4. Il subappalto nella giurisprudenza
4.1. Subordinazione e prestazione di servizi professionali
La SCJN ha chiarito il confine tra i servizi professionali e la subordinazione, segnalando che non basta che le parti stipulino un contratto di servizi professionali per considerare che non esista una subordinazione di lavoro:
Se un professionista presta regolarmente i propri servizi in favore di una persona ricevendo una retribuzione concordata ma, al tempo stesso, sia riscontrabile anche una subordinazione consistente nel fatto che il professionista svolga la propria attività eseguendo gli ordini di chi ha richiesto i suoi servizi, nella forma e nei tempi da questi indicati, deve concludersi che il rapporto esistente sia di natura lavorativa e non civile,
anche laddove il documento da cui risulti il contratto fosse stato denominato di “prestazione di servizi”.
Per altro verso, anche se la tesi è minoritaria, sono stati segnalati i requisiti che consentono di accreditare la prestazione di servizi professionali:
Non è sufficiente l’esistenza di una prestazione di un servizio personale e diretto effettuata da una persona in favore di un’altra per poter sostenere di essere in presenza di un rapporto di lavoro, in quanto tale relazione deve avere come requisito principale la subordinazione giuridica, la quale implica che il datore di lavoro abbia in ogni momento la possibilità di disporre dello sforzo fisico, mentale, o di entrambi, del lavoratore, secondo il rapporto concordato; vale a dire, deve esistere da parte del datore di lavoro un potere giuridico di direzione e controllo cui fa da contraltare il dovere di obbedienza da parte di chi presta il servizio; tale relazione di subordinazione deve essere costante durante la giornata di lavoro e implica la soggezione alla direzione del datore di lavoro o del suo rappresentante; inoltre, il contratto o il rapporto di lavoro si manifestano generalmente attraverso anche altri elementi, quali: la classificazione, il salario, l’orario di lavoro, le condizioni di riposo del settimo giorno, le ferie, eccetera, elementi che sebbene non vengano indicati sempre in modo integrale, non sarebbero comunque sufficienti a determinare la natura del rapporto, se si tiene in considerazione la disposizione dell’articolo 21 della Ley Federal del Trabajo, così tali elementi vengono considerati nel contratto ordinario come requisiti secondari. Pertanto, non è possibile confondere la prestazione di un servizio subordinato che dà origine a un rapporto di lavoro disciplinato dalla Ley Federal del Trabajo con il servizio professionale che è regolato da altre disposizioni legali; nel primo, come già detto, il datore dà e il lavoratore riceve ordini precisi relazionati al contratto, dispone dove, quando e come realizzare tutto quanto riguarda il rapporto di lavoro, ordini, questi, che vengono impartiti direttamente dal datore di lavoro a un superiore gerarchico suo rappresentante; nella prestazione di servizi, invece, il prestatore della stessa svolge la propria attività utilizzando mezzi propri, senza ricevere ordini precisi e senza dunque che esista direzione o subordinazione alcuna, né dovere di obbedienza, giacché il servizio si presta in modo indipendente, senza soggezione alle condizioni già descritte di orario, salario ecc.
In un’altra tesi minoritaria si segnala quanto segue:
Se l’attore ha concordato con i convenuti, quando questi si recarono al suo laboratorio a richiedere i suoi servizi, la fabbricazione di diversi articoli in ferro, a differenti prezzi, da ciò si deduce che l’importo degli stessi non costituisce una controprestazione per prestazioni personali a carattere subordinato, a maggior ragione perché si era dimostrato che il fabbro disponesse di una fonte di lavoro propria, e se a ciò si aggiunge l’assenza di una prova che dimostri che il materiale, gli strumenti e gli utensili utilizzati per l’adempimento delle sue attività siano stati forniti dalla controparte, risulta logico ritenere che abbia eseguito dette attività in forma indipendente e, di conseguenza, che non vi sia stata alcuna subordinazione dell’attore rispetto ai convenuti nella prestazione di tali servizi, elementi, questi, da cui emerge che il nesso giuridico intercorso tra le parti non abbia avuto natura lavorativa, alla luce dell’articolo 20 della Ley Federal del Trabajo.
In un’altra tesi relativa alle caratteristiche del rapporto di lavoro di un professionista, si è sostenuto che:
Se il datore di lavoro adduce a giustificazione il fatto che la relazione che intercorreva tra lui e il convenuto era di carattere civile perché questi agiva liberamente nella realizzazione del proprio lavoro, non basta però questa prova a dar fondamento alla propria tesi, e ciò in quanto il vincolo contrattuale non si identifica in relazione alla natura dei servizi che vengono prestati tanto che né il lavoro intellettuale, né quello realizzato in applicazione di conoscenze scientifiche possono essere esclusi dai benefici garantiti dall’articolo 123 della Costituzione; di conseguenza, se esiste un rapporto di lavoro, che si sviluppa in modo costante e secondo un orario prefissato, di prestazione di servizi professionali, e questi vengono retribuiti in denaro, il professionista acquisisce il carattere di lavoratore in conformità al precetto invocato. Per altro verso, bisogna aggiungere che potrebbe mancare la direzione tecnica in considerazione della natura di detti servizi, ma è sufficiente che esista la possibilità giuridica per il datore di lavoro di disporre in un dato momento dell’energia lavorativa affinché si configuri il rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che nel documento in cui si dichiara il tipo di rapporto, questo fosse stato definito in altro modo, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge del lavoro.
Infine, in una sentenza si segnala che non è la denominazione che le parti attribuiscano a un contratto che determina la natura dei servizi prestati:
Se il convenuto nega l’esistenza della relazione di lavoro e si giustifica asserendo che si tratta di una prestazione di servizi professionali, adducendo come prova un contratto nel quale si specifica tale circostanza, bisogna studiare detto documento assieme al resto del materiale probatorio per determinare la natura del rapporto tra le parti, e se da quest’analisi emergono le caratteristiche proprie di un vincolo di lavoro, quale è quello della subordinazione, tale deve essere dichiarato, posto che non è la denominazione che le parti assegnino a quel contratto il fattore che determina la natura dei servizi prestati.