mazione dei ruoli di udienza e trat tazione dei process
4.4 Il codice rosso: una corsia prefe renziale per i reati di violenza do-
mestica e di genere
La legge n. 69 del 19 luglio 2019, entrata in vigore in data 9 agosto 2019 e rubricata “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, è intervenuta in maniera innovativa sulla normativa sostanziale, processuale ed extracodicistica al fine di conseguire un incremento in termini di effettività ed efficacia degli strumenti preposti alla tutela dei soggetti (per lo più donne e minori di età) vittime di violenza domestica e di genere. In questa categoria di fattispecie criminose rientrano i reati di maltrattamenti contro conviventi o famigliari (art. 572 c.p.), violenza sessuale aggravata o di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-
quinques), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e lesioni aggravate
(artt. 576 e 577 c.p.) commessi in contesti famigliari o di relazioni di convivenza.
L’ambito di operatività dell’intervento normativo ha coinvolto un ampio novero di settori, al fine di dotare l’ordinamento di un sistema di tutele maggiormente effettivo e garantista. Gli ambiti che hanno interessato la riforma sono:
• il settore del diritto penale sostanziale, rispetto al quale è stato ampliato il novero di fattispecie criminose in seguito all’introduzione dei reati di:
1. costrizione o induzione al matrimonio, con l’introdu- zione dell’art. 558-bis c.p.: «Chiunque, con violenza o
minaccia, costringe una persona a contrarre matrimo- nio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, appro- fittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile»;
2. deformazione dell’aspetto della persona mediante lesio- ni permanenti al viso, con l’introduzione dell’art. 583-
quinquies c.p.: «Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfre- gio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni»;
3. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espli- citi (il cosiddetto reato di “revenge porn”), con l’introdu- zione dell’art. 612-ter c.p.: «Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottrat- ti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappre- sentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le
immagini o i video di cui al primo comma, li invia, con- segna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento».
Sono inoltre previste specifiche circostanze aggravanti connesse alla tipologia di autore del reato (il coniuge anche separato o divorziato o una persona comunque legata da una relazione affettiva) e alla modalità di com- missione del fatto (per mezzo di strumenti informatici o telematici).
Il legislatore ha dunque recepito a livello legislativo come fattispecie di reato specifiche condotte che avevano suscitato particolare allarme sociale nel contesto delle violenze domesti- che e di genere, al fine di assicurare una maggiore deterrenza ed una più effettiva repressione;
• parallelamente all’introduzione di nuove fattispecie crimino- se, il legislatore è intervenuto ad inasprire il trattamento sanzionatorio relativo alle fattispecie di violenza di genere e domestica già esistenti, come quelle di maltrattamenti contro famigliari e conviventi ex art. 572 c.p., di atti persecutori
ex art. 612-bis c.p., di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p.,
di atti sessuali con minorenni ex art. 609-quater c.p. e di violenza sessuale di gruppo ex art.609-octies c.p.;
c.p.47, che punisce come reato la violazione dei provvedi-
menti di allontanamento dalla casa famigliare ex art. 282-bis c.p.p., del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p. e della misura pre- cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare
ex art. 384-bis c.p.p.;
• nel settore della formazione delle forze di Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria è stato previsto l’obbligo di frequentare corsi specifici volti a fornire un’idonea preparazione in tema sia di prevenzione che di perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. La norma prevede infatti l’obbligo da parte delle forze dell’ordine di attivare presso i rispettivi istituti entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge corsi specifici inerenti la prevenzione e il perseguimento delle fattispecie criminose in questione e il trattamento penitenziario dei soggetti per queste condannati. Questo intervento è volto dunque a fornire agli operatori delle forze dell’ordine competenze adeguate a garantire un’efficiente prevenzione e repressione di queste realtà delittuose;
• in materia di misure in favore degli orfani per crimini dome- stici e delle famiglie affidatarie, tramite modifica all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
47Art. 387-bis c.p.: «Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli
obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»
• in tema di reinserimento dei soggetti condannati per le fatti- specie criminose in questione, in modo tale da assicurare un programma rieducativo ex art. 27 comma 3 Cost. specifico ed idoneo a consentire il reinserimento del reo in società. In particolar modo è stata prevista una specifica ipotesi di sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p.48 subordi-
nata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati;
• nell’ambito del diritto processuale penale.
Per quanto specificatamente attiene a quest’ultima area di inter- vento, importanti innovazioni sono state introdotte dagli articoli 1, 2 e 3 della legge al fine di garantire una maggiore celerità della fase delle indagini preliminari, sia per quanto concerne l’acquisizione delle notitiae criminis, sia per quanto riguarda l’assunzione delle informazioni, arginando il rischio di stasi procedimentali. L’esigen- za di un siffatto intervento è stata dettata anche dalla necessità di ottemperare a quanto imposto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Talpis49, in cui l’Italia venne condannata
48L’art. 165 c.p. come modificato dalla legge n. 69 attualmente prevede che
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».
49Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del
2 marzo 2017, ricorso n. 41237/14 - Causa Talpis c. Italia in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page;jsessionid=
M02rZ6HKdlW3IEtUkwOkZAS4?facetNode_1=1_2(2017)&facetNode_2=1_ 2(201703)&contentId=SDU1321256&previsiousPage=mg_1_20.
per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere anche a causa dell’inaccettabile inerzia nello svolgimento delle indagini preliminari50.
L’esigenza di celerità nell’attivazione dell’apparato procedimen- tale è infatti avvertita come particolarmente urgente per queste fattispecie criminose suscettibili di sfociare, in caso di omesso in- tervento tempestivo, in un aggravamento anche irreversibile delle conseguenze dannose o pericolose della condotta. A tal fine la legge n. 69 corredò le fattispecie di violenza domestica e di genere di un sistema di priorità volto a garantire la solerte trattazione delle relative notizie di reato, assicurando una corsia preferenziale per la pronta instaurazione dell’iter procedimentale per i reati in questione. Parallelamente è stata effettuata in favore della vit- tima un’estensione dei termini per sporgere denuncia, che sono stati incrementati da 6 mesi a 12 mesi, decorrenti dal momento di consumazione della violenza.
Una prima innovazione volta a garantire una maggiore celeri- tà consiste nell’estensione alle fattispecie di violenza domestica e di genere dell’applicabilità del comma 3 dell’art. 347 c.p.p.51, che
prevede l’obbligo in capo alla polizia giudiziaria di comunicare in via immediata la notizia di reato.52 L’art. 1 della legge n. 69
50La vittima venne infatti ascoltata dagli inquirenti per la prima volta
decorsi circa 7 mesi dal momento in cui era stata sporta denuncia.
51L’obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pub-
blico ministero la notizia di reato era già previsto dall’art. 347 comma 3 c.p.p. rispetto a fattispecie criminose dotate di particolare gravità, quali quelle pre- viste dall’art. 407 comma 2 lettera a) c.p., nn. da 1 a 6 (reato di devastazione, di strage, di guerra civile, traffico d’armi, mafia, terrorismo, etc).
52La comunicazione può avvenire anche in forma orale, con successiva comu-
nicazione scritta senza ritardo corredata con le indicazioni e le documentazioni previste.
infatti interviene sull’articolo 347 comma 3 del codice di procedura penale, estendendo l’applicabilità della disposizione ai «delitti pre-
visti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nell’ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».
Alla polizia giudiziaria è dunque imposto l’obbligo di trasmis- sione della notizia di reato in via immediata senza alcun margine di discrezionalità, stante una presunzione assoluta di urgenza insita nell’idoneità dell’inutile decorso del tempo a provocare conseguenze dannose anche irreversibili.
All’obbligo di comunicazione immediata gravante sulla polizia giudiziaria si accompagna come necessaria anche la celere attivazio- ne del pubblico ministero, il quale entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato ha l’obbligo di assumere le relative informazio- ni. La legge n. 69 è infatti intervenuta sull’art. 362 c.p.p., al quale è stato aggiunto il comma 1-bis in cui si dispone che, in relazione ai reati di violenza domestica e di genere, il pubblico ministero debba assumere «informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato
denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’i- scrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».
L’art. 3 della legge n. 69 è inoltre intervenuto in materia di atti diretti e delegati della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, sancendo la necessità che essi siano compiuti senza
ritardo. L’art. 3 prevede infatti che «dopo il comma 2 dell’articolo
370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
• 2-bis: se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del mede- simo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero;
• 2-ter: nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria
pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357.»
La necessaria trattazione prioritaria delle fattispecie di reato in questione in fase processuale era invece già stata riconosciuta dal D. L. n. 93 del 14 agosto 2013, che intervenne sulla norma relativa alla formazione dei ruoli di udienza (l’art. 132-bis disp. att. c.p.p.) assicurando anche alle fattispecie di violenza domestica e di genere trattazione prioritaria nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale.
Gli interventi effettuati dal legislatore sulle fattispecie di reato di violenza domestica e di genere hanno dunque predisposto un apparato processuale idoneo a garantire un intervento repressivo tempestivo. Per quanto riguarda le indagini preliminari, la legge n. 69/2019 ha perseguito l’obiettivo di un loro rapido svolgimento prevedendo in primo luogo l’obbligo di comunicazione immediata
da parte della polizia giudiziaria della notizia di reato e il successivo dovere in capo al pubblico ministero di attivarsi tempestivamente nell’avvio della sequenza procedimentale assumendo le informazioni necessarie. Per quanto concerne invece la fase processuale successiva all’elevazione dell’imputazione, siffatte categorie di reati sono state esplicitamente ricomprese nel novero dei criteri di priorità per la formazione dei ruoli di udienza ex art. 132-bis disp.att. c.p.p. al fine di assicurare la tempestiva celebrazione del relativo processo. Nella fase delle indagini preliminari l’esigenza di trattazione prioritaria è stata dunque assicurata non predisponendo in maniera esplicita criteri atti a porre la trattazione dei procedimenti inerenti le fattispecie di reato in questione al vertice della scala delle priori- tà: la legge n. 69 non ha infatti statuito una disciplina privilegiata in tema di avvio delle indagini preliminari, bensì una scansione tempistica accellerata volta ad assicurare un intervento tempestivo per la repressione dei reati di violenza domestica e di genere, a prescindere dalla necessità di postergare la celebrazione di altri procedimenti. Tuttavia anche questa disciplina introduce indiretta- mente delle priorità nello svolgimento delle indagini, poiché se per queste fattispecie devono essere assicurate tempistiche serrate ciò si andrà necessariamente a ripercuotere sulla generale gestione da parte dell’ufficio dei procedimenti, esplicandosi in una predilezione della trattazione delle notizie di reato di violenza domestica e di genere rispetto alle altre.