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CAPITOLO 2 Cibo sostenibile

2.3 Agricoltura biologica

2.3.4 Certificazione di prodotto

Sono vietati il trapianto di embrioni e l’uso di ormoni per regolarizzare l’ovulazione, eccetto in caso di trattamento veterinario dei singoli animali; è inoltre vietato anche l’impiego di razze più efficienti ottenute mediante manipolazione genetica. L’allevamento biologico vieta anche la rimozione o la riduzione di code da ovini, suini, di becchi di specie avicole e di corna da bovini e ovini.

Il trasporto del bestiame deve essere quanto più breve possibile ed effettuarsi in modo da affaticare al minimo gli animali. E’ vietato l’uso di calmanti durante il tragitto e le operazioni di carico e scarico devono effettuarsi senza brutalità. Il trattamento degli animali al momento della macellazione o dell’abbattimento deve limitare la tensione e, nello stesso tempo, offrire le dovute garanzie rispetto all’identificazione e alla separazione degli animali biologici da quelli convenzionali.

“Un’adeguata e sana alimentazione, un esercizio regolare, accesso libero al pascolo appropriato, delle stalle adeguate ed adatte in condizioni igieniche ideali, con un appropriato numero di animali, fanno parte del piano profilattico per incoraggiare le naturali difese immunologiche del bestiame”19. Per la cura

delle malattie si utilizzano soprattutto rimedi omeopatici e fitoterapici, in quanto la somministrazione di antibiotici agli animali è severamente vietata dalla normativa.

2.3.4 Certificazione di prodotto

Per quanto riguarda i prodotti finiti, può essere utilizzata la dicitura “biologico” direttamente nella denominazione di vendita (nome del prodotto) e quindi il rispettivo logo europeo20 solo se almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola proviene da agricoltura biologica. Per percentuali inferiori al 95%, l’indicazione dell’origine biologica è consentita soltanto nell’elenco degli

19Consorzio Risteco (a cura di) (2010), Quaderno Ristorazione sostenibile con i prodotti bio, Litograph arti grafiche Sas, Venaria Reale (Torino), pag. 21.

20 Il logo europeo del biologico è stato scelto attraverso un concorso internazionale tra più di 3400 bozzetti di studenti di design, arrivati da tutti e 27 i paesi membri dell’Unione europea. I tre loghi finalisti sono stati poi votati sul web e si è aggiudicato la vittoria lo studente tedesco Dusan Milenkovic, con la proposta intitolata “Euro-leaf” (Euro-foglia) che rappresenta appunto una foglia stilizzata disegnata con le stelline dell’U.E.

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ingredienti ed in tal caso andrà comunque indicata la percentuale totale di ingredienti biologici rispetto al totale.

Accanto al logo europeo vanno riportate le indicazioni necessarie per identificare la nazione, il tipo di metodo di produzione, il numero di codice dell’operatore ed il numero di codice dell’organismo di controllo preceduto dalla dicitura: Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F.

Per quanto concerne il codice identificativo dell’organismo che controlla il produttore ed il prodotto, deve essere costituito da una sigla identificativa dello Stato Membro, da un termine che rinvia al metodo di produzione biologico e da un numero di riferimento stabilito dall’autorità competente.

Con riferimento invece al numero di codice dell’operatore, esso viene attribuito allo stesso dall’Organismo di controllo.

Così in etichetta, sotto al logo comunitario, troveremo una stringa come questa:

Unitamente a queste informazioni, deve essere anche riportata l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

Ÿ Agricoltura UE = quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione europea;

Ÿ Agricoltura non UE = quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi terzi;

Ÿ Agricoltura UE/non UE = quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e/o in un Paese terzo.

Tali indicazioni devono comparire nello stesso campo visivo del logo e sotto al codice identificativo dell’Organismo di controllo.

Il logo biologico e il sistema di etichettatura hanno quindi il compito di assicurare al consumatore che il prodotto che sta comprando è stato ottenuto seguendo tutti i dettami della Regolamentazione europea sull’agricoltura biologica o, nel caso di prodotti importati (vi è comunque da dire che l’utilizzo

Organismo di controllo autorizzato dal Mi.P.A.A.F.

Operatore controllato n.

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del logo su eventuali alimenti provenienti da paesi terzi è, tuttavia, facoltativo), secondo regole equivalenti o rigide allo stesso modo.

L’agricoltura biologica è l’unica forma di agricoltura controllata in base a Leggi europee e nazionali. Gli agricoltori, i trasformatori, gli importatori e tutti gli operatori della filiera devono sottostare alla normativa specifica se vogliono utilizzare, nella commercializzazione del prodotto, le diciture e i riferimenti del biologico.

Gli agricoltori convenzionali che intendono avviare la produzione biologica devono notificare la loro intenzione alla Regione e ad uno degli Organismi di controllo autorizzati. L’Organismo in questione procederà quindi alla prima ispezione con propri tecnici specializzati che esaminano l’azienda e prendono visione dei diversi appezzamenti, controllandone la rispondenza con i diversi documenti catastali dei magazzini, delle stalle e di ogni altra struttura aziendale: se dall’ispezione emerge il rispetto della normativa, l’azienda verrà ammessa nel sistema di controllo e ne verrà avviata la conversione, un periodo di disintossicazione del terreno che, a seconda dell’uso precedente di prodotti chimici e delle coltivazioni, potrà durare due o più anni. Solo a conclusione di questo periodo di conversione, il prodotto potrà essere commercializzato come da agricoltura biologica. Gli agricoltori che intendono infine produrre sia colture convenzionali che biologiche devono separare nettamente i due processi, a ciascun livello della produzione.

Per assicurare che tutti gli operatori siano conformi alla regolamentazione, è stato istituito un sistema di controllo uniforme in tutta l’Unione Europea. I controlli vengono effettuati in ogni anello della catena di produzione dell’agricoltura biologica ed è inoltre obbligatorio che ogni agricoltore, trasformatore o importatore che opera nel settore dell’agricoltura biologica sia soggetto ad ispezione almeno una volta all’anno (o più spesso sulla base di una valutazione dei rischi).

Per questa funzione, in Europa ogni Stato Membro ha designato determinate Autorità Pubbliche e/o Organismi di controllo privati approvati che hanno il compito di eseguire con obiettività le ispezioni, operando sotto la supervisione o in stretta collaborazione con le autorità centrali competenti degli Stati Membri. Gli Organismi nazionali che possono effettuare i controlli e rilasciare la certificazione delle produzioni biologiche sono riconosciuti dal Ministero delle

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Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) e sottoposti, a loro volta, al controllo del Ministero stesso e delle Regioni. Tra le principali in Italia ricordiamo l’ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - (sull’etichetta dei prodotti appare il codice IT ICA), la BIO AGRICERT della Bioagricoop (codice IT BAC), la BIOS (codice IT BIO), il C.C.P.B. - Consorzio Controllo Prodotti Biologici - (codice IT CPB), il CODEX (sigla IT CDX), l’ECOCERT Italia (codice IT ECO), l’I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione - (codice identificativo IT IMC), il QC&I International services (codice IT QCI), il SUOLO E SALUTE (codice IT ASS) e il BIOZERT (codice identificativo IT BZ BZT).

Oltre ai monitoraggi effettuati dai tecnici esterni, gli agricoltori che producono biologico devono documentare ogni passaggio su acquisti, vendite e trattamenti sanitari sugli animali su appositi registri predisposti dal Ministero, in grado di garantire la tracciabilità e l’identificazione di ogni singolo prodotto. Nel caso in cui gli agricoltori risultino inadempienti, la certificazione biologica può essere ritirata e il diritto di vendere i prodotti come biologici revocato.

La distribuzione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi è consentita nel mercato comune solo se sono prodotti e controllati nelle stesse condizioni o in condizioni equivalenti: gli organismi di controllo che operano in paesi terzi saranno quindi direttamente autorizzati e monitorati dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri21. Questa procedura consente alla Commissione

Europea di controllare e monitorare meglio l’importazione di prodotti biologici e di garantirne la relativa conformità.