• Non ci sono risultati.

Classificazione delle joint venture.

Per concludere questo primo capitolo, passiamo proporre una classificazione delle varie tipologie di joint venture riscontrate della teoria e nella prassi fino ad oggi, applicando diversi criteri: struttura della joint venture, ambito geografico di operatività (da non confondere con il criterio tecnico del “mercato geografico di riferimento”), durata, forma giuridica etc.

45 Cfr. Adriano Propersi, Le joint venture. Come stipulare alleanze tra imprese, Pirola Editore, Milano, 1992.

Possiamo innanzitutto distinguere tre ambiti di classificazione delle joint venture: un primo derivante dal diritto statunitense, che ha visto sorgere il fenomeno, uno derivante dalla normativa comunitaria in materia di concentrazioni, infine un ambito di definizione e classificazione derivante dalla prassi commerciale internazionale, nella quale si fa largo uso di questa figura46.

Secondo il diritto statunitense si evidenziano, con un criterio prettamente giuridico di distinzione, le “joint venture

corporations” dalle “unincorporated” o “contractual joint

venture”. Le prime indicano società di capitali con responsabilità limitata aventi per oggetto una attività congiunta fra diverse imprese “co-venturers”. Si realizza una entità distinta da quella delle società madri, destinata ad operare autonomamente e su base durevole. Le seconde corrispondono ad una fattispecie di tipo contrattuale non implicante la costituzione di un ente separato rispetto ai partecipanti “co-venturers”, i quali con il contratto perseguono un fine congiunto. Tale accordo è semplicemente un mezzo per coordinare le politiche commerciali delle imprese coinvolte

47.

Secondo la normativa dell'Unione Europea, nella quale è presente un’ampia e dettagliata produzione normativa e

46 Giacomo Pescatore - Stefano Angione, Le joint venture nella normativa comunitaria: una scheda riassuntiva, in www.bcp-lex.com.

47 A. Propersi, Le joint venture – Come stipulare alleanze tra imprese, Pirola Editore, Milano, 1992, p 3; cfr. Bonvicini, Le joint venture, Tecnica giuridica e prassi societaria, Giuffrè, Milano, 1977.

altrettanto ampie disquisizioni dottrinali sulle imprese comuni, troviamo invece le seguenti tipologie:

I) “co-operative joint venture” / “concentrative joint venture”: per questa suddistinzione dobbiamo fare riferimento all’art. 3, par. 2, del Regolamento CEE n. 4064/89, che disciplina il controllo della Commissione Europea sulle operazioni di concentrazione tra imprese (“Regolamento concentrazioni”)48“la costituzione di un'impresa comune che

esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, va considerata come un'operazione di concentrazione”. Precisiamo fin da subito che questa classificazione verrà ampiamente approfondita nel secondo capitolo di questo lavoro di tesi. Ne analizziamo adesso i tratti più importanti Questa disposizione va letta in collegamento con l’art. 2, par. 4, dello stesso Regolamento concentrazioni, in forza del quale “se e in quanto la costituzione di un'impresa comune, che è frutto di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 3, ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all'articolo 85 [ora 81], paragrafi 1 e 3 del trattato, al fine di stabilire se l'operazione sia compatibile o meno con il mercato comune”.

Dalla combinazione degli articoli citati deriva la prima importante distinzione, operata in ambito comunitario, tra

48 Tale regolamento è stato sostituito, in data 1° maggio 2004, dal Regolamento CE n. 139/2004, del 20 gennaio 2004 (GUCE L 24 del 29.01.2004, pag. 1). In ogni caso, in materia di joint venture, il nuovo regolamento non introduce modificazioni a quanto previsto dal Reg. 4064/89.

imprese comuni concentrative (note anche come concentrative joint venture) e imprese comuni cooperative (dette anche co- operative joint venture). Le prime sono vere e proprie operazioni di concentrazione (dalle quali deriva la costituzione di una nuova entità economica autonoma, quale è, ad esempio, una società partecipata dalle società madri) e come tali vengono assoggettate dalla Commissione Europea alla disciplina contenuta nel Regolamento concentrazioni. Le seconde, invece, concretizzandosi in un coordinamento tra le società madri con riferimento ai prezzi, al volume di produzione, all’innovazione etc., sono riconducibili all’alveo dell’antitrust e, pertanto, trattate alla stregua dei cartelli tra imprese vietati ai sensi dell’art. 81, par. 1, del Trattato CE.

II) concentrative joint venture con effetti cooperativi: a metà strada tra le joint venture concentrative e cooperative, si collocano le joint venture concentrative aventi effetti cooperativi alle quali si riferisce l'art. 2, par. 4, del Regolamento concentrazioni. Questo ibrido si realizza quando una joint venture concentrativa, come definita poc’anzi, determina, direttamente o indirettamente, anche effetti coordinativi delle politiche commerciali delle società madri. In ogni caso, affinché si possa parlare di joint venture concentrativa avente effetto cooperativo, gli effetti concentrativi (autonomia, mutamento strutturale ecc...) devono sempre prevalere sui possibili effetti coordinativi dell’operazione. Va detto, in proposito, che l’originaria

formulazione del Regolamento concentrazioni non ricomprendeva nel proprio ambito di applicazione le imprese comuni concentrative aventi effetti cooperativi assoggettandole, invece, alla disciplina Antitrust contenuta negli artt. 81 e 82 del Trattato CE e nella normativa derivata. Tuttavia, poiché questa esclusione aveva provocato non pochi equivoci tra gli operatori del settore, si è deciso di emendare il Regolamento concentrazioni con il Regolamento (CE) n. 1310/9749, il quale, introducendo l’art. 2, par. 4, ha incluso le

joint venture concentrative aventi effetti cooperativi nell’ambito di operatività del Regolamento concentrazioni50.

Ad oggi, pertanto, rimangono escluse da quest’ultimo soltanto le joint venture cooperative le quali, come detto, devono essere valutate secondo le regole Antitrust.

III) full-function joint venture / partial-function joint venture: un'ulteriore distinzione rilevante ai fini del Regolamento concentrazioni, che pure verrà trattata in specifico nel prossimo capitolo, è quella tra imprese comuni a

49 GUCE L 180 del 09.07.1997, p 1.

50 Cfr. sul punto, anche la comunicazione della Commissione, del 2 marzo 1998, relativa alla valutazione delle imprese comuni a pieno titolo in base alle regole di concorrenza della Comunità europea (GUCE C 66 del 02.03.1998, pag. 38), nella quale si legge che “a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1310/97 (…) tutte le imprese comuni a pieno titolo che rivestano una dimensione comunitaria e abbiano per oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti sono state incluse nel campo di applicazione [del Regolamento concentrazioni]. Di conseguenza, le imprese comuni summenzionate non ricadono più nell'ambito delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86 e n. 3975/87”. Sul concetto di impresa comune di dimensione comunitaria si rimanda a quanto esposto nel secondo capitolo di questo lavoro.

pieno titolo (note anche come full-function joint venture) e imprese comuni a titolo parziale (c.d. partial-function joint venture). Le prime, assoggettate al Regolamento concentrazioni, sono quelle imprese che operano in un determinato mercato “esercitando le funzioni normalmente svolte dalle altre imprese attive sul medesimo mercato”. A tal fine l’impresa comune deve disporre di risorse, finanziarie e di altra natura, vale a dire, tra l’altro, di mezzi finanziari, di personale e di attività (materiali e immateriali) sufficienti per poter esercitare durevolmente una attività economica. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, è sufficiente che questi siano dati in licenza all’impresa comune per la durata della sua attività”51. Pertanto, un’impresa comune sarà

considerata come full function quando:

(a) le società madri hanno il controllo congiunto dell’impresa comune,

(b) quest’ultima svolge tutte le attività di una entità economica autonoma,

(c) è costituita per funzionare “on a lasting basis”, ovvero per un lungo periodo e non a breve o medio termine52.

Diversamente, le imprese comuni a titolo parziale, che sono assoggettate alla disciplina Antitrust, sono quelle che assumono unicamente alcune delle attività esercitate dalle società madri senza tuttavia operare autonomamente sul

51 Punto 13 della Comunicazione del 1994.

52 Cfr. la Comunicazione della Commissione, del 1998, relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma (full-function joint venture) in GUCE C 66 del 02.03.1998; Bellamy & Child, European Community Law of Competition, Sweet & Maxwell, London, 2001, p. 352.

mercato. È questo il caso, ad esempio, delle joint venture che si limitano a svolgere attività di produzione, distribuzione e/o vendita dei prodotti delle società madri: in questi casi, le imprese comuni a titolo parziale svolgono esclusivamente una attività ausiliaria a quella, principale, svolta dalle parent companies53.

Queste tre tipologie, delineate in ambito comunitario, sono state descritte schematicamente in questa sede e saranno oggetto di ampia trattazione nel prossimo capitolo.

IV) structural joint venture: un’altra tipologia di joint