Se per quindici anni le revisioni costituzionali (14 dal 1993 al 2007) non ritornano sul tema della eccezione di costituzionalità, non per questo il tema esce di scena, presente nel dibattito dottrinario ma emergente anche nel dibattito politico: nel 2001, in occasione del centenario della legge sulla libertà di associazione, l’allora Primo ministro Jospin si pronunciava di fronte al Conseil c sulla opportunità della introduzione della eccezione di costituzionalità e ne riprendeva la proposta nell’ambito del suo programma presidenziale nel 2002 (non realizzato per la rielezione del suo contendente Chirac). Nelle elezioni presidenziali del 2007, dato il crescente sostegno a una riforma istituzionale, ambedue i candidati alle elezioni presidenziali (N.Sarkozy poi risultato vincitore e S.Royal) presentavano nel proprio programma elettorale una proposta globale di modernizzazione delle istituzioni pubbliche al cui interno si collocava la riproposizione del meccanismo di eccezione di incostituzionalità.
Era nell’ambito di questa riforma globale che la questione dunque si riproponeva tra quelle all’ordine del giorno del Comité de
réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V République presieduto da Edouard Balladur,
istituito il 18 luglio 2007, cui la lettre de mission presidenziale affidava tra gli altri il compito di valutare le condizioni della introduzione di un meccanismo che conducesse il Conseil
Constitutionnel a statuire, (à la demande des citoyens), sulla
costituzionalità delle leggi esistenti. Nel messaggio presidenziale si evidenziava tanto una possibile anomalia francese (il solo grande paese democratico nel quale i cittadini non abbiano accesso alla giustizia costituzionale) quanto (e qui si segnala un passaggio importante e significativo delle motivazioni “istituzionali “ che
hanno favorito questa volta l’introduzione di una eccezione di incostituzionalità) “ que certaines normes internationales aient plus
de poids et d’influence sur notre droit que nos principes constitutionnels”.
Nel corso delle audizioni pubbliche avevano modo di esprimere il proprio favore a una riforma costituzionale in tal senso i Presidenti del Consiglio di Stato,della Corte di Cassazione e dello stesso Conseil constitutionnel, e nei lavori si registrava una quasi unanimità nell’ambito del comitato Balladur, pur con la importante eccezione del suo vicepresidente (Piérre Mazeaud, già presidente del Conseil constitutionnel ): alla fine del mese di ottobre 2007, il rapporto del comitato veniva reso pubblico e consegnato al Presidente della Repubblica, con una posizione di principio favorevole alla introduzione della eccezione di incostituzionalità e tuttavia con molta prudenza quanto alle caratteristiche e le modalità della sua attuazione. A segnalare il permanere di incertezze in tal senso il fatto che, all’indomani della prima discussione di circa due mesi, il progetto preliminare di revisione costituzionale del Primo ministro nel dicembre 2007 non comprendeva alcuna accenno alla eccezione di incostituzionalità, la quale tuttavia compariva di nuovo nella comunicazione del marzo 2008 al Consiglio dei ministri, dopo di che effettivamente nel progetto di legge di revisione costituzionale depositato alla Assemblea nazionale il 23 aprile 2008 vi era una proposta di modifica degli articoli 61 (con l’inserimento di un articolo 61-1) e 62 della Costituzione, rispettivamente agli articoli 26 e 27 del progetto di legge costituzionale.
Il meccanismo proposto nell’articolo 26 era quello di un una via di ricorso pregiudiziale, aperto ai soggetti di diritto nell’occasione di una procedura aperta dinanzi a una giurisdizione, lasciata all’iniziativa delle parti e non del giudice a quo, mirante a istituire un controllo di costituzionalità da parte del Conseil
constitutionnel della legge “ promulguée “, a seguito di pronuncia
del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, chiamati a rinviare al Conseil constitutionnel questioni poste nell’ambito del proprio ordine giurisdizionale; la revisione costituzionale rinviava a una legge organica la determinazione delle condizioni di attuazione della procedura cosi delineata.
L’articolo 27, per sua parte, modificava l’articolo 62 della Costituzione, relativo agli effetti delle pronunce del Conseil
constitutionnel, precisando che il principale effetto della decisione
raggiunta dal Conseil constitutionnel sarebbe stata la abrogazione della legge contestata e riconosciuta incostituzionale, immediatamente oppure, se del caso, abrogata alla data fissata dal
Conseil constitutionnel, rimettendo a questo la valutazione della
necessità di graduare nel tempo degli effetti di dichiarazione di costituzionalità.
Se l’articolo 27 veniva approvato senza modifiche dalle due camere, l’articolo 26 veniva modificato in prima lettura dalla Assemblea nazionale, sopprimendo la limitazione prevista nel progetto governativo di un controllo di costituzionalità riservato alle sole leggi posteriori al 1958 e aggiungendo, nella previsioni relative all’opera di Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, un termine per pronunciarsi sul rinvio al Conseil constitutionnel delle questioni sollevate dinanzi alle giurisdizioni del proprio ordine. Per sua parte, il Senato si limitava a eliminare dalle previsioni costituzionali la indicazione, considerata ridondante, di possibili riserve prevedibili nella legge organica di attuazione.
A rimarcare comunque la difficoltà di approvare una riforma di questo tenore, una volta completata la seconda lettura da entrambe le camere, la votazione del Congresso delle due camere riunite del 21 luglio 2008 vedeva superare di un solo voto (539
favorevoli sui 538 necessari) la maggioranza (tre quinti) qualificata richiesta per la approvazione della revisione costituzionale.
Con la promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2008, seguita dalla pubblicazione sul
Journal officiel il giorno successivo, la eccezione di costituzionalità
entrava dunque a far parte delle previsioni costituzionali dell’ordinamento francese, benché caratteristiche e efficacia della novità dovessero ancora attendere la legge organica, con la obbligatoria valutazione della stessa da parte del Conseil
PARTE SECONDA
CAPITOLOI
LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ NELLA REVISIONE
COSTITUZIONALE DEL 2008: LA QUESTIONE DI
COSTITUZIONALITÀ COME NOVITÀ
SOMMARIO:1.1 La novità: le fonti. - 1.2 Il nuovo testo costituzionale. - 1.3 Il