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L’osservazione scientifica come strumento di smistamento dei detenuti.

CAPITOLO SECONDO I CIRCUITI PENITENZIAR

3. L’osservazione scientifica come strumento di smistamento dei detenuti.

Le modalità attraverso cui realizzare l’osservazione scientifica della personalità prevista dall’art. 13, comma II o.p., che come anticipato permette di trasformare lo status personale del detenuto fino al reinserimento nella società, sono meglio precisate dall’art. 27, comma I Reg. esec.: ”l’osservazione

scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei

bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze

fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di

pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione”.

Con questa definizione il regolamento sembra avere maggiore aderenza alla realtà rispetto a quanto non faccia la legge.

L’accertamento dei bisogni sarebbe sintomo dell’abbandono di qualunque approccio deterministico, laddove il minor interesse per il dato eziologico lascia spazio ad una rinnovata attenzione “per il modo in cui il soggetto ha vissuto e vive le sue esperienze”. ( Di Gennaro, Breda, La Greca, 92).

E’ evidente una differenza terminologica tra le norme laddove nell’art. 27 Reg. esec. si fa riferimento ad “eventuali carenze” mentre nell’art. 13 o.p è come se si desse per scontata la necessità di procedere all’osservazione scientifica per rilevare carenze certamente esistenti.Dalla prima delle norme citate emerge come l’intervento trattamentale assolve, in questo caso, una funzione di puro sostegno nei confronti dell’autore del delitto che non riveli segni di disadattamento.( ) 9

L’osservazione è un continuum che segue l’individuo nel suo incessante variare nel tempo perchè l’art. 27 Reg. esec. distingue un momento iniziale (comma II) finalizzato a individuare gli elementi per disporre il trattamento individualizzato da compilarsi nel periodo di nove mesi; successivamente vi è una fase di aggiornamento nella quale il compito dell’osservazione ha la funzione di accertamento, attraverso l’esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni verificatesi nella sua vita di relazione, delle nuove esigenze che richiedono una modifica del programma impartito in precedenza (comma III).

Importante obbligo è quello di mantenere la continuità tra osservazione e trattamento nel caso in cui si verifichi il trasferimento del detenuto da un istituto ad un altro. Questo fa

DAGA, Trattamento penitenziario, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIV, 9

notare come osservazione e trattamento proseguono di pari passo in quanto gli interventi trattamenti rilevano ai fini del comportamento e quest’ultimo per l’osservazione scientifica. Malgrado l’osservazione della personalità del condannato si qualificata dalla come “scientifica”, non deve necessariamente svolgersi attraverso specifici strumenti tecnici, potendo invece realizzarsi attraverso schemi liberi che permettano di instaurare un rapporto tra l’osservatore e l’osservato tale da realizzare un corretto canale di comunicazione tra i due. Certo è che viene attribuito un valore scientifico all’attività svolta nel momento in cui l’operatore, che ha raccolto i dati personali del detenuto nel modo che ha ritenuto più opportuno, è un soggetto con una preparazione professionale.

Il centro dove viene svolta l’osservazione scientifica di regola è presso gli stessi istituiti dove viene eseguita la pena e le misure di sicurezza, ciò significa che essa deve essere svolta nel luogo in cui si trova il detenuto, così si trae a conseguenza che i centri di osservazione di cui all’art. 63 o.p, svolgono un ruolo che “non è assorbente, ma solo integrativo”( ) dell’osservazione svolta dai 10

singoli istituti, anche se fino ad oggi non è stato ancora istituito nessuno centro di osservazione.

DI GENNARO, BONOMO, BREDA, Ordinamento penitenziario e misure 10

Analizzando meglio l’ingresso del soggetto all’interno dell’istituto si evidenzia quella che è stata l’evoluzione dei diritti all’interno del carcere e l’evoluzione della considerazione del detenuto come un vero e proprio soggetto con i propri diritti e doveri, tanto è che al momento dell’arrivo in carcere viene consegnata a ciascun detenuto o internato la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, che ha anche il ruolo di mettere a conoscenza il soggetto del trattamento, dei benefici premiali e delle misure alternative alla detenzione.

Il gruppo di osservazione scientifica, non previsto dalla legge dell’ordinamento penitenziario, ma dal regolamento di esecuzione viene individuato col termine gergale “equipe” ed è quell’organo che svolge le verifiche, costantemente aggiornate, delle condizioni del detenuto, senza dimenticare l’importante incarico di compilazione del programma di trattamento.

L’equipe ha una composizione tassativa che vede in primo piano il Direttore il quale, con la sua esperienza professionale, assicura, sul piano dei contenuti, un’adeguata considerazione dei problemi che il soggetto incontra nell’adattamento alla situazione penitenziaria, mentre sul piano della metodologia, garantisce, la “leadership del lavoro di equipe”.

Ad affiancare il Direttore vi sono un educatore, il quale ai sensi dell’art. 82, comma II o.p. deve coordinare la propria attività con

tutto il personale addetto alle attività rieducative, e un assistente sociale (art. 72 o.p.), ma il gruppo può essere integrato facoltativamente con altre figure importanti come lo psichiatra e il rappresentate della polizia penitenziaria che, con il loro rapporto con il detenuto, aiutano a capire nel migliore dei modi le esigenze del detenuto e di conseguenza ad intraprendere il programma più consono alla sua personalità. Preso in considerazione quanto detto sulla formazione di tale organo, si può definire l’equipe “una formazione pluriprofessionale che svolge i suoi interventi in un’ottica operativa integrata e secondo una metodologia che richiede una continuità e una stabilità del rapporto di collaborazione tra i vari membri che la compongono”.( ) 11

Le indicazioni generali previste per il trattamento confluiscono all’interno della cartella personale del detenuto cioè un documento che segue passo passo tutto quello che accade al soggetto durante l’esecuzione della pena. Oltre ad una parte strettamente formale, la cartella contiene anche una serie di notizie attestanti lo stato e l’evoluzione comportamentale del detenuto, che spaziano dai dati di carattere personale e giudiziario, alla copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia (innovazione introdotta dall’art. 23 della legge n°332

DI GENNARO, LA GRECA, BREDA, Ordinamento penitenziario e misure 11

08.08.1995 che ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 94 disp. att. c.p.p), al giudizio espresso ai fini di riduzione di pena per la liberazione anticipata e ai rilievi generali in ordine al trattamento rieducativo.

Importante è precisare che questo tipo di documento non deve essere visto come una sorta di schedatura del detenuto, ma uno strumento tecnico indispensabile per fornire il necessario supporto documentale alle complesse operazioni trattamentali che richiedono un’importante possibilità di comunicazione di trasmissione, fra gli operatori, di dati che non siano vaghi e manchevoli.

Sottovalutata non deve essere l’efficacia garantistica che la stessa cartella detiene, visto che consente il controllo tecnico delle attività degli operatori. Tale strumento è talmente importante che l’art. 26 Reg. esec. prevede che essa debba seguire il detenuto anche nel caso sia sottoposto al trasferimento in altro istituto e che resti custodita nell’archivio dell’istituto precedente; per questo motivo è anche definito “documento itinerante”. Nella riunione, il gruppo di osservazione espleta una valutazione di base del comportamento tenuto dal detenuto che, in quanto finalizzato a imporre una programma di trattamento individualizzato, si incentra su diversi aspetti importanti come la comprensione del vissuto del soggetto, della percezione che

attualmente egli ha della proprio situazione, delle sue intenzioni e della sua disponibilità nei confronti delle possibilità offerte dal sistema penitenziario. Effettuate queste valutazioni nei confronti del detenuto, viene impartito il programma, ma il lavoro svolto dall’equipe non si arresta alla predisposizione iniziale del programma, ma continua con riunione periodiche finalizzate ad esaminare sviluppi e reazioni del detenuto nei confronti del programma.

Una volta formulato, il programma deve essere approvato dal Magistrato di Sorveglianza che, qualora ravvisi nel programma stesso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell’internato, lo dovrà restituire, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione (art. 69 comma V o.p). Importante è stata l’introduzione del nuovo reclamo giurisdizionale ex art 35 bis o.p da parte della legge n° 10 del 2014, che ha apportato delle modifiche all’art. 69 o.p prevedendo la possibilità di un giudizio di ottemperanza per i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza, allargando, quanto meno sulla carta, l’area del controllo giurisdizionale sui provvedimenti e sulla mancata adozione degli stessi da parte dell’amministrazione penitenziaria.

A seguito della riunione da parte dei responsabili del programma, e con la formulazione dello stesso, avviene

l’assegnazione definitiva del condannato ad un determinato istituto ( art. 30 comma 3-4 Reg. esec.).

A tal fine si ha riguardo alla corrispondenza tra le indicazione del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato dagli istituti ai sensi dell’art. 115 Reg. esec., il quale disciplina la “differenziazione degli istituti” rifacendosi ai criteri adottati dall’art. 14, comma II o.p inerente all’assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati, i quali fanno notare il passaggio dalla presenza eterogenea di soggetti all’interno dell’istituto all’accorpamento omogeneo di detenuti nelle singole sezioni. Da segnalare che “le disposizioni ricordate non trovano ancora riscontro nell’effettiva organizzazione degli istituti, dove i soggetti sono inseriti in modo del tutto casuale e senza alcun criterio logico di assegnazione”.( ) 12

4. I circuiti detentivi penitenziari: la classificazione