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CAPITOLO 3: CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING SECONDO IL

3.2 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 17: LEASING

3.2.3 CLASSIFICAZIONE DI LEASING

I paragrafi dello IAS 17 dal 7 al 19 sono dedicati alla determinazione della classificazione delle operazioni di leasing in base alla versione proposta dallo IASB. Il paragrafo 7 in particolare individua ed esplica il criterio sulla base del quale un’operazione di leasing si classifica come leasing finanziario o come leasing operativo. In particolare, il paragrafo 7 dello IAS 17 stabilisce che “La classificazione delle operazioni di leasing adottata nel presente Principio si basa sulla attribuzione al locatore o al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato[..]”. (IAS 17, 2017: par. 7)

Pertanto, lo IAS 17 individua come criterio di classificazione di un’operazione di leasing se la stessa comporta o meno il trasferimento al locatario dei rischi e benefici connessi alla proprietà del bene. Al medesimo paragrafo lo Standard definisce il concetto di rischi e benefici legati alla proprietà del bene. Per rischi s’intendono “[…] le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche […]” (IAS 17, 2017: par. 7), i benefici sono invece intesi dallo IAS 17 come “[…] un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.” (IAS 17, 2017: par.7).

Sulla base del criterio appena descritto, lo Standard oggetto d’analisi definisce un leasing come finanziario “[…] se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. […]” (IAS 17, 2017: par. 8); viceversa un leasing è classificato come operativo “[…] se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.(IAS 17, 2017: par. 8).

Da questa prima analisi della classificazione delle operazioni di leasing proposta dal principio contabile internazionale, si evince che non si propongono dei parametri qualitativi e quantitativi ben definiti e chiari per comprendere se effettivamente tutti i rischi o i benefici sono stati trasferiti al locatario o se invece permangono in capo al locatore. Tuttavia, al paragrafo 10 dello IAS 17 il principio stesso suggerisce una serie di situazioni che congiuntamente o individualmente possono essere considerate come dei potenziali indicatori di un leasing finanziario. La prima di queste situazioni è che “[…] il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing […]” (IAS 17, 2017: par. 10). È generalmente possibile pensare che la caratteristica contrattuale appena riportata sia legata alla seconda situazione prevista dal principio

contabile internazionale oggetto d’analisi. Tale situazione prevede la presenza di un’opzione d’acquisto, ossia la possibilità concessa al locatario di poter acquistare alla scadenza il bene oggetto di leasing ad un prezzo d’acquisto inferiore al valore reale e predeterminato. In merito alla situazione appena descritta, lo IAS 17 cita quanto segue: “[…] il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l’opzione, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata […]” (IAS 17, 2017: par. 10).

La terza situazione utile per poter determinare se un’operazione di leasing è da considerarsi come leasing finanziario è quando “[…] la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita […]” (IAS 17, 2017: par.10). Per quanto concerne l’indicatore appena descritto, è utile riportare una considerazione di carattere pratico. Dalla descrizione della situazione proposta dal principio, è ragionevolmente complicato poter comprendere cosa lo stesso intende per “la maggior parte” in quanto lo IAS 17 non fornisce una definizione quantitativa di tale espressione. Pertanto, da un punto di vista pratico potrebbe essere utilizzato come parametro quantitativo di riferimento la soglia suggerita dagli US GAAP al fine di colmare tale mancanza.

La quarta situazione prevista dal paragrafo 10 del principio contabile internazionale in oggetto riguarda il valore attuale dei canoni di locazione previsti dall’operazione di

leasing. In particolare, per tale situazione si specifica che “[…] all’inizio del leasing il

valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato […]” (IAS 17, 2017: par.10). Da quanto appena descritto, è opportuno evidenziare che gli IFRS non chiariscono puntualmente quando il valore attuale dei canoni si debba considerare “almeno” equivalente al fair value del bene. Come anticipato nella situazione precedente quindi, un possibile indicatore oggettivo da utilizzare dal punto di vista pratico è quello riportato dagli US GAAP (Dezzani [et alia], 2010).

L’ultima situazione indicata dallo Standard è la seguente: “[…] i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.” (IAS 17, 2017: par.10). In questo passaggio si specifica che le caratteristiche del bene sono tali da rendere difficile l’eventuale vendita del bene stesso da parte del locatore. Un buon indicatore per poter valutare tale situazione è quello di “[…] di verificare [che] per

ciascun bene oggetto di contratto […] abbia o meno una natura specifica.” (Dezzani [et alia], 2010: 485).

In aggiunta alle situazioni appena descritte, lo IAS 17 suggerisce ulteriori tre indicatori utili che individualmente o congiuntamente possono portare ad individuare un’operazione di leasing finanziario. Per una maggiore comprensione si riporta l’elenco presente al paragrafo 11 del principio contabile internazionale oggetto d’analisi (IAS 17, 2017: par.11)

“[Gli] Indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero anche condurre a classificare un leasing come finanziario, sono: a) ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;

b) gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); e

c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.”

Al punto (a) si chiarisce che se il locatario subisce le perdite del locatore in seguito alla risoluzione del contratto di leasing allora tale situazione può portare a classificare il

leasing come finanziario. Al punto (b) invece il leasing può essere considerato finanziario

qualora il locatario subisca le variazioni positive o negative del fair value del valore residuo del bene oggetto dell’operazione. L’ultimo indicatore, individuato al punto (c), infine stabilisce che sussiste l’eventualità di individuare un’operazione di leasing finanziario quando “l’utilizzatore ha la possibilità di continuare il contratto al termine dello stesso a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.” (Parbonetti, 2010: 81). In base a quanto è stato appena descritto, è possibile osservare che tra gli otto criteri utili appena descritti per la determinazione del leasing finanziario, “[…] solo i primi cinque [sono] da considerare “obbligatori” […], gli ultimi tre, invece, rappresentano indizi forti che possono pertanto concorrere ma non obbligare a classificare il leasing come finanziario.” (Parbonetti, 2010: 81).

A questo punto si hanno tutti gli strumenti necessari per poter comprendere se un’operazione di leasing può essere definita come leasing finanziario o leasing operativo. Tali strumenti sono la valutazione del trasferimento o meno dei rischi e benefici al