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Circuito Alta Sicurezza: le varie tipologie.

CAPITOLO SECONDO I CIRCUITI PENITENZIAR

4. I circuiti detentivi penitenziari: la classificazione nelle circolari DAP.

4.2 Circuito Alta Sicurezza: le varie tipologie.

Altro circuito è quello dell’alta sicurezza delineato dall’ultima circolare n° 6069 del 2009 che è stato organizzato prevedendo al proprio interno una differenziazione di sottocircuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali. Il circuito dell’alta sicurezza è pensato per quei soggetti particolarmente pericolosi, raccogliendo anche i presupposti per l’ormai abrogato circuito E.I.V. Viene suddiviso in tre gradi di pericolosità, distinguendo quindi un A.S. 1, A.S. 2 e A.S. 3. Il primo sottocircuito individuato con l’acronimo A.S. 1 è dedicato al contenimento dei detenuti ed internati nei cui confronti sia stato dichiarato inefficace il decreto di applicazione del regime ex art. 41 bis o.p. ovvero quando è stato applicato il regime del c.d “carcere duro” e successivamente revocato. E’ opportuno, secondo i principi generali, che tali soggetti, i quali hanno rivestito ruoli di primaria importanza nelle

organizzazione criminali, non siano ristretti all’interno dell’istituto in compagnia di altri appartenenti ad organizzazioni criminali ma con ruoli di minore rilievo. Nella fase nativa della sottoposizione al cambiamento, in riferimento alla revoca del regime ex art. 41 bis, occorre perseguire le finalità prevenzioniali che erano alla base del trattamento speciale, almeno impendendo la trasmissione di notizie e accordi conclusi all’interno del più vasto circuito A.S. 3, raggruppante detenuti che , anche se in modo più attentato hanno avuto contatti con la criminalità organizzata.

Questa collocazione di ex detenuti sottoposti al regime di carcere duro, pone quanto meno un problema logico: per la revoca del 41 bis è necessario aver dimostrato l’assenza di collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza, accertata concretamente dal Giudice; come si può a questo punto continuare a pensare che i detenuti sottoposti al circuito A.S. 1 siano più pericolosi di quelli ristretti nel circuito A.S. 3?

Il sottocircuito A.S. 2 è destinato invece al contenimento dei detenuti per delitti commessi con finalità terroristiche o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, scanditi dagli artt. 257 (spionaggio politico e militare), 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), 270 ter

(assistenza agli associati), 270 quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270 quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione) del c.p. La prima cosa che si nota e deve essere sottolineata è che questo sottocircuito restringe soggetti con caratteristiche non di stampo mafioso, ma condannati per un reato altrettanto grave.

Occorre evidenziare anche che in questo sottocircuito possono essere ristretti soggetti condannati per fatti non ricompresi fra i citati articoli, ma per i quali gli organi investigativi evidenziano elementi tali da farli ritenere organici ad un gruppo organizzato- eversivo oppure se i fatti per i quali sono detenuti sono stati posti in essere con finalità di terrorismo o di eversione.

In tali ultimi casi però non vi è un inserimento automatico come previsto per gli autori di delitti indicati dai succitati artt., ma subordinato alla valutazione delle Direzione Generale e previa acquisizione di parere da parte delle Direzioni degli istituti che hanno trasmesso le informazione sul soggetto legittimanti l’inserimento nel circuito.

Ultimo sottocircuito è l’A.S. 3 che fa riferimento alla popolazione detenuta per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o aggravati

dall’art. 7 della legge n° 203 del 1991, art. 630 c.p (sequestro di persona a scopo di estorsione, una delle attività comunque più esercitate dal mondo mafioso) e art. 74 comma I del d.P.R n° 309 del 1990.

Per i soggetti detenuti in base ai titoli detentivi indicati dai vari livelli di alta sicurezza, l’inserimento nel circuito avviene automaticamente, nel momento in cui il condannato fa ingresso nel penitenziario.

Le direzioni dei vari istituti comunicano al DAP l’ingresso del detenuto e l’inserimento nel circuito dell’A.S.

Dall’entrata in carcere, la gestione del detenuto è affidata al DAP che, secondo criteri di prevenzione penitenziaria tendenti ad evitare eccessive concentrazioni di soggetti appartenenti alla medesima associazione, provvede all’assegnazione.

Quindi il titolo detentivo, è la carta da visita del condannato, pertanto rappresenta l’elemento maggiormente indicativo dell’opportunità di assegnazione al circuito A.S., avendo anche il ruolo di presupposto per l’automatico inserimento.

L’inserimento all’interno del circuito A.S. può essere determinato anche in assenza di titoli detentivi aventi ad oggetto la criminalità organizzata( ): questo fa notare come non sia del 13

tutto vincolante per l’inserimento nel circuito A.S. il titolo

Cfr. lett. d) della circolare DAP n° 20, 09.01.2007. 13

detentivo, visto che la classificazione può essere disposta dal DAP sulla base di informazioni prodotte da organi qualificati come la Procura della Repubblica, la Questura, il Comando provinciale dei carabinieri.

Questo criterio vale anche per l’estromissione dal circuito di A.S. tramite la procedura di declassificazione, delineata dalla circolare DAP n° 20 del 09.01.2007 che prevede una formale proposta della Direzione dell’istituto, attivabile d’ufficio o su istanza di parte per l’inserimento del condannato all’interno del circuito ordinario di detenzione.

L’inserimento all’interno del circuito A.S. può essere determinato anche in assenza di titoli detentivi aventi ad oggetto la criminalità organizzata( ): questo fa notare come non sia del 14

tutto vincolante il titolo detentivo per l’inserimento nel circuito, visto che la classificazione può essere disposta dal DAP sulla base di informazioni prodotte da organi qualificati come la Procura della Repubblica, la Questura, il Comando provinciale dei carabinieri.

Questo criterio vale anche per l’estromissione dal circuito di A.S. tramite la procedura di declassificazione, delineata dalla circolare DAP n° 20 del 09.01.2007 che prevede una formale proposta della Direzione dell’istituto, attivabile d’ufficio o su

Cfr. lett. d) della circolare DAP n° 20, 09.01.2007. 14

istanza di parte per l’inserimento del condannato all’interno del circuito ordinario di detenzione.

Per giungere alla declassificazione è dunque necessario, non soltanto tenere in considerazione il comportamento intramurario del detenuto, attraverso elementi informativi che provengono dal gruppo di osservazione e trattamento, c.d equipe, ma anche le informazioni delle autorità giudiziarie competenti alle indagini.

Nel caso in cui il gruppo di osservazione dia parere favorevole all’estromissione del detenuto dal circuito di alta sicurezza, deve essere acquisito un ulteriore parere da parte dal Procuratore distrettuale antimafia al fine di “verificare l’effettiva persistenza di collegamenti del detenuto con l’associazione criminale di riferimento che rendano tuttora attuale l’opportunità della separazione dello stesso dal circuito dei detenuti comuni, evitando così attività di sopraffazione e proselitismo”( ). 15

Diversamente, se il gruppo di osservazione fornisce parere negativo, sarà cura delle stesse direzioni comunicare al detenuto il rigetto dell’istanza senza bisogno di ulteriori passaggi.

Occorre precisare che, per quanto riguarda le informazioni investigative, nella maggioranza dei casi per i delitti di stampo

Circolare n° 157181 del 05.05.2015 avente ad oggetto ”procedura di 15

declassificazione per l’eventuale estromissione dal circuito “alta sicurezza” ed inserimento nelle sezioni dedicate ai detenuti comuni. Parere della

mafioso ed eversivo, queste sono coperte da segreto e quindi non sono ostensibili da parte dell’Autorità giudiziaria.

Ciò sta a significare che queste informazioni nel momento in cui vengono divulgate al DAP, non possono possono essere inserite nel provvedimento di rigetto della declassificazione, pena la violazione del segreto investigativo. Se il Magistrato di sorveglianza ritiene che l’acquisizione dell’informazione è fondamentale, verrà richiesto un parere alla Procura della Repubblica competente.

Con la recente circolare già citata del 05.05.2015 il Capo del DAP, inoltre, invita le Direzioni degli istituti penitenziari a valorizzare la propria competenza d’ufficio all’avvio di tale procedura, soprattutto per i detenuti che fruiscono di permessi concessi dalla locale magistratura di sorveglianza nonché per i detenuti che da lungo tempo permangono nel circuito soprattutto in costanza di un’adesione a programmi di trattamento avanzati.