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5 LA GESTIONE DEI CREDITI NON PERFORMING Le banche devono dotarsi di strategie idonee per la gestione dei credit

5.1 Tecniche tradizional

Dal punto di vista della banca il miglioramento degli attivi di bilancio bancario dipenderà in misura notevole dai modi e dai tempi con cui i crediti divenuti inesigibili saranno sistemati. Se il debitore è un’impresa, fondamentale è decidere se procedere con la liquidazione o se attuare un piano di ristrutturazione aziendale, in via giudiziale o stragiudiziale. In presenza di decisioni ottimali da parte delle banche, verranno interrotti i rapporti con i debitori in uno stato di crisi giudicata irreversibile, ma saranno ristrutturati i debiti di imprese in difficoltà temporanea.

È importante capire il trade-off tra liquidazione e ristrutturazione. La liquidazione consente di ottenere il massimo valore di realizzo dei beni dell’impresa minimizzando i costi di transazione, il rischio associato è quello di liquidare partite attive o comunque risanabili. La ristrutturazione, invece, porta alla rapida riorganizzazione dell’impresa con il rischio di mantenere in

vita imprese che in realtà dovrebbero essere liquidate. Le tecniche di natura tradizionale sono due: il recupero e la ristrutturazione del credito59.

5.1.1 Il recupero

L’azione di recupero del credito coincide con il momento terminale del rapporto di debito o il momento di rinegoziazione del contratto. Può avvenire attraverso la via giudiziale o stragiudiziale. Nel primo caso c’è l’intervento di un magistrato ordinario o di un arbitro quale giudice privato tra le parti e ha inizio con l’intimazione ad adempiere e approda alla procedura propriamente esecutiva. Nel secondo caso, invece, il creditore vaglia opportunamente soluzioni alternative a quelle concorsuali che possono garantire un risultato economicamente più conveniente, in termini sia di costi (non ci sono costi giudiziari), sia di tempi (gli accordi privatistici richiedono minor tempo rispetto alle procedure giudiziarie).

Tra le procedure concorsuali di recupero si annoverano:

• Il fallimento: soluzione più drastica, da intraprendersi quando il creditore non è riuscito a soddisfare le proprie ragioni attraverso altre procedure esecutive individuali, o quando si sia dimostrato incapiente il patrimonio del debitore. Per poter procedere all’istanza di fallimento è necessario che il soggetto sia un imprenditore, esclusi i piccoli imprenditori commerciali, agricoli, artigiani ed Enti pubblici, che venga accertato lo stato di insolvenza, intesa come impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte, e che non risulti contemporaneamente soggetto ad altri e diversi procedimenti concorsuali. Una volta accertato quest’ultimo requisito (oggettivo) la richiesta di fallimento deve essere fatta al tribunale, il quale emetterà la sentenza di fallimento, se esistono i presupposti. A seguito della sentenza di fallimento, gli organi fallimentari si occuperanno della valutazione del passivo e dell’attivo, alla successiva vendita dei beni

e al soddisfacimento dei creditori secondo il principio par conditio

creditorum.60

• Liquidazione coatta amministrativa: si svolge sotto l’autorità amministrativa ed è prevista nei confronti di determinate imprese, quali banche ed assicurazioni. Tale procedura non è limitata allo stato di insolvenza, ma anche a violazione di norme o atti amministrativi che comportano gravi irregolarità di gestione e ragioni di interesse pubblico. Ha fini liquidatori, in quanto mira all’estinzione della società e al soddisfacimento dei creditori.

• Amministrazione straordinaria delle grandi imprese: tale istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 270/1999 (cosiddetta Prodi-bis). Non ha uno scopo liquidativo, ma conservativo, in quanto si vuole evitare che ci siano gravi impatti sotto il profilo sociale ed economico, e salvaguardia quindi la sfera produttiva ed occupazionale. La procedura è riservata alle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che: a) abbiano da almeno un anno non meno di duecento dipendenti (compresi quelli in cassa integrazione); b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio; c) si trovino in stato di insolvenza; d) presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. l’iter prende avvio con la sentenza con cui il Tribunale accerta la sussistenza del presupposto e dei requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) e di quello oggettivo di cui alla lett. c) e nomina il giudice delegato alla procedura e uno o tre commissari giudiziali.

60 9 “Parità di trattamento dei creditori”, ovvero i creditori hanno lo stesso diritto

L’assenza, anche di uno solo, dei presupposti e requisiti determinerà la dichiarazione di fallimento.61

• Concordato preventivo: strumento usato per prevenire il fallimento. La proposta di concordato preventivo deve provenire dallo stesso imprenditore e può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; l’attribuzione a un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Sulla domanda di concordato deve pronunciarsi il tribunale il quale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo, in cui delega un giudice alla procedura, ordina la convocazione dei creditori e nomina il commissario giudiziale.62

• Amministrazione controllata: regolata dagli art. 187-193 l.f., ha come obiettivo ultimo il risanamento dell’impresa in crisi caratterizzata da una temporanea difficolta ad adempiere. Ha una durata limitata a due anni e piò essere revocata se vengono meno i presupposti di insolvibilità provvisoria. Entro i termini, però, l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e l’amministrazione del patrimonio.

5.1.2 La ristrutturazione

La seconda forma tradizionale di gestione del credito non performing è la ristrutturazione, operazione che viene adottata dai creditori, le banche, nel caso in cui il debitore si trovasse in una situazione di difficoltà finanziaria In generale la procedura di ristrutturazione può riguardare:

61 http://www.treccani.it/enciclopedia/amministrazione-straordinaria-delle-

grandi-imprese-in-crisi_(Diritto-on-line)/

• Una modifica delle condizioni contrattuali accordate originariamente; • Il trasferimento dal debitore alla banca di beni immobili, crediti verso terzi, altre attività come, per esempio, partecipazione nel capitale del debitore a estinzione parziale o totale del debito;

• Il subentro o l’affiancamento di un nuovo debitore oltre quello originario.

All’interno di queste tre macroclassi possiamo analizzare le pratiche più diffuse. Nel caso di procedure di ristrutturazione connesse alla modifica delle condizioni contrattuali, come prima pratica abbiamo la moratoria, che generalmente si realizza tramite la stipula di un piano di rientro. Essa consiste in un accordo, anche tacito, con il debitore, di sospendere temporaneamente l’attivazione degli strumenti di recupero coattivo e di rimandare eventualmente i pagamenti per un congruo periodo di tempo, previo l’impegno da parte del debitore di adempiere alla restituzione di quanto deve al decorrere del tempo considerato, in un’unica soluzione o sotto forma di rate. Il piano di rientro deve essere sempre sottoscritto dal debitore e deve contenere tre clausole necessarie, quali il riconoscimento del debito, la dichiarazione del carattere non novativo dell’accordo, l’espressione dell’immediata decadenza dal beneficio della dilazione in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata o in caso di situazioni che possono pregiudicare le garanzie eventuali a presidio del credito.

Oltre alla moratoria, rientrano nella prima macroclasse accordi finalizzati a promuovere un rientro bonario, quali transazione a saldo e stralcio.

Per quanto riguarda invece le pratiche inerenti la seconda macroclasse ci si riferisce a concordati extragiudiziali che prevedono il congelamento del credito, ovvero il rimborso graduale del credito non performing, assistito però dal rilascio, da parte del debitore, di garanzie reali. Tra queste rientrano iniziative che hanno come obiettivo finale l’acquisizione di una nuova ipoteca, l’estensione dei benefici ipotecari o la parità del grado ipotecario.

Nell’ultima macroclasse, invece, rientrano procedure quali la delegazione, l’espromissione e l’accollo, strumenti che consentono la modifica del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il credito incerto.63

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