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Cile

Nel documento Il subappalto: un fenomeno globale (pagine 107-111)

2. La disciplina del subappalto

2.2. Cile

Per quanto riguarda il Cile, esiste la legge n. 20123 che disciplina il lavoro in regime di subappalto, il funzionamento delle imprese di servizi temporanei e il contratto di lavoro di servizi.

Tale legge aggiunge al libro I del Código del Trabajo il seguente titolo VII, Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios, oltre ad apportare diverse modifiche alla legislazione vigente, per disciplinare la materia.

All’articolo 183-A viene fornita una definizione di lavoro in regime di subappalto, da intendersi come quel lavoro realizzato in virtù di un contratto di lavoro da un lavoratore per un datore di lavoro, denominato appaltatore o subappaltatore, quando quest’ultimo, in ragione di un accordo contrattuale, si impegna ad eseguire opere e servizi per conto proprio, facendosi carico del rischio e con lavoratori alle proprie dipendenze, in favore di una terza persona fisica o giuridica proprietaria dell’opera, impresa o attività, denominata impresa principale, in cui si svolgono i servizi o si eseguono le opere commissionate. Ad ogni modo, le norme del paragrafo contenente questi articoli non si applicano alle opere e ai servizi che vengono realizzati in maniera discontinua o sporadica.

Laddove i servizi prestati fossero eseguiti in assenza dei requisiti segnalati, ovvero si riducessero alla sola intermediazione di manodopera in un’attività, il datore di lavoro verrà ritenuto il proprietario dell’opera, impresa o attività, oltre a subire l’applicazione delle sanzioni eventualmente previste.

L’impresa principale sarà responsabile in solido degli obblighi lavorativi e contributivi cui gli appaltatori devono assolvere nei confronti dei loro lavoratori, inclusi gli eventuali indennizzi legali spettanti in ragione della cessazione del rapporto di lavoro. Tale responsabilità sarà limitata al

tempo o periodo durante il quale i lavoratori abbiano prestato la loro attività in regime di subappalto in favore dell’impresa principale (articolo 183-B).

Se l’impresa principale rendesse effettivo il diritto a essere informata (articolo 183-C), risponderebbe in via sussidiaria di quegli obblighi lavorativi e previdenziali che gli appaltatori e subappaltatori hanno nei confronti dei loro lavoratori, compresi gli eventuali indennizzi legali spettanti al termine del rapporto di lavoro. Questa responsabilità sarà limitata al tempo o periodo durante il quale il o i lavoratori dell’appaltatore o subappaltatore abbiano prestato servizio in regime di subappalto per il proprietario dell’opera, impresa o attività. Eguale responsabilità assumerà l’appaltatore con riferimento agli obblighi che i propri subappaltatori hanno nei confronti dei lavoratori di questi ultimi (articolo 183-D).

L’impresa principale dovrà adottare le misure necessarie per proteggere efficacemente la vita e la salute di tutti i lavoratori che prestino servizio in tale opera, impresa o attività, a prescindere dal soggetto da cui dipendano (articolo 183-E).

L’articolo 183-F contiene le definizioni necessarie per comprendere la portata di questa legge:

– agenzia di servizi temporanei. Persona giuridica, iscritta nell’apposito registro, che abbia per oggetto sociale esclusivo quello di mettere a disposizione di terzi, lavoratori affinché gli stessi svolgano prestazioni di carattere transitorio od occasionale, così come la selezione e formazione dei lavoratori, oltre ad ulteriori attività affini all’ambito delle risorse umane;

– utilizzatrice. Persona fisica o giuridica che, mediante contratto, si accorda con un’agenzia di servizi temporanei per la messa a disposizione di lavoratori al fine di svolgere prestazioni o compiti transitori od occasionali;

– prestatore di servizi temporanei. Colui che ha firmato un contratto di lavoro con un’agenzia di servizi temporanei per essere messo a disposizione di una o più utilizzatrici.

Ogni agenzia di servizi temporanei dovrà costituire una garanzia permanente a nome della Direzione del lavoro. L’importo della garanzia viene aggiornato ogni 2 mesi, in considerazione del numero dei lavoratori temporanei che siano assunti in quel dato momento. La garanzia sarà preferibilmente destinata a rispondere, nel prosieguo, agli

obblighi legali e contrattuali dell’agenzia nei confronti dei propri lavoratori temporanei, maturati in ragione dei servizi da questi ultimi prestati presso le imprese utilizzatrici, ed in subordine alle multe che vengano comminate a fronte di eventuali violazioni delle norme del codice (articolo 183-J).

Il direttore del lavoro potrà, con decisione motivata, ordinare la cancellazione dell’iscrizione dal registro di un’agenzia di servizi temporanei nei casi enumerati nell’articolo 183-M.

La messa a disposizione, da parte di un’agenzia di servizi temporanei, di prestatori di servizi temporanei in favore di un’impresa utilizzatrice, dovrà risultare per iscritto mediante un contratto di messa a disposizione di prestatori di servizi temporanei (articolo 183-Ñ), nel quale dovrà essere indicata la causa che giustifica il ricorso ad un simile contratto. Se manca il contratto scritto di messa a disposizione di prestatori di servizi temporanei, il lavoratore verrà considerato come dipendente dell’impresa utilizzatrice, vincolo che sarà regolato dalle norme del diritto del lavoro comune, oltre all’applicabilità delle sanzioni che fossero da eventualmente da comminarsi in base a quel codice.

Il contratto di lavoro di servizi temporanei è un accordo in virtù del quale un lavoratore e un’agenzia di servizi temporanei si obbligano reciprocamente a eseguire specifici lavori in favore di un’impresa utilizzatrice di quell’agenzia e a corrispondere la retribuzione determinata in relazione al tempo impiegato (articolo 183-R).

Se il lavoratore continua a prestare servizio dopo che sia spirato il termine del suo contratto di lavoro, questo si trasformerà in contratto a tempo indeterminato, divenendo così l’impresa utilizzatrice il suo datore di lavoro e calcolando l’anzianità del lavoratore, ai fini di tutti gli effetti legali, dalla data di inizio della prestazione di lavoro presso l’utilizzatrice (articolo 183-T).

L’impresa utilizzatrice avrà facoltà di organizzare e dirigere il lavoro, nell’ambito delle funzioni per le quali il lavoratore le è stato messo a disposizione da parte dell’agenzia di servizi temporanei. Inoltre, il prestatore di servizi temporanei sarà soggetto al regolamento di ordine, sicurezza e igiene dell’impresa utilizzatrice, del quale dovrà essere messo a conoscenza mediante consegna di una copia stampata (articolo 183-X).

L’impresa utilizzatrice dovrà rispettare, in toto, le condizioni stabilite tra il lavoratore e l’agenzia di servizi temporanei relative alla prestazione dei servizi, quali ad esempio la durata della giornata di lavoro, i riposi

giornalieri e settimanali, la natura dei servizi e il luogo di prestazione degli stessi.

Quando l’impresa utilizzatrice assuma un prestatore di servizi temporanei tramite agenzie non iscritte nel registro appositamente tenuto dalla Direzione del lavoro, il lavoratore verrà considerato come dipendente dell’impresa utilizzatrice, vincolo che sarà regolato dalle norme del diritto del lavoro comune, oltre ad essere applicabili le sanzioni amministrative eventualmente previste (articolo 183-AA).

L’impresa utilizzatrice sarà in via sussidiaria responsabile degli obblighi di lavoro e previdenziali cui devono assolvere le agenzie di servizi temporanei in favore dei loro lavoratori. Ciò nonostante, sarà responsabilità diretta dell’impresa utilizzatrice il rispetto delle norme relative all’igiene e sicurezza nel lavoro (articolo 183-AB).

Allo stesso modo, le lavoratrici assunte in base a questo schema contrattuale beneficiano del congedo di maternità disciplinato nel codice, cessando questo di diritto al termine dei servizi presso l’impresa utilizzatrice (articolo 183-AE).

Tuttavia, in Cile, Paese in cui, nel 2006, il lavoro esternalizzato interessava circa il 35% della popolazione dipendente, l’interpretazione che della legislazione ha dato la Corte suprema, ha sottratto importanti poteri di ispezione alla Direzione del lavoro. Verso la fine del 2007, a seguito di un lungo processo ispettivo, la Direzione del lavoro rilevò alcune irregolarità circa il modo in cui stava evolvendosi l’esternalizzazione nella Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

L’ordine per l’impresa era quello di internalizzare circa 4.800 lavoratori subappaltati. Le corti di appello accolsero le argomentazioni addotte da Codelco, secondo cui la Direzione del lavoro aveva oltrepassato i confini delle funzioni assegnatele, non rientrando infatti tra le sue facoltà quella di stabilire la legittimità o meno dei contratti nell’ambito di un subappalto di lavoro. In definitiva, la Corte suprema dichiarò che gli ispettori erano incorsi in azioni arbitrarie e illegali, tali da compromettere la garanzia costituzionale sancita all’articolo 19, n. 3, quarto comma, della Costituzione cilena, essendosi appropriati di facoltà proprie ed esclusive dei tribunali del lavoro;

che oltre ad accertare i fatti, sono giunti ad una conclusione giuridica consistita nel dichiarare l’esistenza di contratti di lavoro simulati, il che implica l’aver proceduto all’interpretazione di contratti, facoltà che è

propria dell’organo giurisdizionale e non di un ente amministrativo e, sebbene quest’ultimo possa interpretare la legge, non può però dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro; che l’organo ispettivo è chiamato ad esercitare le proprie facoltà quando, nell’esercizio delle sue funzioni ispettive rilevi infrazioni evidenti, chiare, precise e determinate delle norme del lavoro, dovendo limitarsi a constatare situazioni di fatto che senza dubbio configurino violazioni alle leggi di lavoro […].

La pronuncia della Corte costituzionale ebbe l’effetto di lasciare in sospeso, da un punto di vista istituzionale, il processo di implementazione della legge sul subappalto (2).

Nel documento Il subappalto: un fenomeno globale (pagine 107-111)