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Criteri in materia di responsabilità solidale

Nel documento Il subappalto: un fenomeno globale (pagine 148-151)

4. Il subappalto nella giurisprudenza

4.6. Criteri in materia di responsabilità solidale

In alcuni casi recenti si è segnalato che, affinché si configuri la responsabilità solidale per un’impresa beneficiaria, come quelle cui fa riferimento la legge agli articoli 13 e 15, è necessario invocare tale carattere all’inizio del giudizio e non dopo, così possiamo leggere che:

affinché sia possibile decretare la responsabilità solidale è necessario che il lavoratore domandi il riconoscimento di determinati diritti, tanto al datore di lavoro diretto, al quale è legato in virtù del rapporto di lavoro, quanto al responsabile solidale, il quale viene individuato come il beneficiario dei servizi prestati; ciò implica che il datore di lavoro solidale debba essere coinvolto nel processo sin dall’inizio dello stesso, vale a dire, sin dal momento in cui viene presentata la domanda o comunque nella fase delle domande ed eccezioni, per far sì che lo stesso possa essere sentito e sconfitto in giudizio, e sia rispettato il suo diritto di essere previamente ascoltato, così come previsto nell’articolo 14 della Costituzione, e per poter così determinare, da una parte, se si beneficiò dei servizi del lavoratore e, dall’altra, la sua eventuale responsabilità solidale; di conseguenza, se in un giudizio precedente il lavoratore non aveva domandato il riconoscimento dei propri diritti anche a colui che

(13) Sexto Tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito 7 mayo 1992, amparo directo 4316/92.

veniva individuato come il soggetto beneficiario dei servizi prestati, non potrà più, in un successivo giudizio promosso al fine di dimostrare la stessa circostanza, pretendere che venga dichiarata quella responsabilità, in quanto ciò vorrebbe dire modificare nella sostanza la decisione del primo giudice, che ha invece già il carattere di cosa giudicata (14).

Allo stesso modo, nella giurisprudenza degli ultimi anni si è affermato che:

Quando in un giudizio in materia di lavoro, il lavoratore, per effetto della suddetta responsabilità, adduce che la beneficiaria esclusiva o principale dei suoi servizi è una persona fisica o giuridica diversa da quella che l’ha assunto e quest’ultima, nel rispondere alla domanda, nega completamente quella circostanza, l’onere di provare tale beneficio ricade sull’attore ogni qualvolta tale negazione non comporti alcuna affermazione, dato che non è giuridicamente possibile imporre al litisconsorte l’obbligo di dimostrare un fatto consistente nel non aver beneficiato dei servizi suddetti (15).

Dall’altro lato, alcuni casi isolati hanno via via delimitato l’ambito della responsabilità solidale a determinati contesti specifici, come quello della protezione e della sicurezza, rispetto ai quali i requisiti che i tribunali esigerebbero affinché possa dirsi configurata tale responsabilità, si sono rivelati maggiormente complessi; si legge così che,

nei casi in cui il datore di lavoro diretto di un lavoratore sia un’impresa che presta servizi a diversi clienti, il rapporto di lavoro intercorre tra la parte lavoratrice e quell’impresa, e, per determinare se chi riceve il servizio possieda il carattere di datore di lavoro solidale, occorre considerare: a) se l’impresa prestatrice di servizi che ha assunto il lavoratore esegua le prestazioni utilizzando strumenti propri; b) se si disponga di risorse sufficienti per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; e c) se l’impresa, persona fisica o giuridica cui si attribuisce la responsabilità solidale, abbia tratto beneficio, in maniera esclusiva o principale, dai lavori eseguiti. Tuttavia, se nel caso concreto il lavoro prestato consiste nel servizio di sicurezza, conformemente alla natura di questa funzione, non è possibile considerare le imprese che ricevono il servizio come datori di lavoro solidali, in primo luogo, perché

(14) Tercer Tribunal colegiado en materia de trabajo del cuarto circuito 15 octubre 2008, amparo directo 389/2008.

(15) SCJN 19 noviembre 2008, tesis de jurisprudencia n. 2a./J. 188/2008.

per considerarle tali è necessario che la prestazione del servizio venga fornita in forma esclusiva o principale; e, in secondo luogo, perché il lavoratore è inviato dall’impresa che presta il servizio ad eseguire, secondo i suoi ordini e alle sue dipendenze, determinate prestazioni in un numero variabile di imprese che le ricevono, e utilizzando i materiali che la stessa fornisce loro. Di conseguenza, non può ritenersi sufficiente che una persona fisica o giuridica abbia ricevuto i servizi personali del lavoratore come guardia di sicurezza per considerare provata la responsabilità solidale nel rapporto giuridico di lavoro, e ciò in quanto tale servizio ha come scopo la vigilanza, la salvaguardia e la protezione dei beni o diritti delle imprese che hanno richiesto il servizio, nei luoghi indicati dalle medesime in modo eventuale, transitorio o temporaneo (16).

Casi come questo, mostrano la debolezza delle interpretazioni che escludono determinati settori di servizi, come ad esempio quello di guardia di sicurezza, senza far leva direttamente sui concetti segnalati dalla LFT, bensì tentando di dare agli stessi un’interpretazione che rende difficile il rispetto dei diritti dei lavoratori. Questo tipo di interpretazioni assume una rilevanza ancor maggiore nel caso dell’outsourcing, posto che uno dei servizi nell’ambito dei quali le imprese sono ricorse a questo schema è proprio quello della vigilanza delle stesse e di conseguenza, in casi come quello precedentemente descritto, si allontana la possibilità che il beneficiario del servizio assuma una qualsivoglia responsabilità inerente ai diritti connessi al lavoro.

Circostanze simili si riscontrano anche in altri casi, come quello della contraddizione della tesi n. 136/2008, in base al quale, quando l’attore adduca una responsabilità solidale e il beneficiario neghi il rapporto di lavoro, è onere dell’attore dimostrare che il beneficiario sia stato favorito, e l’obbligo di conservare i documenti è in capo a colui che lo ha assunto, il che comporta, per il lavoratore che voglia far valere i propri diritti del lavoro, l’assunzione di un onere probatorio non sempre facile da adempiere.

(16) Primer Tribunal colegiado en materias civil y de trabajo del quinto circuito 4 mayo 2007, amparo directo 829/2006.

Nel documento Il subappalto: un fenomeno globale (pagine 148-151)