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CAPITOLO 2: IL TRATTAMENTO CONTABILE DELL’OPERAZIONE DI LEASING

2.1 LE FONTI NORMATIVE

La prima fonte, che fornisce una prima indicazione in merito al trattamento contabile del

leasing, è l’art. 2424, comma 1 del c.c. In particolare, tale articolo disciplina i contenuti

degli schemi di bilancio che compongono il bilancio d’esercizio italiano. Al punto B dell’attivo patrimoniale, relativo alla classe delle immobilizzazioni, viene precisato che i beni “concessi” in locazione finanziaria siano indicati separatamente: in tal modo il legislatore lascia intendere che i beni oggetto di contratto di leasing debbano essere iscritti nell’attivo patrimoniale del locatore e non in quello del locatario (Quagli, 2017). Una seconda fonte utile alla comprensione della rappresentazione in bilancio del contratto di locazione finanziaria è l’art. 2427 del c.c. L’articolo in questione ha per oggetto la disciplina del contenuto della nota integrativa e, al punto 22, fornisce fondamentali indicazioni riguardo all’informativa che il locatario deve fornire in merito ai contratti di locazione finanziaria. La versione attuale dell’articolo appena citato è frutto delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario per mezzo della legge del 3 ottobre 2001 n. 3668. Si specifica che l’art. 6, comma 1 lettera c)9 della medesima legge, è dedicato al trattamento contabile del leasing e che, inoltre, dai documenti esplicativi della Legge si ricava che le interpretazioni che emergevano da tale articolo

8 La legge del 3 ottobre 2001, n. 366 rappresenta la “Delega al Governo per la riforma del diritto societario” (Normattiva, 2017) il cui contenuto è composto da 12 articoli.

9 L’art. 6, comma c della legge del 3 ottobre 2001 disciplina quanto segue: “[…] c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; […]” ((Normattiva, 2017: art. 6, comma c)

sono rivolte verso la codificazione di un metodo contabile che permetta di evidenziare la sostanza economica dell’operazione di leasing in modo tale da poter abbracciare definitivamente il metodo finanziario in sostituzione di quello patrimoniale. Tuttavia, il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 200310, ossia la normativa attuativa della riforma del diritto societario, ha confermato l’adozione del metodo patrimoniale, abbandonando l’idea di adottare il metodo finanziario per la registrazione delle operazioni di leasing. Il risultato finale di tale riforma è la modifica apportata all’art 2427 del c.c. sopra citato, che ha permesso di fornire ulteriori spiegazioni in merito alla modalità di rappresentazione dell’informativa di bilancio per i contratti di leasing. In particolare, alla nuova versione dell’art. 2427 comma 1, è stato introdotto un nuovo punto, il punto numero 22, per il quale, “[…] ai fini di una maggiore trasparenza informativa, il legislatore ha previsto che, nell’ambito di un contratto di leasing finanziario, il locatore fornisca nella nota integrativa una serie di informazioni sugli effetti dell’applicazione del metodo finanziario” (A. Rea, 2016; 172). Nel dettaglio, il punto numero 22 di tale articolo disciplina che per “[…]le operazioni di locazioni finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni […]”, ossia i contratti di leasing finanziario, viene esposto un prospetto in nota integrativa che riepiloga le informazioni in merito al “[…] valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione […]” nonché il valore relativo ad “[…] ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”(Art. 2427 del c.c., comma 1, numero 22).

Alla luce della modifica apportata in seguito alla riforma sul diritto societario, è possibile affermare che “[…] il legislatore italiano ha adottato, in tema di contabilizzazione della locazione finanziaria una soluzione intermedia […]” (Palma, 2008: 524). Egli ha quindi deciso di “[…] confermare, in ottemperanza alla forma del contratto, l’applicazione del c.d. metodo patrimoniale [...]” (Palma, 2008: 524) per la rappresentazione dell’operazione di leasing nei documenti di stato patrimoniale e conto economico. Al

10 Il Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.6 rappresenta la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366” (Normattiva, 2017a)

tempo stesso, il legislatore italiano ha ritenuto “[…] che il c.d. metodo finanziario rifletta la sostanza economica dell’operazione […]” (Palma, 2008: 524) e “[…] ha imposto che nella nota integrativa vengano indicati gli effetti derivanti dall’applicazione di quest’ultimo metodo [...]” (Palma, 2008: 524).

Si segnalano infine due ulteriori articoli del codice civile che forniscono disposizioni in merito al trattamento contabile della locazione finanziaria. Essi sono l’art. 2435-bis del c.c. in materia di bilancio abbreviato e l’art. 2425-bis del c.c. in materia di iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri, dove al comma 4 viene disciplinata l’iscrizione di proventi sorti per effetto delle operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria. In particolare, al comma 5 dell’art. 2435-bis viene affrontato il contenuto della nota integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata, specificando quali punti dell’art. 2427 del c.c. devono essere compresi o omessi dal redattore del bilancio. A tal fine, si specifica che il numero 22 dell’art. 22 non viene citato dall’articolo in questione: ne consegue quindi che per le società utilizzatrici che redigono il bilancio in forma abbreviata non è previsto l’obbligo di predisporre il prospetto delle locazioni finanziarie in nota integrativa.

Infine, per avere un quadro completo e generale sulle normative che trattano fattispecie legate alla locazione finanziaria, si ritiene opportuno citare l’art. 2425–bis del c.c., il quale al comma 4 disciplina la modalità d’iscrizione di proventi sorti in virtù di operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria. Tale comma specifica che l’eventuale provento nascente dall’operazione di compravendita e retrolocazione finanziaria dovrà essere ripartito “[…] in funzione della durata del contratto di locazione” (Art. 2425-bis, comma 4 del c.c.).

Dalle fonti normative appena descritte si evince che il metodo riconosciuto dal legislatore italiano per la rappresentazione del leasing, sia operativo sia finanziario, è quello patrimoniale e non quello finanziario. Pertanto, come previsto dall’art. 2424 del c.c. sopracitato, sarà il locatore ad esporre il bene oggetto di locazione nel proprio attivo patrimoniale; il locatario si limiterà invece a registrare il pagamento dei canoni periodici e a fornire informazioni aggiuntive in nota integrativa, come quanto previsto dall’art. 2427 del c.c. Si precisa inoltre che “l’individuazione del metodo patrimoniale quale unico criterio di valutazione da applicare anche alla fattispecie del leasing finanziario non consente, ad evidenza, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma” (A. Rea, 2016: 172).

2.2 CHIARIMENTI E SPECIFICHE CONTENUTE NEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 12: