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Il circuiti differenziati

Nel documento Relazione delle attività Anno 2014 (pagine 84-87)

Gli istituti Penit

In ragione della ratio della norma, che risiede nella severa limitazione dei rapporti con la socie-tà esterna al fine di neutralizzare la pericolosisocie-tà sociale dei soggetti sottoposti a tale regime, in-terrompendo ogni legame con l’esterno, si riducono al minimo anche i rapporti con i familiari:

si può svolgere un solo colloquio mensile, della durata di un’ora, esclusivamente con familiari e conviventi, salvo casi eccezionali; il colloquio avviene in apposti locali muniti di vetri o altre se-parazioni a tutta altezza, che non consentano né il contatto fisico, né il passaggio di oggetti, con controllo auditivo e registrazione. A coloro che non effettuano colloqui, può essere autorizzata una telefonata mensile di dieci minuti, sottoposta a registrazione.

Presso gli II.PP. di Parma sono presenti le c.d. aree riservate di detenzione, ossia semi-sezioni del tutto avulse dal contesto di detenzione degli altri detenuti appartenenti al circuito 41bis.

Presso le aree riservate sono collocati i capi storici delle organizzazioni mafiose.

Gli II.PP. di Parma si caratterizzano, inoltre, per la notevole presenza in termini numerici di detenuti appartenenti al circuito differenziato dell’alta sicurezza, in cui vengono collocati de-tenuti di spiccata pericolosità, e che prevede tre differenti sottocircuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali:

» A.S. 1, in cui vengono assegnati detenuti provenienti dal regime ex art. 41bis e comun-que considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni di provenienza;

» A.S. 2, (non presente presso gli II.PP. di Parma), in cui vengono assegnati automatica-mente soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza. Sulla base di una valutazione della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, previa acquisizione di informazioni assunte dagli organi investigativi, può avvenire l’assegnazione a questo sottocircuito di soggetti detenuti per altri fatti, cui sia stato contestato a piede libero un delitto di tale natura, ovvero nei cui confronti sia venuta meno l’ordinanza di custodia cautelare, o, infine, di imputati di tali delitti ma scarcerati solo formalmente per decorrenza dei termini di custodia cautelare;

» A.S 3, in cui vengono assegnati automaticamente gli autori di reati ex art.416bis

(asso-Le questioni anc

ciazioni di tipo mafioso anche straniere); i capi, promotori, dirigenti, organizzatori e finanziatori di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psi-cotrope (art. 74 comma 1 D.P.R. 309/1990) e associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater 43/1973); gli autori di reato ex art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione).

I partecipi delle suddette associazioni, con ruolo marginale, sono inseriti nel circuito media sicurezza, salvo il potere di sollecitare la classificazione da parte della Direzione Generale del Dap.

Per quanto riguarda l’inserimento nel circuito A.S. dei soggetti che hanno compiuto un reato nelle condizioni previste dall’aggravante dell’art. 7 della legge n.203/1991 – l’agevolazione ma-fiosa e le modalità mafiose di commissione dei delitti – esistono due ambiti di applicazione:

» per quanto riguarda l’agevolazione mafiosa, l’esclusione dal circuito A.S. avverrà solo nei casi in cui il reato posto in essere costituisca un contributo al perseguimento delle fina-lità mafiose da parte di un soggetto del tutto estraneo organicamente alla consorteria;

» per quanto riguarda la realizzazione di un delitto con modalità mafiose, gli autori dei relativi reati verranno assegnati automaticamente al circuito A.S..

La ratio dell’istituto, in ragione della quale questa tipologia di detenuti viene tenuta separata da-gli altri detenuti del circuito media sicurezza c.d. comuni, va rinvenuta nella necessità di impe-dire che dalla detenzione indifferenziata nel medesimo istituto, di detenuti comuni e di soggetti appartenenti a consorterie organizzate di tipo mafioso o terroristico, possa provocare fenomeni di assoggettamento dei primi ai secondi, di reclutamento criminale, di strumentalizzazione a fini di turbamento della sicurezza degli istituti, nonché di limitare la comunicazione all’esterno.

Per un approfondimento sul tema si veda la circolare 3619/6069 del 21 aprile 2009:

http://www.ristretti.it/commenti/2009/maggio/pdf16/circolare_alta_sicurezza.pdf

Il numero dei detenuti appartenenti a questo circuito è negli ultimi anni aumentato in linea con

Gli istituti Penit

quanto previsto dal progetto dipartimentale di realizzazione dei circuiti regionali, che prevede che la vocazione della struttura si connoti per detenuti appartenenti al circuito dell’alta sicu-rezza.

In questa tipologia di detenuti un numero significativo è condannato all’ergastolo (circa 80 persone), molti dei quali in regime di ostatività, nel senso che non potranno mai accedere a misure alternative alla detenzione, salvo porre in essere condotte collaborative con la giustizia.

Con riguardo alla condizione delle persone condannate all’ergastolo, sarebbe necessario va-lutare l’opportunità di assicurare spazi detentivi ad uso esclusivo, con particolare riguardo al pernottamento in camere singole: una soluzione che, ritenuta anche dalla Corte di Cassazione oggetto di una mera aspettativa, in concreto pare necessaria in un compiuto percorso di “uma-nizzazione” della pena ed in questo senso la costruzione del nuovo padiglione potrebbe anche aprire a questa soluzione.

Nel Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2010, il Governo annunciò l’adozione di un Piano Straordinario Penitenziario (il cd. “Piano Carceri”), sulla base di una dichiarazione dello stato di emergenza del sistema penitenziario italiano. Tra i vari filoni di intervento venne prevista anche l’adozione di misure straordinarie di edilizia penitenziaria. I dati statistici, a quella data, presentavano profili drammatici. Al 31.12.2009 i detenuti presenti negli istituti di pena italiani erano 64.791, destinati a salire – nel giro di un anno – fino a quasi 68.000 unità, a fronte di una capienza regolamentare di 45.022 posti. Nel 2011 si registrano i primi segnali di un’inver-sione di tendenza, che prendono una piega decisamente meno timida solo a partire dall’estate del 2013. Dai 65.886 detenuti del 31.5.2013 si passa ai 60.167 del 2.4.2014, con una capienza regolamentare complessiva di 48.309 posti, di cui 43.547 effettivamente disponibili. Come vie-ne rilevato in un comunicato stampa del DAP del 2.4.2014, “rispetto al 2010 i detenuti sono

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