Il subappalto rappresenta una forma di esternalizzazione, mediante la quale un’impresa appalta a una o a varie imprese la realizzazione, per suo conto, di una o più parti della sua catena di produzione.
La Commissione europea, nella sua comunicazione del 18 dicembre 1978 (9), definì il subappalto industriale nel seguente modo:
un’impresa detta “committente” incarica, impartendo proprie direttive, un’altra impresa, il “subfornitore”, di fabbricare prodotti, fornire servizi o eseguire lavori destinati al committente o eseguiti per conto di questi [§ 1, secondo comma].
Esistono varie classificazioni del subappalto. Una delle prime fu elaborata dall’International Labour Organization (ILO), ed è basata sulla distinzione del subappalto, da un lato, di produzione di beni e servizi, e dall’altro, di manodopera (10). Nel primo caso, l’impresa utilizzatrice appalta ad altra impresa la somministrazione di un bene o servizio, e questa si impegna, a suo rischio e per proprio conto, a svolgere l’incarico con risorse proprie (materiali, finanziarie e con personale proprio). Ciò che all’impresa utilizzatrice interessa è unicamente il lavoro concluso, non avendo rilevanza la quantità di personale o le ore di lavoro utilizzati, posto che il pagamento è connesso alla sola realizzazione del servizio. In questo caso, la supervisione dei lavoratori spetta non all’impresa utilizzatrice, ma all’impresa subappaltatrice, che è quella che paga i lavoratori. È questa la tipologia di subappalto che si applica, tra gli altri, all’ambito delle costruzioni, delle pulizie, della sicurezza, dei trasporti, della produzione di ricambi d’auto, dell’industria automotrice.
Dall’altro lato, il subappalto di manodopera ha come unico obiettivo la somministrazione di manodopera all’impresa utilizzatrice da parte dell’impresa subappaltatrice; sussiste in questo caso una relazione di lavoro diretta tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore. La negoziazione è realizzata dal subappaltatore, che è pagato in base al numero di lavoratori appaltati e non in base al risultato prodotto. In questo caso, è l’impresa utilizzatrice a supervisionare l’attività dei lavoratori, i quali avranno raggiunto un previo accordo con il subappaltatore.
(9) Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell’articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
(10) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Trabajo en régimen de subcontratación, Informe V (2A), Conferencia Internacional del Trabajo, 86a reunión, 1998, in www.ilo.org.
Allo stesso modo, può differenziarsi il subappalto industriale da quello di mercato. Con quest’ultima espressione si fa riferimento all’operazione attraverso cui un’impresa affida ad altra impresa, in tutto o in parte, l’esecuzione di un contratto d’opera o di un contratto pubblico concluso con il subappaltante. Questa nozione ha un significato ben preciso nel diritto francese e non bisogna lasciarsi ingannare dal significato corrente del termine, che tende a qualificare come subappalto qualunque fatto consistente nell’affidare a un terzo l’esecuzione di un compito che è normalmente sotto la propria responsabilità, qualunque siano le modalità in base alle quali questa sostituzione abbia luogo, e qualunque sia il compito affidato. La legge n. 75-1334 del 31 dicembre del 1975 (11) definisce il subappalto come «l’operazione in base alla quale un imprenditore affida, in subappalto e sotto la sua completa responsabilità, ad un’altra persona definita subappaltatore, l’esecuzione totale o parziale di un contratto di impresa o di mercato pubblico firmato dall’imprenditore».
Il subappalto presenta un interesse innegabile per l’impresa subappaltante, che non è tenuta così ad assumere personale né ad acquistare materiale. Il ricorso al subappalto le consente altresì di affrontare i picchi di attività e di separarsi dai subappaltatori nei periodi di crisi. Inoltre, il subappalto specializzato permette di accedere a tecnologie o processi che l’impresa da sola non sarebbe in grado di procurarsi. Nell’area dei servizi, consente la realizzazione di compiti che esulano dal “lavoro” dell’impresa (accoglienza, manutenzione, pulizia, ecc.) e che possono essere svolti da imprese specializzate.
Il subappalto è, d’altra parte, uno strumento interessante anche per i subappaltatori. Consente loro di ricevere un certo livello di ordini assicurato e di sostenere la loro crescita nelle grandi imprese dinamiche.
Tuttavia, il rovescio della medaglia è che i subappaltatori si trovano frequentemente in una situazione di dipendenza tecnica e commerciale rispetto ai subappaltanti. La loro posizione è particolarmente debole poiché si trovano a dover far fronte alla concorrenza dei colleghi e dello stesso subappaltante, il quale, in ogni momento, potrebbe riprendere la produzione subappaltata. Inoltre, nell’ipotesi di una recessione, i subappaltatori sono le prime vittime, dal momento che il subappaltante preferirà riprendersi la fabbricazione subappaltata per evitare conflitti con
(11) Modificata dalla l. n. 2001-1168 del 1o dicembre 2001.
il suo personale. Infine, l’impresa subappaltatrice è tenuta a un costante adattamento ai mutamenti dei subappaltanti, che cambiano le loro tecniche, si integrano, o scompaiono.
Si è argomentato che il subappalto produce benefici tanto per i subappaltatori che per i subappaltanti, indipendentemente dal fatto che il fenomeno avvenga in Paesi sviluppati o in via di sviluppo. I benefici per i subappaltatori sono i seguenti: creazione di posti di lavoro (interni o esterni attraverso reti locali di subappalto); mantenimento di posti di lavoro (a fronte della creazione degli stessi, visto che i posti di lavoro non si creano, ma vengono mantenuti); aumento delle entrate; miglioramento tecnologico/aggiornamento; aggiunta di clienti internazionali alla clientela, rappresentando questa una fonte aggiuntiva di ordini (nascita di nuovi progetti); riduzione della capacità in eccesso. Dal punto di vista dei subappaltanti, i benefici sono invece i seguenti: creazione di posti di lavoro (creazione di nuove linee di servizi e focalizzazione in attività base e specialistiche); mantenimento dei posti di lavoro esistenti;
riduzione dei costi; maggior competitività ed efficienza imprenditoriale;
aumento/mantenimento della quota di mercato (mantenimento della leadership di mercato, ingresso in nuove nicchie di mercato, introduzione nel mercato di nuovi prodotti); accesso alle materie prime; acquisizione di componenti/pezzi di alta qualità o accesso agli stessi (miglioramento tecnologico), e maggior valore del progetto finale (12).
Nonostante ciò, le imprese subappaltatrici, così come le imprese subappaltanti, sono guardate con sospetto. Il ricorso al subappalto può infatti essere inteso come una minaccia alle conquiste sociali, attraverso cui si sottrae lavoro agli impiegati di un’azienda per darlo ad altri che vengono pagati di meno.
A livello internazionale è dato riscontrare come l’avanzamento in materia sia stato lento e pieno di resistenze. Ciò nonostante si è giunti, perlomeno, all’elaborazione di una raccomandazione internazionale (si veda in tal senso il cap. II).
(12) J.-L.MORCOS, Subcontratación internacional frente a deslocalización. Examen de los estudios disponibles y de ejemplos obtenidos de la red de BSA/SPX, Organización de las Naciones unidas para el desarrollo industrial, 2004, 50 e 51, in www.unido.org.