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Nel 1946 il problema di un controllo di costituzionalità si pose ancora una volta nei termini della regolazione dei rapporti tra organi dello stato, in particolare perché si voleva evitare che la Assemblea Nazionale potesse disinteressarsi dell’operato e dei voti espressi dal

Nel primo progetto di Costituzione del 19 aprile 1946 non vi era alcuna previsione di un controllo di costituzionalità, e in effetti la maggioranza composta da Partito socialista e Partito comunista non ammetteva alcun limite posto ai poteri della Assemblea nazionale. Respinto però nel maggio del ’46 il primo progetto costituzionale con il referendum, il tema fu proposto in commissione della seconda assemblea costituente, con il presentarsi di varie proposte, tutte di segni evidentemente politicizzato: il MRP propose un controllo per via di referendum popolare, le destre la creazione di una corte suprema, i radicali socialisti di affidarsi alla tradizionale saggezza del Senato.

Comunisti e socialisti, come già detto contrari per principio al tema del controllo di costituzionalità, accettavano un controllo limitato alle leggi relative alla organizzazione dei pubblici poteri: la commissione finì per proporre un “Comité juridictionnel de controle

del constitutionnalité des lois”, composto di trenta membri, con la

previsione che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, una legge potesse essere approvata solo con revisione costituzionale operata con

referendum.

Gli esiti della assemblea costituente portano alla perdita dell’aggettivo juridictionnel nella denominazione dell’organo e a una composizione assai più leggera e in effetti si tratterà di una organismo più votato all’arbitrato che non ad altre funzioni, come si vede anche dal numero dei componenti, dieci dei quali nominati (7 dalla Assemblea Nazionale, 3 dal Conseil de la Republique) e tre tali di diritto, il Presidente della Repubblica e i due Presidenti dellei assemblee parlamentari (da notare che questi ultimi saranno i soggetti titolari del potere di nomina previsti nel 1958).

Le possibilità dell’adizione dipendevano dalla domanda congiunta di Presidente della Repubblica e Presidente del Conseil del

assoluta dei suoi membri: si ripresenta l’antico ruolo di conservateur attribuito al Senato già secolarmente ravvisato (I e II Impero)e quindi di difensore della Costituzione (un ruolo che ritornerà in evidenza nel 1971).

Solo prima della promulgazione della legge (entro cinque giorni dal voto) il Comité constitutionnel era incaricato di esaminare se la promulgazione della legge esigesse un preliminare revisione della Costituzione, ma con riferimento solo alla organizzazione dei pubblici poteri (dal titolo I al titolo X della costituzione) escludendo quindi i contenuti del Preambolo e i titoli XI (revisioni costituzionali) e XII (disposizioni transitorie): escludendo il Preambolo, si escludeva quella valutazione portata sui principi e diritti sulla quale non erano d’accordo i partiti socialista e comunista, giungendosi in questo modo a un compromesso con il MRP.

Infine, lo scopo della azione del Comité Constitutionnel era quello di un conciliazione tra le due assemblee; in effetti il Comité interverrà una sola volta, il 16 giugno 1948, riuscendo a trovare l’accordo tra le due assemblee parlamentari, determinandosi in questo modo la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 64–66 del regolamento dell’Assemblea nazionale.

Alcune osservazioni:

1) non viene utilizzata ufficialmente la espressione controllo di costituzionalità, e del resto il Comitè Constitutionnel è previsto nel titolo dedicato alla revisione costituzionale;

2) dichiarare la necessità di una revisione costituzionale ante promulgazione significava comunque giungere a una constatazione di contrarietà alla costituzione (e l’effetto di garanzia costituzionale si sarebbe realizzato in ragione della difficoltà poste dal procedimento di revisione costituzionale previsto in Costituzione, dato che erano necessari o il voto favorevole di almeno 3/ 5 in ciascuna delle due

camere elettive o almeno 2/3 della sola AN ma con la conseguente previsione di referendum)

3) ci si occupa solo della protezione delle regole del confronto politico e della organizzazione dei pubblici poteri e in alcun modo entrano in gioco la tutela dei diritti e delle libertà dei singoli.

Il carattere limitato dell’ intervento previsto sulle regole del gioco politico rende finalmente possibile nel 1946 far breccia nella tradizionale ostilità alla istituzione di un organo incaricato di vegliare sulla costituzionalità.

Ciò consentirà che il Comitè constitutionnel costituisca un precedente favorevole alla istituzione del Conseil Constitutionnel, proprio perché nel 1958, come si dirà più avanti, l’obiettivo sarà ancora una volta e con maggiore urgenza quello di garantire le regole costituzionali relative ai pubblici poteri (e come si vedrà, cercando di limitare il potere legislativo a tutto vantaggio dell’esecutivo).

Non casualmente, la esperienza del 1946 è richiamata nella esposizione del progetto preliminare di Costituzione del 29 Luglio 1958: “la necessità di un organismo imparziale incaricato di sorvegliare la applicazione della Costituzione […]era già stata avvertita dai costituenti del 1946 che avevano creato il Comitè

constitutionnel, il presente titolo mira ad accrescere le attribuzioni di

questo organo che riceve la denominazione di Conseil Constitutionnel“.

A questo punto si può segnalare che tuttavia nell’immediato dopoguerra si erano manifestati i primi segni di un cambiamento negli orizzonti della esperienza giuridica francese con riferimento a un possibile giudizio di costituzionalità in merito a diritti e libertà.. Per un verso, infatti, la Corte di Cassazione, in una decisione del 29 dicembre 1949, aveva minato il dogma dell’insindacabilità della legge affermando la superiorità rispetto ad essa dei trattati internazionali, il contrasto con i quali avrebbe dovuto portare ad una disapplicazione

della legge da parte del giudice. Per altro verso, la possibilità di utilizzare un parametro di costituzionalità si andava affermandosi con riguardo al sindacato sugli atti amministrativi, il Consiglio di Stato avendo assunto la Costituzione ed i principi costituzionali a parametro del proprio giudizio.

Preannunciando la analisi delle scelte compiute nel 1958, si può dire fin da ora che l’abbandono della tradizionale ostilità nell’ordinamento francese a un controllo giurisdizionale di costituzionalità presenterà elementi di discontinuità (rottura con la pratica politica di quasi due secoli), ma anche elementi di continuità (realizzando l’idea presente fin dal 1789 che la legge non possa tutto, essendo comunque subordinata alla costituzione).

Il modello adottato inizialmente (mantenutosi formalmente quasi del tutto immutato fino alla riforma costituzionale del 2008, sia pure con alcuni aggiustamenti che si dovranno sottolineare, tra i quali in particolare la apertura alla saisine dei parlamentari con la riforma costituzionale del 1974) presenta le caratteristiche di un meccanismo originale di controllo a priori collocato all’interno del procedimento legislativo, rilevando per l’avvio del procedimento solo la competenza delle alte autorità della Repubblica e dal 1974, come detto, dei membri delle due camere e quindi mantenendo ancora numerosi tratti del controllo di tipo “politico”.

In questo senso va anticipato che solo la introduzione della QPC, estendendo ai cittadini la possibilità di intervenire sulla costituzionalità delle leggi a partire come si sa dal Marzo 2010. a seguito della riforma costituzionale del 2008, si configura almeno apparentemente come un completamento del sistema di controllo di costituzionalità in allineamento agli altri sistemi di giustizia costituzionale europei, corrispondendo all’auspicio47 che la possibilità

47

di estendere a tutti i cittadini il diritto di contestare la costituzionalità delle leggi potesse dare vita istituzionale all’augurio degli uomini del 1789, che “i reclami dei cittadini, fondati ormai su principi semplici e

incontestabili, terminino sempre a vantaggio della costituzione e della felicità di tutti”.

Anche in questo caso però si dovranno evidenziare alcune peculiarità della eccezione di costituzionalità come testimonianza ulteriore del peso della lunga tradizione dell’esperienza costituzionale francese.

CAPITOLO III

LO SPIRITO DEL 1958 E I SUOI MUTAMENTI

SOMMARIO: 3.1 L’evoluzione non prevista delle disposizioni del 1958. - 3.2 Le