CAPITOLO 2: IL TRATTAMENTO CONTABILE DELL’OPERAZIONE DI LEASING
2.3 INFORMATIVA DI BILANCIO PER I LOCATORI ISTITUZIONALI E NON
Per una maggiore comprensione e completezza da un punto di vista dell’informativa di bilancio, si riportano di seguito le linee guida rivolte al locatore al fine di esporre in nota integrativa le informazioni sulle operazioni di leasing. Le informazioni che il locatore
potrà inserire in nota integrativa sono regolate da una disciplina differente a seconda che il locatore sia definito come un locatore “istituzionale” oppure un locatore “non istituzionale”. Per locatori istituzionali s’intendono le banche o altri enti finanziari che hanno l’obbligo di redigere il bilancio secondo quanto previsto dai Provvedimento della Banca d’Italia –Provvedimento della Banca d’Italia 22 dicembre 200514 e Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 aggiornata al 15 dicembre 2015 (4° aggiornamento)15 per le banche; il Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 e successivi aggiornamenti16 per gli intermediari finanziari iscritti all’apposito elenco). Per quanto concerne le banche italiane il Provvedimento del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia e la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 aggiornata al 15 dicembre 2015, dispongono che “le banche italiane […] nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari […] redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e […] il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali […] e secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare”17 (Banca d’Italia, 2017: 4° aggiornamento, 1.1.1).
14 Il Provvedimento del 22 dicembre 2005, pubblicato dalla Banca d’Italia, fornisce “Istruzioni per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.” (Banca d’Italia, 2017).
15 La Circolare n. 262 del 22 dicembre 2015 (aggiornata al 15 dicembre 2015) “[…] contiene le disposizioni che disciplinano, in conformità di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli schemi individuali e consolidati del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), della nota integrativa e della relazione sulla gestione che le banche e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari sono tenuti a produrre” (Banca d’Italia, 2017). Si specifica inoltre che la Circolare in questione è rivolta alle “[…] banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B." - e agli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87[…]”. (Banca d’Italia, 2017)
16 Il Provvedimento del 14 febbraio 2006, pubblicato dalla Banca d’Italia, fornisce “Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di Intermediazione mobiliare (SIM).”. (Gazzetta Ufficiale, 2017)
17 Per la definizione di banca italiana, la Circolare n.262 22 dicembre 2005 aggiornata al 15 dicembre
2015 rinvia alla definizione contenuta all’art. 1 del TUB, il quale definisce la banca italiana come “[…] la banca avente sede legale in Italia” (Art. 1, comma2, lettera a) del TUB) mentre per le società finanziarie capogruppo intende “le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del TUB” (Banca d’Italia, 2017: 1.1.1, nota 1).
Per quanto concerne gli intermediari finanziari18 iscritti all’apposito elenco, il Provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 e successive modifiche, specifica che tali soggetti redigono il bilancio d’esercizio e consolidato seguendo i principi contabili internazionali. In base a quanto è stato appena riportato, i provvedimenti specificano che i locatori “istituzionali” redigano il bilancio d’impresa e consolidato secondo i principi contabili internazionali IFRS e, pertanto, le informazioni in merito alle operazioni di leasing concesse da inserire in nota dovranno essere rappresentate sulla base delle indicazioni fornite dai principi contabili internazionali IFRS.
Per locatore “non istituzionale” s’intende quel soggetto finanziario che non è obbligato a osservare le disposizioni previste dai provvedimenti della Banca d’Italia citati in precedenza. Per il locatore “non istituzionale” invece non esiste una normativa che determina gli obblighi infirmativi da presentare in nota integrativa in seguito ad operazioni di locazione finanziaria. Pertanto, in tal caso, nonostante l’assenza di uno specifico testo normativo, è comunque consigliato che tali soggetti “[…] riportino in Nota Integrativa informazioni sui crediti e sugli interessi intrinsechi nell’operazioni di leasing e gli effetti che si avrebbero con l’adozione del metodo finanziario sul Conto Economico e Stato Patrimoniale.” (Montella, Staiano, 2011: 443). Sono inoltre richieste le informazioni in merito alle “[…] rettifiche che sarebbero necessarie per eliminare le immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria […]” (Montella, Staiano, 2011: 443) e in merito alle indicazioni sugli “[…] importi che sarebbero rilevati come crediti impliciti corrispondenti al valore residuo delle immobilizzazioni materiali il quale diminuisce progressivamente in seguito alla riscossione delle quote capitali
18 Per intermediari finanziari il Provvedimento del 14 febbraio 2006 e successive modifiche intende: “[…] a) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SIM”); b) alle società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lettera o), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “SGR”); c) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), alle agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di cui al titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento (IDP) di cui al titolo V-ter del TUB (gli operatori di cui alla presente lettera sono, di seguito, chiamati “intermediari finanziari”); d) alle società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e) alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del TUB.[…]”. (Banca d’Italia, 2017a: 3)
incluse nei canoni riscossi.” (Montella, Staiano, 2011: 443). In ultima analisi, si ritiene opportuno sottolineare che, per quanto concerne i locatori “non istituzionali”, quanto appena riportato era presente nell’appendice D della precedente versione dell’OIC 12 (versione dell’agosto 2014), mentre nell’appendice A della nuova versione OIC 12, pubblicata nel dicembre 2016, tale consiglio non viene menzionato.
2.4 ESEMPIO DI CONTABILIZZAZIONE DI UN’OPERAZIONE DI LEASING SECONDO LA