4 NON-PERFORMING LOANS
4.1 Classificazione dei crediti deteriorat
La Circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo matrice dei Conti) ha lo scopo di definire le attività deteriorate. La definizione dei crediti deteriorati adottati dalla Banca d’Italia sono quelle armonizzate a livello dell’SSM (Single Supervisory Mechanism), che riflettono i criteri pubblicati nel 2013 dall’Autorità bancaria europea (EBA).
Tra le esposizioni creditizie deteriorate rientrano le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (garanzie rilasciate,
31 https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/index.html 32 Mariani M., ’Impresa, banche e rischio di credito: tecniche innovative nella gestione dei crediti non performing’, pp. 12-13 33 Ahlem Selma Messai, Fathi Jouini, International Journal of Economics and Financial Issues, ‘Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans’ Vol. 3, No. 4, 2013, pp.852;
impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi) verso debitori che ricadono nella categoria Non-performing, come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n.680/2014 della Commissione e successive modificazioni e integrazioni (ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio ‘Attività finanziarie detenute per la negoziazione’ e i contratti derivati.
Un’operazione fuori bilancio è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo ad un’esposizione che ha il rischio di non essere pienamente rimborsata. 34
L’ EBA35 ha elaborato degli Implementing Technical Standard (ITS) relativi
ai crediti deteriorati, successivamente adottati dalla commissione europea con il regolamento UE n.227/2015.
In applicazione a tale regolamento, la Banca d’Italia ha previsto una nuova classificazione dei crediti deteriorati, che vengono suddividi in tre sottoclassi36:
• Le sofferenze (bad loans) sono esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia è riconducibile a profili attinenti al rischio Paese;
34 Vigilanza Bancaria e Finanziaria, matrice dei Conti, Circolare n.272 del 30 luglio
2008, 10°aggiornamento, pp. B.7
35 Autorità bancaria europea, istituito il 1 ° gennaio 2011 nell'ambito del Sistema
europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), è un'autorità indipendente dell'UE che opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza prudenziale efficaci e coerenti in tutto il settore bancario europeo. I suoi obiettivi sono il mantenimento della stabilità finanziaria nell'UE e la salvaguardia dell'integrità, dell'efficienza e del funzionamento ordinato del settore bancario, la creazione di un regolamento unico europeo in ambito bancario il cui obiettivo è quello di fornire un'unica serie di norme prudenziali armonizzate per le istituzioni finanziarie in tutta l'UE.
36 Circolare Banca d’Italia n.272 del 30 luglio 2008, 9° aggiornamento del 20
• Le inadempienze probabili (unlikely to pay) sono esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze, per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni, quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni contrattuali. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi, o rate, scaduti e non pagati; un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili, sempre se non ricorrono le condizioni per la classificazione tra le sofferenze, se tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore;
• Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (Past Due) sono esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti
Tali esposizioni possono essere determinate facendo riferimento al singolo debitore o alla singola transazione.
Nel caso di singolo debitore lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo. In particolare, nel caso di esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore, e se ad un debitore fanno capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato; nel caso, invece, di aperture di credito in conto corrente a revoca nelle quali il limite di fido accordato è stato superato, il calcolo dei giorni di sconfino inizia a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfino, o a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.
In riferimento alla singola transazione, sono scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono
scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto alla prima tipologia si applica solamente il principio di continuità; inoltre, se l’intero ammontare di un’esposizione creditizia per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni, rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso lo stesso debitore, sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso tale debitore viene considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante.37
Nel 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 sono state abrogate le nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate.38
A dicembre scorso dei 173 miliardi di crediti deteriorati netti, 81 erano classificati come sofferenze, 85 come inadempienze probabili e 7 come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.39
In merito alla classificazione dei crediti non interamente recuperabili, le sofferenze si collocano tra le partite incagliate, ovvero le esposizioni verso affidati in temporanea situazione di difficoltà, tale da poter essere rimossa in un periodo di tempo congruo, e i dubbi esiti, crediti che si stimano persi, in tutto o in parte.40
La normativa vigente introduce, inoltre, il concetto di crediti forborne, ovvero crediti (in bonis o deteriorati), oggetto di concessioni (forbearance) da parte della banca. Tali esposizioni sono misure che sono caratterizzate da modifiche alle originali condizioni contrattuali o da un rifinanziamento, totale o parziale concesse all’impresa cliente per le sue difficoltà, difficoltà tali da poter portare in perdita il finanziatore.
37 Vigilanza Bancaria e Finanziaria, matrice dei Conti, Circolare n.272 del 30 luglio 2008, 10°aggiornamento, pp. B.9-B.11 38 Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito web della Banca d’Italia nella pagina: http://www.bancaditalia.it/ compiti/vigilanza/normativa/archivio 39 https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/npl/index.html 40 M.Mariani, op. cit., pp.13
Tali misure, infatti, vengono concesse anche prima dell’inadempienza del cliente; la banca per esempio può concedere al cliente una riduzione del tasso di interesse del finanziamento, oppure può disporre un allungamento della durata del finanziamento.
Le misure di forbearance possono riguardare clienti performing in difficoltà finanziarie (forborne performing exposures) oppure clienti classificati in stato di deterioramento (non performing exposures with forbearance measures)41.
L’EBA, per superare i problemi derivanti da definizioni differenti di NPL, ha formulato una definizione uniforme di esposizione deteriorata (Non- performing exposure, NPE), definizione vincolante ai fini delle segnalazioni di vigilanza, anche se vivamente consigliata per la reportistica nell’ambito del sistema di controllo interno dei rischi e dell’informativa finanziaria al pubblico.42
Secondo l’EBA una banca deve classificare un’esposizione come NPL, senza tenere conto di eventuali garanzie (reali o personali), quando sussiste una delle due condizioni o entrambi:
• il debitore non è in grado di ripagarla totalmente, indipendentemente dalla presenza di importi scaduti e non pagati o dal numero di giorni di arretrato;
• l’esposizione rilevante è scaduta da più di 90 giorni e soddisfa i criteri di significatività definiti a livello nazionale;43
La definizione di esposizione deteriorata si basa sul criterio di esposizione scaduta e su quello di inadempienza probabile.
41 Circolare Banca d’Italia n.272 del 30 luglio 2008, 9° aggiornamento del 20 dicembre 2016, pp. 46 42 Banca Centrale Europea, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati- Rilevazione degli NPL, marzo 2017, pp. 53 43 La definizione di esposizioni deteriorate (non-performing) e oggetti di concessioni (forberance) nelle regole EBA e nell’Asset Quality Review, in Rapporto sulla Stabilità finanziaria, n. 1, maggio 2014.
Un’esposizione può essere scaduta solo se c’è un obbligo giuridico di pagamento e questo è obbligatorio; una volta accertata tale condizione il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui qualsiasi importo rilevante inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto.
A differenza dei criteri per la rilevazione dei pagamenti scaduti, quelli relativi alle inadempienze probabili44 si basano in misura minore su criteri quantitativi e definiscono invece alcuni eventi che attivano la classificazione di un’esposizione come deteriorata. È indispensabile che le banche dispongano di criteri interni chiaramente definiti per identificare gli indicatori di inadempienza probabile (unlikeliness to pay).45