali casi le prestazioni richieste alla guida saranno sicuramente più attenuate rispetto a quelle esemplificate sopra126.

In ogni caso, bisogna sempre tenere presente che la figura della guida e dell’istruttore sono strettamente connesse. Oltre ad insegnare le tecniche per la pratica della subacquea, l’istruttore può spesso svolgere anche la prestazione di accompagnamento dei clienti in immersioni ricreative. Nell’esecuzione della prestazione di accompagnamento, egli sarà da considerare alla stregua di una guida subacquea per quanto riguarda gli obblighi cui è tenuto ad adempiere.

l’obbligo di scegliere il percorso più adeguato anche in rapporto alle “effettive condizioni del mare ed ambientali, con la conseguente necessità di modificare la programmazione iniziale ove esse subiscano dei mutamenti”. Dello stesso avviso anche la precedente sentenza della Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2008, n. 26116, in CED Cass. pen., 2008, la quale aveva riconosciuto la responsabilità per omicidio colposo del maestro di sci che aveva accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco di valanghe.

126

Nell’obiter dictum di Corte App. Torino, 19 dicembre 1997, in Foro it., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 211 la Corte di Appello di Torino fa l’esempio di un caso in cui si sarebbe potuta escludere la responsabilità dell’istruttore e degli organizzatori di un corso, qualora ci fosse stato un accordo tra le parti per una scalata con il fine di aprire nuove vie su una parete di roccia. Osserva la Corte che “nel qual caso tutti i partecipanti sanno che numerose e gravi possono essere le insidie, muovendosi su un terreno ignoto”.

Da un punto di vista comparatistico, sono interessanti le soluzioni che l’ordinamento francese ha adottato in materia di subacquea turistico-ricreativa. Al contrario che nel nostro paese, infatti, la Francia si è dotata nel 2006 di uno specifico Codice dello Sport, all’interno del quale un’intera sezione è dedicata all’organizzazione delle attività subacquee, che trova collocazione nel Libro III, Capitolo II, Titolo II, Sezione III, del Code du Sport127.

La sezione terza è poi suddivisa in ulteriori sotto-sezioni, distinte in base delle differenti miscele utilizzate per immergersi, in quanto si è ritenuto che esse richiedessero una regolamentazione differenziata128.

In Francia, dunque, si riscontra una disciplina puntuale a livello nazionale, per quanto riguarda le attività subacquee.

Quanto ai soggetti coinvolti in tali attività, la regolamentazione francese prevede figure differenti.

Innanzitutto l’Art. A. 322-72 individua espressamente la figura del direttore d’immersione, “directeur de plongée”. Negli stabilimenti che organizzano le attività subacquee (come i diving center, di cui si dirà nel paragrafo successivo), il direttore di immersione è il soggetto che assume la responsabilità dell’immersione stessa, ed è sempre presente sul luogo di questa.

È responsabile da un punto di vista tecnico dell’organizzazione, delle decisioni da prendere per assicurare la sicurezza dei subacquei e dell'avvio delle operazioni di soccorso. È colui che assicura il rispetto delle regole da parte dei clienti e degli altri operatori subacquei.

Il comma 4 dell’art. A. 322-72, affida al directeur de plongée il compito di stabilire le caratteristiche dell’immersione. Ciò significa che dovrà scegliere il sito di immersione in relazione ai livelli di esperienza e alle attitudini dei sommozzatori e dovrà scegliere le guide adeguate. Sarà lui a pianificare lo svolgimento dell’immersione, organizzando i gruppi e fornendo ai clienti tutte le informazioni necessarie129.

Al direttore di immersione è affidato l’ulteriore compito di redigere e conservare una scheda di sicurezza. Tale modulo conterrà le generalità dei subacquei, i compiti che questi hanno svolto nel gruppo e i diversi parametri

127

La sezione terza è intitolata “Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique”, ovvero “Stabilimenti che organizzano la pratica dell'immersione subacquea”. 128

La Sotto Sezione I è intitolata “Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l’air, à l’oxygène ou aux mélanges autres que l’air”; la Sotto-sezione II “Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l’air”; la Sotto-sezione III “Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l’oxygène ou aux mélanges autres que l’air”; mentre la Sotto-sezione IV “Dispositions diverses”.

129

Cfr. in rete le informazioni fornite dalla FFESSM, Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins: http://www.ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=27&origine=FAQ. La FFESSM è una Federazione sportiva francese, investita dalla delega del Ministero dello Sport per la definizione della disciplina degli sport subacquei. È membro fondatore della CMAS.

programmati e realizzati nel corso dell'immersione. La scheda deve essere conservata nello stabilimento per un anno, senza particolari mezzi formali.

Per quanto riguarda le qualifiche che deve possedere il directeur de

plongée, queste sono individuate in un apposito allegato al Code du Sport e

fanno riferimento a certificazioni rilasciate da enti riconosciuti130. Interessante come le certificazioni minime richieste cambino a seconda che l’attività svolta sia di esplorazione o di addestramento e che l’immersione venga effettuata con aria, nitrox o trimix131.

La figura che invece si immerge con i clienti, è la guida subacquea, la “personne encadrant la palanquée”, che viene designata dal responsabile di immersione132. La guida dirige quello che in francese viene definito con il termine “palanquée”, ovvero un gruppo di subacquei che si immerge seguendo il medesimo tragitto, rispettando gli stessi standard di profondità e durata133. La guida è responsabile dello svolgimento dell'immersione, e si assicura che le sue caratteristiche siano adatte alle circostanze ed alle capacità dei subacquei. Dunque, le regole per lo svolgimento dell’immersione che vengono prestabilite dal responsabile di immersione, vengono sott’acqua adattate dalla guida alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare. Anche per quanto riguarda le certificazioni richieste alla guida, l’art. A. 322-74 rimanda agli allegati, ed in particolare al numero III-15 b, il quale stabilisce per l’immersione effettuate con aria compressa, differenti livelli di brevetti a seconda che l’attività svolta sia di esplorazione o di addestramento134. Qualora invece sia stata pianificata un’immersione in cui la guida utilizzi differenti miscele di gas, si rimanda agli allegati III-17 b, III-17 c, III-18 b e III-18 c135.

Tali allegati stabiliscono anche il numero massimo e minimo di subacquei che la guida può condurre. In particolare, massimo quattro persone in caso di immersione di addestramento e minimo tre persone per l’esplorazione, sia che si tratti di immersione con aria che con miscele di gas.

130

Annexe III-15 a “Qualification minimale du directeur de plongée”. 131

Viene distinta la “Plongées à l’air ou au nitrox en exploration”, la “Plongées à l’air ou au nitrox en enseignement ou en exploration” e la “Plongées au trimix en enseignement ou en exploration”.

132

Art. A. 322-74 del Code du Sport stabilisce che “en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l’encadrant”.

133

Cfr. in rete http://www.ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=27&origine=FAQ. 134

L’art. A. 322-74 distingue la “Plongées à l’air en exploration” e la “Plongée à l’air en enseignement et en exploration”.

135

Annexe III-17 b: “Conditions d’évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel”; Annexe III-17 c: “Conditions d’évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu nature”; Annexe III-18 b: ”Conditions d’évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l’héliox en milieu naturel”; Annexe III-18 c: “Conditions d’évolution en exploration en plongée au trimix ou à l’héliox en milieu naturel”.