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Inquadramento professionale: professioni non organizzate ex L 4/

L’istruttore e la guida subacquea, per quanto sino ad ora detto, sono qualificabili come “professionisti intellettuali” ed in base a tale qualifica, essi rientrano nella categoria delle “professioni non organizzate in ordini e discipline” previste dalla L. 10 febbraio 2013 n. 4. Detta legge riguarda le professioni non organizzate, ovvero quelle per le quali non vige l’obbligo di iscrizione ad “albi” o “elenchi”. La normativa predispone Linee Guida che hanno lo scopo di dare una collocazione sistematica alle attività svolte da professionisti che non sono iscritti e compresi in ordini o collegi.

In base all’art. 2, comma secondo, della L. 4/2013, per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

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“Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”, Decreto n. 149 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2017.

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L’attrezzatura in dotazione è elencata: un mezzo di comunicazione per contattare i soccorsi, la dotazione per la somministrazione di ossigeno puro, una coperta isotermica e un piano di soccorso aggiornato regolarmente in cui vengono precisare le modalità d’allarme in caso d’incidente, i recapiti dei servizi di soccorso e le procedure di emergenza da applicare in superficie alla vittima.

La definizione è all’evidenza estremamente ampia, tale da far sì che rientrino nel perimetro di questa legge un gran numero di attività professionali149.

La scelta di introdurre nell’ordinamento nazione una tale regolamentazione, sembra essere in linea con i principi dell’Unione Europea e della nostra AGCM, tesi alla realizzazione di un sistema “aperto”, che non subordini ad iscrizioni l’esercizio delle professioni150. In base all’art. 1 comma 4 della L. 4/2013, “l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”.

In tale quadro, che sottolinea l’autonomia dei professionisti, si inserisce il ruolo riconosciuto ad associazioni volontarie che possono costituirsi per valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra questi il rispetto delle regole deontologiche. In sostanza, coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituirsi in associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria finalizzate, tra le tante iniziative, a promuovere la formazione degli iscritti, ad adottare un codice di condotta vigilandone il rispetto da parte degli associati predisponendo opportune sanzioni, a promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente e a collaborare per l’elaborazione della normativa tecnica UNI151.

La L. 4/2013 promuove in ogni caso la cd. “autoregolamentazione volontaria” e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate, anche indipendentemente dalla loro adesione alle associazioni appena citate. Invero, la qualificazione di tali attività si basa sulla conformità delle stesse a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010 (art. 6 comma 2). L’art. 6, dunque, pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, stabilisce i principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale e che la norma tecnica garantisce.

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Il CEN (European Committee for Standardization) raggruppa il mare magnum delle le professioni così individuate in 7 categorie: arti, scienze e tecniche, comunicazione d’impresa, medicina non convenzionale, servizi all’impresa, sanitario, cura psichica, altre attività.

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G. D. MOSCO, Notarelle sulla legge in materia di professioni non organizzate, in Giurisprudenza Commerciale, 01 ottobre 2013, p. 890.

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Art. 2 commi 3 e 4 e art. 9 comma 1 della L. 4/2013. In base all’art. 4 comma 1, le associazioni possono inoltre autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio o attestato di qualità e qualificazione e rilasciare agli iscritti una relazione relativa alla regolare iscrizione, ai requisiti, agli standard posseduti ecc. (art. 7).

La conformità alle norme UNI, diventa così un fattore determinante per la qualificazione della professione non organizzata152.

Il quadro normativo si conclude con la previsione di specifici obblighi di trasparenza, controlli e sanzioni.

In particolare, chi esercita una professione non organizzata ha l’obbligo di qualificarsi ai sensi della L. 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente e la violazione di tale obbligo è sanzionato come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Di conseguenza, l’istruttore e la guida subacquea dovranno qualificarsi come “professionisti non organizzati” in ogni rapporto intercorrente con il cliente, sia esso costituito per un corso di formazione, un’immersione ricreativa o per qualsiasi altro rapporto che possa instaurarsi tra loro.

Spetta inoltre al Ministero dello Sviluppo Economico vigilare sull’attuazione della legge in parola. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web delle associazioni volontarie o il rilascio dell'attestazione non veritiera prevista dall'art. 7, sono sanzionabili dall’Autorità Antitrust, che può inibire e sanzionare la continuazione della pratica scorretta ed eliminarne gli effetti153.

Il quadro nazionale in materia di professioni esistente prima dell’emanazione della L. 4/2013, vedeva solo la presenza delle “professioni regolamentate” da Albi, Ordini o Collegi, ovvero che prevedono un percorso di formazione stabilito dalla legge, il superamento di un esame di abilitazione e l’iscrizione al relativo albo. Al di fuori di tale perimetro l’attività intellettuale era del tutto libera, in quanto non vi era alcuna disciplina che dettasse i contorni delle “professioni non regolamentate”.

Per molto tempo questi professionisti si sono spontaneamente organizzati, dando autonomamente vita ad associazioni professionali di settore di tipo privatistico.

In Italia si ravvisava, dunque, una duplice situazione: da un lato la presenza di un numero elevato di albi istituiti e dunque di professioni regolamentate154; dall’altro il fatto che il legislatore nazionale non aveva previsto alcuna normativa che potesse disciplinare e garantire le prestazioni fornite dai professionisti che rimanevano all’esterno di tali ordinamenti.

La necessità di elaborare una legge per regolamentare anche le professioni che non afferiscono ad Albi, Ordini o Collegi, proviene soprattutto

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Cfr. in rete

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1621&Itemid=1491. 153

G.D.MOSCO, Notarelle sulla legge in materia di professioni non organizzate, op. cit., p. 894. 154

La Commissione Europea elabora da tempo un database dinamico con la situazione di tutti i paesi europei dal punto di vista della regolamentazione delle professioni. La mappa interattiva è consultabile in rete in http://ec.europa.eu/growth/tools- databases/regprof/index.cfm?action=map&b_services=true#close.

per sollecitazione europea, che in via generale spinge per una maggiore liberalizzazione e regolazione dei mercati, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato unico comunitario con libera circolazione del capitale umano professionale. Lo sviluppo delle attività economiche e la mobilità dei professionisti all'interno del mercato unico, hanno infatti posto con urgenza il problema del reciproco riconoscimento professionale tra gli Stati membri dell’Unione Europea155.

L’ordinamento nazionale è dunque approdato alla L. 4/2013, che ha permesso a quasi 3 milioni di lavoratori di potersi qualificare come “professionisti”, a fianco dei professionisti “regolamentati” 156. Come è stato riferito nell’immediatezza dell’approvazione della Legge, “per la prima volta viene detto che siamo dei professionisti, prima il professionista era solo chi era iscritto ad ordini, albi e collegi”157.

Come si è riferito nel capitolo precedente, sotto il profilo strettamente costituzionale, le professioni rientrano nell’ambito delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, in base all’art. 117, comma 3, della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale del 2001.

L’enunciazione dei principi fondamentali in tema di professioni è rimessa allo Stato, mentre alle Regioni spetta la potestà legislativa di attuazione dei predetti principi con norme di maggior dettaglio. Le Regioni non possono quindi creare nuove professioni non previste a livello nazionale, né istituire nuovi o diversi albi per l’esercizio di attività professionali, in quanto gli albi hanno una funzione individuatrice delle professioni, che è attività preclusa in quanto tale alla competenza regionale158.

Si ribadiscono dunque i fondati dubbi di legittimità costituzionale delle Leggi Regionali attualmente vigenti in tema di subacquea, nelle parti in cui prevedono la predisposizione di albi o elenchi di guide e istruttori subacquei a livello regionale159.

155

Si veda a riguardo la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Nella parte introduttiva alla Direttiva, si può testualmente leggere che ”lo sviluppo delle attività economiche e la mobilità dei professionisti all'interno del mercato unico, hanno posto con urgenza il problema del reciproco riconoscimento professionale tra gli Stati membri dell’Unione Europea”.

156

Dato riferito dal senatore Sangalli nella discussione dei disegni di legge nn. 3270, 1329, 1464 (seduta n. 835 del 14.11.2012) citando stime dello CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

157

Parole di Giorgio Berloffa, Presidente di Cna e Presidente della Commissione Uni sulle professioni non regolamentate, al convegno «Professione Sociologo», tenutosi a Lecce il 14

giugno 2013. Relazione reperibile in rete in

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuXBt_qtxW8. 158

Principio già fissato Corte cost., 30 settembre 2005, n. 355, in Foro it., Rep. 2006, voce Corte costituzionale, n. 59 sulla legittimità costituzionale della Legge Regionale Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 “Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio”. 159

L’art. 5 della L.R. Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9 prevede l’istituzione di un Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo; l’art. 5 della L.R. Toscana 30 luglio 1997 n. 54 prevede

CAPITOLO IV

LA RESPONSABILITÀ CIVILE