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5 4 La fase decisoria.

Una volta ricevuta la notificazione di creazione di una joint venture, la Commissione avrà compito di valutare l'operazione, ex articolo 6 reg. 139/2004; e, a seconda della

valutazione compiuta, potrà decidere di autorizzare o meno l’operazione stessa.

L'articolo 18 del Regolamento, permette a persone, imprese ed associazioni di imprese interessate di esporre le proprie ragioni “relativamente alle obiezioni a loro carico” prima che la Commissione adotti la sua decisione, riconoscendo così l'imprescindibile diritto alla difesa181. E’' inoltre ammessa, a

discrezione della Commissione, l'audizione di altre persone fisiche o giuridiche; e l'’operazione può essere disposta anche su richiesta degli interessati.

Alla conclusione delle proprie indagini, ai sensi dell’art. 6 Regolamento concentrazioni, la Commissione ha tre alternative:

a) la prima è quella di considerare l'operazione di joint venture notificata come non rientrante nell'ambito di applicazione del Reg. 139/2004 nel caso in cui il fatturato delle imprese interessate non raggiunga le soglie fissate dall'art. 1 (solitamente in questi casi la Commissione non adotta nemmeno una decisione ma ricorre allo strumento meramente amministrativo delle c.d. comfort letters);

b) la seconda alternativa è quella di dichiarare l'operazione notificata compatibile con il mercato comune poiché non crea e nemmeno rafforza una posizione dominante

181Il par 3 dell'’art.18 dispone infatti che “la Commissione fonda le proprie decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni” ed inoltre che “almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l’interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari”.

e non determina una sensibile riduzione della concorrenza all'interno del mercato comune (e nell'autorizzare l'operazione, la Commissione autorizzerà anche tutte quelle restrizioni accessorie e necessarie per la realizzazione della concentrazione). Tale autorizzazione potrebbe essere soggetta ad alcune condizioni che le società madri dovranno rispettare nella creazione della joint venture182; le condizioni potrebbero

anche dipendere dai c. d. “impegni”, modificativi del progetto originario di joint venture, che le società madri possono proporre alla Commissione per vincere eventuali resistenze della stessa

c) la terza alternativa è quella di vietare il progetto di joint venture, in quanto pregiudica in maniera sensibile la concorrenza effettiva sul mercato comune.

In caso di concentrazione vietata, qualora le società madri procedano ugualmente alla creazione della joint venture, queste ultime andranno incontro alle ammende previste dall’art. 14, par. 2, regolamento concentrazioni. La stessa ammenda potrà essere inflitta, in caso di autorizzazione condizionata, qualora le società madri non rispettino una o più

182Tali condizioni non sono tipizzate e sono lasciate alla libera discrezionalità della Commissione la quale, pertanto, è libera di inventare le condizioni (tanto di carattere “comportamentale”, quanto di carattere “strutturale”) che ritiene maggiormente opportune. Nella prassi della Commissione, ad esempio, sono state imposte in capo alle società madri, condizioni quali l’obbligo di ritirarsi da una determinata società o attività concorrente, oppure l’obbligo di cessare la produzione di un determinato prodotto o di venderne la licenza, oppure l’eliminazione di una clausola di non concorrenza nel progetto di joint venture etc. Cfr., sul punto, BELLAMY & CHILD, European Community Law of Competition, cit., pag. 446.

delle condizioni poste dalla Commissione nell’autorizzazione della joint venture. Inoltre, nel caso in cui la concentrazione sia stata autorizzata sulla base di informazioni false fornite dalle società madri, la Commissione potrà, oltre che applicare le sanzioni summenzionate, revocare la decisione di autorizzazione ed imporre il ripristino della situazione concorrenziale183 Questo potrebbe essere anche il caso di una

joint venture autorizzata (anche sulla base di informazioni false volte a celare l’intento coordinativo delle società madri), e successivamente strumentalizzata dalle imprese madri per realizzare condotte anticoncorrenziali. Dal che ne deriva che la Commissione ha un potere di controllo anche successivo all’autorizzazione (ad esempio, potrà controllare che le condizioni che accompagnano l’autorizzazione vengano rispettate dalle società madri, oppure che le informazioni fornite dalle stesse in sede di notificazione si rivelino corrette e veritiere anche sul piano fattuale).

La dichiarazione di compatibilità copre anche le restrizioni accessorie alla concentrazione e ad essa necessarie184. La decisione sarà di segno negativo ove venga

dichiarata l'incompatibilità della concentrazione con il mercato

183 Art. 8, par. 6, Regolamento concentrazioni.

184La Commissione con la decisione del 14 luglio 1992, Thomas Cook/LTU/West L.B., ha affermato che le restrizioni di una estensione eccessiva, specialmente di una durata illimitata, non sono giustificate. Ove consistano in clausole di non concorrenza la loro portata dovrà essere territorialmente e temporalmente limitata, decisione dell’'8 febbraio 1991, Fiat/Ford New Holland..

comune185; qualora la concentrazione sia già stata realizzata la

Commissione, eventualmente con una decisione distinta, ordinerà la c.d. “deconcentrazione”, ex art 8 par. 4 reg. 139/2004, consistente nell’'adozione di misure idonee a ripristinare lo status quo ante ed a restaurare una concorrenza effettiva.

Per arrivare all'adozione della decisione, il regolamento 139/2004 prevede agli artt. 7 e ss. le regole procedurali che la Commissione dovrà seguire. In particolare, all'articolo 10, si prevedono i termini per l'avvio del procedimento e delle decisioni. Entro un termine minimo di 25 gg. lavorativi, prorogabili fino a 35 gg. (la c.d. fase 1) ed un termine massimo di 90 gg. lavorativi, prorogabili fino a 105 gg. (c.d. Fase 2). Più precisamente, la fase 1 è la procedura accelerata prevista per quelle operazioni che non destano gravi preoccupazioni in materia concorrenziale; mentre la fase 2, di natura eventuale, è quella procedura riservata alle indagini approfondite necessarie per la valutazione delle operazioni più problematiche. Si precisa che la durata della fase 2 non si somma a quella della fase 1. Quindi qualora al termine della fase 1 la Commissione dovesse avere “seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione notificata, essa potrà avviare la fase 2, la quale avrà una durata di 90 gg. (o 105) nei quali si dovranno computare i giorni già impiegati per la fase 1. Per tutti i suddetti termini sussiste la regola aurea del silenzio- assenso, indispensabile per garantire snellezza e velocità al

185Decisioni del 2 ottobre 1991, Aérospatiale-Alenia/De Havilland, e del 9 novembre 1994, MSG Media service.

merger control. Pertanto, in caso di decorso dei termini senza che la Commissione abbia preso alcuna decisione, la concentrazione si intenderà autorizzata.

Espletata l'istruttoria la Commissione è in grado di adottare una decisione che chiuda, almeno sotto il profilo amministrativo, il caso186.

5. 5. A) Regole procedurali per joint venture full